ADDIO PIZZO 5. LA MAFIA SI FA IMPRESA
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N. 11998/08 R.G. G. I.P.
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA
DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
(artt. 272 e segg., 285 c.p.p. )
Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino
Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta parzialmente revocata con successiva nota del 27.1.2010) ed in data 24 settembre 2010 nei confronti di
1. ACQUISTO Michele fu Nicolò nato a Palermo 18.04.1953
2. BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964, in atto detenuto
3. BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo 01.05.1966
4. BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946
5. CATALDO Salvatore nato a Carini 02.01.1949
6. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969
7. CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974, in atto detenuto
8. CINÀ Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto
9. CONIGLIARO Angelo, nato a Carini il 21.10.1935
10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo 06.04.1965
11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto detenuto
12. D’ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960
13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958
14. DI MAGGIO Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973
15. DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto
16. DI MAGGIO Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto
17. ENEA Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973
18. EVOLA Alberto nato a Cinisi 04.01.1962
19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a Palermo 2.5.1977
20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo 23.10.1964
21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo 27.03.1985
22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo 28.11.1970
23. LO CASCIO Isidoro nato a Palermo il 5.12.1946
24. LO PICCOLO Filippo di Calogero nato a Palermo 10.12.1974
25. LO PICCOLO Salvatore nato a Palermo il 20.7.1942, in atto detenuto
26. LO PICCOLO Sandro nato a Palermo il 16.2.1975, in atto detenuto
27. LO VERDE Giuseppe nato a Palermo il 13.12.1957, in atto detenuto
28. LUCIA Antonino di Salvatore nato ad Altofonte (PA) il 13.9.1952
29. LUCIA Mario di Antonino nato a Palermo il 2.11.1977
30. MACCHIARELLA Tommaso nato a Palermo 22.06.1954, in atto detenuto
31. MESSINA Giuseppe di Salvatore nato a Palermo 24.06.1978
32. MORISCA Gioacchino nato a Palermo 01.09.1944, in atto detenuto
33. NICOLETTI Giuseppe, nato a Palermo il 28.2.1965
34. NIOSI Giovanni di Giuseppe nato a Palermo 24.10.1954, in atto detenuto
35. PALAZZOLO Vito Mario di Giacomo nato a Carini 1.7.1976, in atto detenuto
36. PILLITTERI Calogero di Andrea, nato a Palermo 15.09.1970, in atto detenuto
37. PIPITONE Vincenzo nato a Torretta il 5.2.1956, in atto detenuto
38. PUCCIO Carlo di Salvatore nato a Palermo 24.12.1981
39. PUGLISI Francesco, nato a Torretta il 3.5.1966
40. RANDAZZO Salvatore di Antonino nato a Palermo 30.10.1967
41. SERIO Nunzio nato a Palermo il 5.8.1977, in atto detenuto
42. TROIA Massimo Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.7.1975, in atto detenuto
43. VITALE Salvatore nato a Cinisi il 24.3.1975
44. ZITO Filippo di Salvatore nato a Palermo 30.12.1969, in atto detenuto
45. BOTTA GIOVANNI nato a Palermo il 19.04.1963
46. BARONE ANDREA nato a Palermo il 23.07.1979, inatto detenuto
47. BARONE DOMENICO nato a Palermo il 19.10.1981
48. DI PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a Palermo il 17.10.1962, in atto detenuto
49. SPINA GUIDO nato a Palermo il 12.07.1965
50. COSENZA VINCENZO, nato a Palermo il 24.06.1971
51. CAVIGLIA DOMENICO nato a Palermo il 13.03.1976, in atto detenuto
52. FERRAZZANO MARIO nato a Palermo il 12.11.1985
53. MANGIONE SALVATORE nato a Palermo il 15.02.1956, in atto detenuto
54. MANGIONE FILIPPO nato a Palermo il 25.06.1982, in atto detenuto
55. MESSERI SERGIO nato a Palermo il 25.07.1966
56. LA MATTINA EDOARDO nato a Palermo il 27.08.1977
57. CUSIMANO NICOLÒ nato a Palermo il 17.01.1980
58. CUSIMANO ANELLO nato a Palermo il 25.4.1976
59. DARICCA FABIO nato a Palermo il 16.12.1977
60. CIARAMITARO GAETANO nato a Palermo il 04.08.1968
61. DE LUCA ANTONINO nato a Palermo il 12.01.1970
62. TOGNETTI FELISIANO nato a Palermo il 20.08.1971, in atto detenuto
63. MARINO STEFANO nato a Palermo il 18.06.1972, in atto detenuto
1) per il delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61 n. 6 c. p.) per avere fatto parte dell‟associazione mafiosa "Cosa Nostra", promuovendone, organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l‟incolumità individuale, la libertà personale,il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione, e più in particolare:
In Palermo, Capaci, Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna per BRUNO Pietro a decorrere dal 21.12.2000.
Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata;
Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti;
e in particolare: 4
ACQUISTO Michele, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, ponendo in essere una serie di condotte reiterate e sistematiche che hanno hanno consentito a diversi esponenti di vertice della medesima organizzazione, tra i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI TRAPANI Diego, COLLESANO Vincenzo, di esercitare il loro ruolo, in modo tale da contribuire in concreto all‟sistenza ed al rafforzamento dell‟ssociazione e quindi alla realizzazione dei reati fine che la stessa si prefigge.
BIONDO Mario, per avere intrattenuto costanti rapporti epistolari con Salvatore e Sandro LO PICCOLO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo, ai quali proponeva investimenti in attività economiche e produttive; per avere sollecitato iniziative delittuose nei confronti dell‟genzia di scommesse denominata "Sportnetbet" di viale Strasburgo nr°384; per avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi anche di province diverse da Palermo;
CATALDO Salvatore, per avere partecipato alle attività criminali della famiglia mafiosa di Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di Carini per le questioni legate al pagamento del c.d. pizzo, per aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire i cadaveri di Giovanni BONANNO e SPATOLA Bartolomeo, e per aver partecipato alla commissione di gravi fatti di sangue commessi sul territorio di Carini;
CATANIA Filippo, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, instaurando rapporti di cointeressenza economica con l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, agevolandone gli incontri riservati con gli altri esponenti mafiosi presso il suo locale di viale Del Fante, per avere prestato assistenza logistica ed ospitalità agli esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO PICCOLO Salvatore, FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere mantenuto rapporto epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al quale richiedeva di intervenire in relazione a diverse questioni di carattere personale o a controversie di natura economica, ricevendone immediato sostegno.
CORRAO Giovanni per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, per avere agevolato la latitanza (mediante sostegno materiale e con il coinvolgimento del coindagato NICOLETTI Giuseppe) dell'esponente mafioso FRANZESE Francesco, per avere avuto rapporti con l'esponente mafioso NUCCIO Antonino anche in relazione a traffici di stupefacenti;
DI BELLA Giuseppe per avere costituito un punto di riferimento nel territorio di Montelepre, ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti.
DI MAGGIO Giuseppe per avere partecipato all‟rganizzazione mafiosa ed in particolare alla famiglia mafiosa di Carini, traendo vantaggio dalla sua appartenenza a cosa nostra per ottenere lavori e subappalti nel settore dell‟dilizia, ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti.
LIGA Salvatore (cl. ’64) per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale ed essersi occupato della gestione delle estorsioni e della organizzazione di incontri riservati per conto dell'organizzazione, per avere avuto rapporto con diversi esponenti mafiosi;
LO CASCIO Giuseppe (in concorso con ZITO Filippo già condannato per il presente delitto), per avere svolto la loro attività imprenditoriale nell‟nteresse dell‟rganizzazione mafiosa cosa nostra ed avere in particolare consegnato a Sandro LO PICCOLO e Salvatore LO PICCOLO gli utili della società intestata a LUCIA Antonino, ma di fatto da loro gestita, anche in nome e per conto degli stessi LO PICCOLO, ottenendo in cambio di essere favoriti nella aggiudicazione dei subappalti e dei lavori edili nelle zone della provincia di Palermo controllate dai LO PICCOLO; per avere sollecitato l‟ntervento di LO PICCOLO Sandro e LO PICCOLO Salvatore Giovanni nei confronti di altri imprenditori edili, al fine di ottenere l‟mposizione dei subappalti e di acquisti di forniture, spesso agendo minacciosamente in nome e per conto dei LO PICCOLO;
LO PICCOLO Filippo per aver fatto parte in modo continuativo e ininterrotto dell‟ssociazione mafiosa ponendosi alle dirette dipendenze di Sandro e Salvatore LO PICCOLO, raccogliendo il provento delle estorsioni nella zona di Parco dei Principi ed eseguendo danneggiamenti prodromici alle richieste di pizzo anche durante il periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell‟bbligo di dimora nel Comune di Palermo e dell‟bbligo di presentazione ai Carabinieri , ed essendo regolarmente retribuito dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione;
MESSINA Giuseppe, per avere agevolato Calogero LO PICCOLO, esponente di vertice del mandamento di Tommaso Natale, nei suoi spostamenti sul territorio, accompagnandolo anche a riunioni con altri esponenti mafiosi, per avere preso parte ad atti intimidatori e ad attività estorsive poste in essere dal gruppo del LO PICCOLO e per avere avuto rapporti a tal fine con Domenico SERIO e NUCCIO Antonino, appartenenti alla medesima famiglia mafiosa;
MORISCA Gioacchino per avere partecipato all‟rganizzazione mafiosa cosa nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo come materiale esecutore delle attività estorsive.
PUCCIO Carlo per avere partecipato all‟rganizzazione mafiosa "cosa nostra", e segnatamente alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle dirette dipendenze dei suoi parenti Sandro e Salvatore LO PICCOLO, per avere costituito un punto di riferimento nel territorio agendo come contatto con la famiglia mafiosa per questioni legate al pagamento del pizzo e alla gestione di lavori edili per conto dell‟rganizzazione mafiosa;
Con la recidiva semplice per CATALDO Salvatore (art.99 comma 1);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CORRAO Giovanni ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4);
Con la recidiva specifica per DI BELLA Giuseppe ( art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5);
Con la recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2 n.1);
In Palermo e provincia fino alla data odierna per DI BELLA Giuseppe a decorrere dall‟.08.1998.
3) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere gli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, in concorso con LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Mario e LUCIA Antonino, attribuito fittiziamente a LUCIA Antonino l'esclusiva titolarità della ditta individuale denominata " LUCIA ANTONINO. Attività Lavori generali di costruzioni" con sede a Palermo in Via Chimera nr.3 e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 6
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo, il 18 aprile 2001, data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio
4) per il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt. 648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere in concorso tra loro ricevuto ed impiegato nelle attività imprenditoriale della ditta individuale " LUCIA ANTONINO attività Lavori generali di costruzioni" con sede a Palermo in Via Chimera nr.3, attività fittiziamente intestata e condotta dai medesimi indagati, capitali provenienti dall'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare degli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, ai quali vengono periodicamente corrisposti gli utili, e ciò anche al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416-bis c.p. ed al fine di agevolare l‟ttività dell‟ssociazione denominata Cosa Nostra.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo sino alla data odierna
CATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni, deceduto)
5) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per essersi fittiziamente intestata l'esclusiva titolarità dell'attività commerciale denominata ""Ò SOLE MIO", sita in Palermo, piazza Castelnuovo, nr. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo, nel mese di dicembre del 2005
FAZZONE Lorenzo
6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato i latitanti ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro ed in particolare per avere veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro; 7
In Palermo e provincia fino al 5.11.2007
ENEA Giuseppe
7) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato LO PICCOLO Sandro ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, prestandosi a fornire al predetto LO PICCOLO, in quel momento latitante, il passaporto nr° Y197591, la carta d‟dentità nr. AN1720077, la patente di guida nr. PA265411251G, corredati dalla fotografia di quest‟ltimo.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo, sino al 5 novembre 2007
NICOLETTI Giuseppe
8) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato il latitante FRANZESE Francesco ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, prestandosi a realizzare falsi documenti di identità personale e di circolazione stradale con le proprie generalità, consentendo, in tal modo, la agevolazione dei rapporti tra il FRANZESE egli altri associati mafiosi, anche in stato di latitanza. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo, sino al 2 agosto 2007
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, NIOSI Giovanni, LIGA Salvatore cl.85
9) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo ANCIONE Antonio, socio della Antego s.r.l., a versare Euro mille ogni anno, quale "messa a posto" con l‟rganizzazione mafiosa; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore cl.85, avvicendandosi nel tempo, come esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva semplice per NIOSI Giovanni (art.99 comma 1)
In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MACCHIARELLA Tommaso 8
10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo FECAROTTA Armando, titolare dell‟mpresa edile EDIPLA s.p.a. a versare, in più rate, la somma di euro dodicimilacinquecento, quale "messa a posto" per i lavori di restauro della villa Amari – Bonocore – Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, MACCHIARELLA Tommaso, come materiale esecutore delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CONIGLIARO Angelo cl.35, DI MAGGIO Gaspare (in concorso con DI MAGGIO Procopio nei cui confronti si procede a piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne)
11) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e Gioacchino, soci e gestori degli Hotel AZZOLINI ed AZZOLINI Beach, a versare, in più rate, svariate somme di denaro;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO Procopio, come materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva semplice per CONIGLIARO Angelo cl.35 (art.99 comma 1)
In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007.
12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un 9
ingiusto profitto, costringendo l‟mprenditore CANDELA Antonino, cointeressato nella gestione di imprese edili che stavano effettuando lavori presso l‟eroporto Falcone Borsellino e presso la caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in più soluzioni, diverse somme di denaro a titolo di pizzo;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive;
PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel reato, per avere accompagnato più volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la pretesa estorsiva.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007.
13) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore SPALLINA Luigi, amministratore unico della Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a versare, in più soluzioni, ventimila euro, in relazione ai lavori di costruzione di una scuola materna che lo SPALLINA stava effettuando nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo imprenditore a cedere in sub appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINÀ Pietro;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive;
DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle richieste estorsive;
PUGLISI Francesco come esecutore delle richieste estorsive ed esattore della somma di denaro;
EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINÀ Pietro, come percettori finali dei profitti derivanti dall‟mposizione all‟mprenditore dei sub appalti ottenuti utilizzando la forza del vincolo associativo relativo all‟rganizzazione mafiosa.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Cinisi nell‟nno 2007.
14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante minacce consistite nel manifestare l‟ppartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, tra i quali l‟ggressione effettuata a CHIAPPARA Massimiliano che gli procuravano lesioni in tutto il corpo, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA Carmelo e CHIAPPARA Massimiliano, gestori del "Cantiere Nautico la Rosa dei Venti" a consegnare la somma di denarodi 6000 euro l‟nno a titolo di pizzo così da trarne un ingiusto profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore della richiesta.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Cinisi fino al mese novembre 2007.
15) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con BRIGUGLIO Francesco, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo VIVIANO Giuseppe e VIVIANO Giacomo, in oggetto generalizzati, gestori della "Nautica Viviano Srl. con sede a Terrasini in piazza Scalo n. 1, a consegnare loro una somma di denaro imprecisata e comunque di almeno 6 milioni di lire in due occasioni e di 2500 euro nel 2003;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive;
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Cinisi fino al 2007.
16) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere mediante minacce consistite nel manifestare l‟ppartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, per costringere il costruttore CRACOLICI Antonino, che stava realizzando 11 appartamenti nel quartiere Tommaso Natale, a consegnare una somma di denaro quantificata dapprima in sessantamila euro, poi ridotta a cinquantamila euro a titolo di pizzo, così da trarne un ingiusto profitto;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà; 11
agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale esecutore delle minacce e della richiesta di denaro più volte reiterata, CIARAMITARO Domenico come materiale esecutore della minaccia di fare chiudere il cantiere facendo "volare gli operai giù dal ponteggio", LO VERDE Giuseppe come esecutore della reiterata richiesta estorsiva effettuata a PRATI Giuseppe cognato del CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata estorsione tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli aggiornati sullo stato della trattativa e per avere ripartito agli altri concorrenti nel reato le disposizioni ricevute dai LO PICCOLO.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica per CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma1, comma 2 n.1, comma 5);
Con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale per CIARAMITARO Domenico (art.99 comma1, comma 2 n.2, comma 4);
Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per LO VERDE Giuseppe (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5);
Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per SERIO Nunzio (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 5)
In Palermo fino al mese di novembre 2007.
MORISCA Gioacchino
17) per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p., art.7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere, mediante minacce consistite nel manifestare l‟ppartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra e nel prospettare al capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori edili realizzati in via dei Nebrodi, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell‟mprenditore IACOPELLI Cristofaro, costringendolo a pagare la somma di 1700 €.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91).
Con la recidiva specifica (art.99 comma 1, comma 2 n.1)
In Palermo nel 2006
18) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟rt. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere ignoti, in concorso e su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto PURPURA Saverio, gestore di un bar, sito all‟nterno del distributore di carburanti Erg di Palermo in via dell‟limpo, a versare delle somme a titolo di "messa a posto" per la gestione della detta attività commerciale. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 12
previste dall‟rt. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo sino al novembre 2007
19) del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟rt. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso e su incarico di LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al loro arresto, con l‟sercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", ottenuto TROIA Massimo un ingiusto profitto ai danni di PURPURA Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito in via Ugo La Malfa nr°9127, costringendolo a versare la somma di 20.000 €quale "messa a posto". Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5)
In Palermo, sino al novembre del 2007
20) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟rt. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, esponente della famiglia di Carini, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO Stefania, titolari della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via Provinciale nr.68, a versare la somma complessiva di 20/25 mila €quale "messa a posto" per la realizzazione del complesso immobiliare di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a Capaci (costruito per conto della cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 13
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Carini dal 2002 al 2007
BAUCINA Salvatore
21) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto MAURO Calogero, titolare dell‟mpresa edile S. Fortunata Costruzioni di MAURO Calogero, con sede a Baucina, a versare un acconto di 250 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale "messa a posto" per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edizilia di un immobile sito in via Cagni 61\D cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva semplice, infraquinquennale, reiterata per BAUCINA Salvatore (art.99 comma 1, comma 2 n.2, comma 4);
In Palermo nel mese di febbraio 2009
22) * l’istanza cautelare inerente al capo 22) [avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e Razzanelli Giovanni] è stata revocata dal P.M. in data 27 gennaio 2010.
PILLITTERI Calogero
23) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto GALLO Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare un acconto di 3000 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale "messa a posto" per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edilizia di un immobile sito in via Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva generica (art.99 comma 1)
In Palermo dal 2005 al 2007
24) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo RIZZACASA Vincenzo, titolare dell‟mpresa edile AEDILIA VENUSTA 14
s.r.l. a versare, in più rate, la somma di euro duecentottantamila, in relazione al costruendo complesso immobiliare sito a Palermo, via Tommaso Natale nr.120/A.
LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro agendo come mandanti delle pretese estorsive, CINÀ Pietro ed un tale Giuseppe in corso di identificazione, agendo in qualità di materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre 2007
25) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante minacce consistite nel manifestare l‟ppartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere RIZZACASA Vincenzo, titolare della impresa edile AEDILIA VENUSTA s.r.l. a vendere un appartamento al prezzo di ottantamila euro, notevolmente più basso di quello di mercato, così da trarne un ingiusto profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà del CINÀ;
agendo il CINÀ Pietro come materiale esecutore della richiesta.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008
DI BELLA Giuseppe
26) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟rt. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO ed in concorso con PULIZZI Gaspare, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto D‟RRIGO Domenico, responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa "C. & C. Costruzioni srl", con sede legale in Catania, relativi al completamento del sistema fognario del centro abitato di Capaci, a versare delle somme a titolo di "messa a posto" per le predette opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟rt. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo accertato nel novembre 2007.
Con la recidiva.
RANDAZZO Salvatore (in concorso con una persona allo stato ancora non identificata) 15
27) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203), per avere, in concorso con un uomo allo stato ancora non identificato, mediante minacce consistite nel manifestare l‟ppartenenza all‟ssociazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere BARBARO Marcello, gestori della discoteca "GOA" di Palermo, a consegnare una somma di denaro a titolo di pizzo di 5000 euro a Pasqua e 5000 euro a Natale e/o comunque una somma una tantum di 3000 €così da trarne un ingiusto profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
In Palermo nel mese novembre 2009 e nel gennaio 2010
Con la recidiva reiterata infraquinquennale
(LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea, BARONE Domenico
28) al delitto p. e p. dall‟rt. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟cquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.
In particolare:
LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟ssociazione, tra l‟ltro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟stero, decidendo in ordine al reperimento ed alla destinazione del denaro da investire nell‟cquisto di sostanza stupefacente, stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici;
PUCCIO Carlo e BOTTA Giovanni, coordinando le attività relative al reperimento ed alla cessione dello stupefacente, percependo i proventi dei diversi traffici gestiti dai due fratelli BARONE e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali secondo le disposizioni impartite dal LO PICCOLO Sandro, con il quale tenevano personalmente i necessari contatti ed al quale rendicontavano direttamente l‟sito dei traffici;
BARONE Andrea e BARONE Domenico, acquistando e reperendo a loro volta le sostanze stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo ed intrattenendo personalmente i rapporti con i singoli spacciatori; il BARONE Andrea, inoltre assumendo la responsabilità della gestione del traffico nel territorio di Tommaso Natale, Partanna, Sferracavallo, Marinella e ZEN; ed il BARONE Domenico, inoltre, provvedendo pure alla custodia della droga.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 74 co. 3 d.P.R. n° 309/1990, essendo il numero degli associati di dieci e più.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato.
Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟mbito del procedimento n° 43/99 del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro. 16
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.
29) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato.
Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟mbito del procedimento n° 43/99 del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.
30) al delitto p. e p. dall‟rt. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per essersi stabilmente associato con DAVI‟Gabriele, DI MAIO Rosolino, LO PICCOLO Sandro, NUCCIO Antonino, nei cui confronti si è proceduto separatamente, ed altri appartenenti alla associazione mafiosa al fine di commettere più delitti relativi all‟cquisto, detenzione, commercio e distribuzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.
In particolare:
LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟ssociazione, tra l‟ltro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟stero, decidendo in ordine al reperimento ed alla destinazione del denaro da investire nell‟cquisto di sostanza stupefacente, stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici;
DAVI‟e DI MAIO provvedendo ad approvvigionarsi, insieme a NUCCIO, di sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza.
DI MAIO provvedendo inoltre alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio;
SERIO occupandosi per conto del LO PICCOLO Sandro degli affari del sodalizio, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici e provvedendo alla consegna di una parte di tali proventi al medesimo LO PICCOLO;
In Palermo nel 2005
31) al delitto p. e p. dall‟rt. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟cquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.
Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio; il SERIO percependo una quota dei proventi dei diversi traffici anche durante la sua detenzione.
Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008.
32) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008.
33) al delitto p. e p. dall‟rt. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si è proceduto separatamente), ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟cquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.
In particolare:
CATALANO Michele per avere diretto l‟ssociazione, coordinando tutte le attività relative al reperimento e cessione dello stupefacente, intrattenendo personalmente i rapporti con i singoli spacciatori anche al fine di risolvere i contrasti relativi al territorio di spaccio della droga;
NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza stupefacente;
CIARAMITARO Domenico per avere curato il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente, nonché i rapporti con gli spacciatori;
MANGIONE Salvatore e MANGIONE Filippo per avere curato, gestito e controllato, anche tramite l‟pera di altri soggetti loro vicini, il commercio e lo smercio su piazza di sostanze stupefacenti nel quartiere Z.E.N.;
FERRAZZANO Mario per avere curato il trasporto, la distribuzione e consegna ai singoli acquirenti e rivenditori, nonché la vendita delle sostanze stupefacenti ed infine la materiale riscossione dei proventi dei diversi traffici.
In Palermo, sino all‟ttobre 2007.
MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico, FERRAZZANO Mario
34) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso tra loro e con CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si è proceduto separatamente), oltre che con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
In Palermo, sino all‟ttobre 2007.
SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino, (DAVÌ Salvatore)
35) al delitto p. e p. dall‟rt. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è proceduto separatamente), ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟cquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.
Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio.
In Palermo, sino all‟ttobre 2007.
SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino, (DAVÌ Salvatore)
36) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso tra loro, con CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.
Con l‟ggravante di cui all‟rt. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o più persone in concorso tra loro. 19
In Palermo, sino all‟ttobre 2007.
MESSERI Sergio
37) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino al marzo 2010.
LA MATTINA Edoardo
38) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CUSIMANO Nicolò
39) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva reiterata.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CUSIMANO Anello
40) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
In Palermo, sino al marzo 2010.
DARICCA Fabio
41) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, 20
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CIARAMITARO Gaetano
42) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino all‟gosto 2007
MARINO Stefano
43) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟utorizzazione di cui all‟rt. 17 e fuori dall‟potesi prevista dall‟rt. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino all‟gosto 2007.
Rilevato che, in data 27 gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato l’istanza cautelare avanzata nei confronti dell’indagato RAZZANELLI Giovanni nonché nei confronti dell’indagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 2) della rubrica, e dell’indagato BAUCINA Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica;
Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dell’istanza cautelare avanzata dal Pubblico Ministero ed offerte alla valutazione di questo Giudice sono prevalentemente costituite da elementi di prova dichiarativi e documentali.
L’organo inquirente ha proceduto ad esporre ed analizzare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Bonaccorso Andrea, Spataro Maurizio, Trapani Marcello, Avitabile Antonino; ha illustrato ed esaminato l’apporto di conoscenza offerto dalle persone offese; ha dato contezza di tutti gli elementi ricercati e verificati al fine di pervenire, anche in relazione ai dati desumibili dalla prova documentale in atti, alla corretta identificazione degli odierni indagati; ha ricostruito, sulla scorta di una rigorosa analisi delle plurime emergenze, gli episodi delittuosi costituenti 21
oggetto di specifica contestazione e gli elementi comprovanti la responsabilità degli indagati cui detti fatti risultano ascritti; ha provveduto a compendiare, con riferimento alla posizione di ciascun indagato, le risultanze istruttorie poste a fondamento della odierna richiesta de libertate.
Alla composizione del quadro indiziario contribuiscono, altresì, elementi acquisiti nell’ambito di altri procedimenti (tra questi, conversazioni tra presenti e comunicazioni telefoniche intercettate nei procedimenti n. 2474/05 r.g.n.r. – n. 3828/05 r.g. g.i.p.; n. 4006/06 r.g.n.r. – n. 4098/06 r.g. g.i.p.; n. 10119/07 r.g.n.r. – n. 11181/07 r.g. g.i.p.; n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08 r.g. g.i.p.) nonché le risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile di Palermo, articolata in servizi di osservazione, identificazioni di persone, individuazione di imprese, esercizi commerciali e siti di interesse.
Le acquisizioni istruttorie del presente procedimento si raccordano e si saldano, altresì, con l’articolato e robusto patrimonio di cognizioni processuali con il quale l’organo inquirente, mediante l’acquisizione agli atti del procedimento di numerosi provvedimenti giudiziari, ha vieppiù definito, peraltro rafforzandone la valenza probatoria, il complessivo quadro istruttorio.
Le sentenze e le ordinanze coercitive selezionate dal P.M. ed allegate all’istanza cautelare, invero, apportano un contributo di conoscenze basilare ed imprescindibile che agevola la lettura di contesto e consente una più compiuta valutazione degli elementi di prova.
Al riguardo, speciale rilevanza assumono le sentenze emesse dal giudice di merito e le ordinanze de libertate adottate dal G.I.P. e dal Tribunale per il riesame che - positivamente apprezzando l’apporto dichiarativo reso da Franzese Francesco e Nuccio Antonino (entrambi organici alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello in seno alla quale il Franzese esercitava, altresì, le funzioni di reggente) nonché quello di Pulizzi Gaspare (reggente della famiglia mafiosa di Carini) e di Bonaccorso Andrea (organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio) - danno contezza delle più recenti acquisizioni inerenti all’assetto del mandamento di San Lorenzo ed alle plurime e diversificate attività delittuose realizzate dagli appartenenti a quella articolazione territoriale di cosa nostra.
Come è agevole desumere dalla disamina dei provvedimenti in argomento, il contributo di conoscenza offerto dai summenzionati collaboratori di giustizia, riscontrato ed arricchito dalle acquisizioni documentali (annotazioni e missive sequestrate il 5 novembre 2007 allorquando, in una abitazione sita in Giardinello, la Squadra Mobile di Palermo ha proceduto all’arresto dei latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Pulizzi Gaspare), ha consentito di delineare l’organigramma aggiornato del sodalizio criminale in argomento, di 22
definire l’identità degli esponenti di vertice e dei partecipi, di evidenziare le dinamiche interne alla associazione, e, più in particolare, talune nuove alleanze realizzate in epoca successiva all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi (segnatamente emessi nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. nei confronti di Rotolo Antonino ed altri) nonché talune situazioni di conflitto per la risoluzione delle quali sono state ricercate strategie che hanno contemplato, altresì, il ricorso alla soppressione degli avversari.
Con particolare riguardo alla valenza delle acquisizioni documentali, è già stata apprezzata la straordinaria capacità rappresentativa di un appunto dattiloscritto sequestrato ai Lo Piccolo che, nel confermare la vitalità e l’operatività dell’associazione criminale Cosa Nostra nonché l’assetto unitario e verticistico del sodalizio, documenta la ripartizione territoriale in mandamenti e famiglie, l’assetto di ciascuna famiglia e le funzioni inerenti al ruolo svolto dai componenti la medesima ("COM‟ COMPOSTA LA FAMIGLIA" – "LE FUNZIONI DI OGNI COMPONENTE"), le modalità di conferimento delle funzioni ("IL CAPO FAMIGLIA SI ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA. COSÌ COME PURE IL CONSIGLIERE…), la composizione e le funzioni della commissione provinciale ("COM‟ COMPOSTA LA COMMISSIONE PROVINCIALE" – "IL RUOLO DELLA COMMISSIONE"), la formula del giuramento del soggetto iniziato all’organizzazione criminale Cosa Nostra ("GIURO DI ESSERE FEDELE A COSA NOSTRA…), i divieti e doveri dell’appartenente al sodalizio mafioso.
Rilevante, inoltre, è la forza dimostrativa di quei documenti nei quali sono menzionati - con abbreviazioni, con indicazione nominativa estesa o mediante associazione all’articolazione territoriale di riferimento – taluni tra gli indagati del presente procedimento nei confronti dei quali sono state già adottate misure cautelari personali ed affermata la responsabilità in sede di merito (1).
Dotati di altrettanta capacità dimostrativa sono, infine, quei documenti, invero numerosi, che evidenziano le modalità con le quali Cosa Nostra persegue, ed in fatto consegue, l’obiettivo di acquisire il controllo delle attività economiche sul territorio nonché quelle annotazioni che danno contezza della molteplicità e della entità delle iniziative imprenditoriali condivise e direttamente supportate da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, anche in ordine ai fatti di specifico interesse dell’istanza cautelare in esame, le acquisizioni documentali (integralmente riportate nei loro contenuti e correttamente analizzate e valutate dall’organo inquirente in sede di motivazione della richiesta in esame) costituiscono elementi di prova fondanti.
Alla verifica ed all’approfondimento dei temi e degli spunti investigativi emergenti da quelle acquisizioni hanno contribuito, in termini di certa rilevanza, le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Briguglio Francesco, Trapani Marcello nonché le dichiarazioni rese da taluni imprenditori e commercianti individuati quali persone offese di fatti, consumati o tentati, di estorsione aggravata.
La motivazione della richiesta di custodia cautelare dà contezza integrale dell’apporto di conoscenza offerto dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese nonché delle ulteriori convergenti acquisizioni che con quel contributo dichiarativo si saldano ed è alla stessa, pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia espositiva, dovrà comunque in ultimo farsi rinvio.
Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle Femmine, plurime coerenti acquisizioni danno contezza della persistente appartenenza a cosa nostra di BRUNO Pietro (2) e della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto svolta in seno alla suindicata articolazione territoriale del sodalizio mafioso in argomento.
Franzese ha affermato di avere appreso direttamente da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro che "Bruno Pietro era il responsabile del territorio di Capaci e Isola delle Femmine" ed ha riferito in ordine ad una questione di interesse di Parisi Gerardo e Filippo Catania 24
portata alla attenzione dei Lo Piccolo e per la risoluzione della quale i Lo Piccolo ebbero ad incaricare – indirizzandogli un biglietto - Bruno Pietro "quale facente capo della famiglia …e quindi di …nche mafiosa, della famiglia di questa zona di competenza" (della questione, inerente il recupero di un credito "nella zona di Capaci, Isola questi di qua… Lo Piccolo Salvatore, secondo quanto riferito dal Franzese "prese appunti in un foglietto, che avrebbe dovuto incaricare, cioè indirizzare questo biglietto, a…a Bruno Pietro…; v. interrogatorio del 4.4.2008). Il Franzese, inoltre, nel prendere visione della fotografia riproducente le sembianze del Bruno, ha così affermato: "Mi sembra che è questo di Capaci , però non vorrei sbagliarmi" e, una volta appreso trattarsi di Bruno Pietro nato ad Isola delle Femmine il 18.11.1946, ha aggiunto: "sì, sì, in effetti…i sembrava…ra questo qua quella persona che parlava, sia il Sandro Lo Piccolo che Salvatore Lo Piccolo, sul fatto di Isola, Capaci" (v. trascrizione integrale dell’interrogatorio del 24.12.2007).
Nuccio Antonino ha riferito di avere appreso da Serio Domenico e Gioè Andrea, entrambi organici al mandamento mafioso di San Lorenzo - Tommaso Natale, che Bruno Pietro "è una persona vicina" (interrogatorio del 28.11.2007).
Anche Pulizzi Gaspare, udito il nome di Bruno Pietro, ha affermato: "Sì, io non lo conosco, però Bruno Pietro dovrebbe essere uomo d‟nore di Isola delle Femmine", ha chiarito "Lo conosco tramite i Lo Piccolo, che a Isola c‟ra Pietro Bruno come uomo d‟nore" ed ha rammentato che, in una occasione, in Isola delle Femmine, Pipitone Vincenzo aveva salutato una persona occasionalmente incontrata ed aveva poi detto al Pulizzi: "questo è Pietro Bruno" (interrogatorio del 3.4.2008).
Le convergenti acquisizioni in argomento - ed in particolar modo le specifiche circostanze che il Franzese e Lo Spataro hanno riferito quali oggetto della rispettiva diretta cognizione - certamente depongono per la persistente intraneità di Bruno Pietro in cosa nostra ed univocamente rappresentano come allo stesso siano riconosciute nell’ambito territoriale di riferimento (concordemente individuato in Isola delle Femmine – Capaci) le prerogative proprie del soggetto collocato in posizione di vertice nell’organigramma della famiglia mafiosa di appartenenza (i Lo Piccolo lo hanno indicato con immediatezza quale interlocutore qualificato in territorio di Capaci per la risoluzione di una questione di interesse del sodale Catania Filippo; lo Spataro lo ha individuato, senza smentita alcuna, quale soggetto in grado di assumere determinazioni essenziali nel territorio di pertinenza in ordine alle attività delittuose tipicamente riconducibili al sodalizio mafioso).
Rilevante è l’apporto di conoscenza reso da Seidita Michele, reggente del mandamento di Partinico divenuto collaboratore di giustizia (interrogatorio del 28.11.2002).
Il Seidita ha indicato D’Anna Salvatore quale reggente della famiglia mafiosa di Terrasini già al tempo in cui "Terrasini faceva mandamento Partinico" ed ha affermato che – aderendo ad un preciso suggerimento di Lo Piccolo Salvatore – egli stesso aveva "mandato a chiamare" il D’Anna per "metterlo a Terrasini".
Pulizzi Gaspare – rivelando circostanze apprese da Lo Piccolo Salvatore nel periodo della comune latitanza – ha affermato che D’Anna Salvatore è il "responsabile" della famiglia mafiosa di Terrasini. Rivelando circostanze oggetto di diretta percezione, il collaboratore ha affermato che il D’Anna intratteneva rapporti epistolari con Lo Piccolo Salvatore ("so il contatto di biglietti che avevano [… lui ha preso i contatti …Salvatore Lo Piccolo con Salvatore D‟nna … Salvatore D‟nna era a disposizione") e rapporti personali con Gaspare Di Maggio, essenziale tramite tra il D’Anna ed il Lo Piccolo ("il tramite era Gaspare Di Maggio, per quanto riguarda Salvatore D‟nna…).
In adesione ad una esigenza di completezza, deve rilevarsi che, con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15.42003, divenuta irrevocabile il 19.4.2004, D’Anna Salvatore è stato assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis co. 1, 3, 4, 5 e 6 c.p. (contestato in Terrasini e nella provincia di Palermo) e che, pertanto, fino alla data indicata in quella imputazione ("dal marzo 1996 al 23 gennaio 2001"), opera, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., la preclusione del giudicato.
Franzese Francesco ha affermato che Acquisto Michele, imprenditore edile, ha "lavorato in società con diversi esponenti mafiosi" (interrogatorio del 23.11.2007). Tra i soci occulti dell’odierno indagato il Franzese ha indicato se stesso, Orlando Felice e Di Trapani Diego. Il collaboratore ha precisato che l’Acquisto, pur non essendo uomo d‟nore, aveva chiara contezza della appartenenza del Franzese alla associazione mafiosa ed aveva stabilmente dimostrato di essere "a disposizione" di cosa nostra nel settore di competenza ("Michele Acquisto è sempre stata una persona a disposizione dell‟rganizzazione mafiosa nel settore degli appalti"; interrogatorio del 3.5.2008).
Siffatte acquisizioni coerentemente si saldano, come anticipato, con il più risalente apporto dichiarativo di Velardi Mario, collaboratore di giustizia che ha riferito in merito alla 29
composizione ed alle attività delittuose della famiglia mafiosa di Tommaso Natale relativamente ai primi anni ’90. Il Velardi già nell’anno 1995 aveva indicato l’odierno indagato – da lui menzionato Michele D‟cquisto, con evidente lieve imperfezione del ricordo quanto al cognome - quale "abituale accompagnatore di Orlando Felice" (ed il rapporto tra i due, più recentemente riferito anche dal Franzese, è comprovato da un servizio di controllo che li ha identificati insieme, a bordo di una autovettura, in data 18 marzo 1996). Il collaboratore, inoltre, aveva inserito l’Acquisto nel novero delle "persone giuste", novero che – nella valutazione da lui effettuata – includeva anche Bruno Giuseppe, inteso castagna (e così citato dal Velardi), Lo Piccolo Sandro, Lo Piccolo Calogero (tutti soggetti la cui appartenenza a cosa nostra è stata successivamente accertata).
4 V. conversazione intercorsa in data 20.1.2004, riportata nella citata ordinanza di custodia n. 4098/06 del 20.1.2007.
Due missive – tra le numerose rinvenute in possesso di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro - minuziosamente analizzate nei rispettivi contenuti, raccordate tra loro e coordinate con i rilevanti esiti investigativi, consentono di affermare che Biondo Mario, odierno indagato, è il soggetto che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo, è convenzionalmente indicato con l’appellativo Camion (reperti D59 e D60).
Orbene, già la circostanza che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo, il Biondo sia menzionato mediante il ricorso ad un nominativo convenzionale costituisce elemento univocamente rappresentativo della contestata intraneità dell’indagato all’associazione mafiosa cosa nostra.
§. Il convergente apporto dichiarativo di Pulizzi Gaspare e Briguglio Francesco, ulteriormente convalidato ab externo dagli esiti degli approfondimenti investigativi, dimostra l’appartenenza strutturale di CATALDO Salvatore alla associazione mafiosa cosa nostra.
Nel corso dell’interrogatorio reso il 10 marzo 2008, Pulizzi Gaspare ha così dichiarato: "Totò Cataldo è vicinissimo alla famiglia mafiosa, ed in particolare ai PIPITONE".
Quanto al ruolo del Cataldo, il Pulizzi ha riferito plurime rilevanti circostanze rappresentative del livello di inserimento di Cataldo Salvatore in seno a cosa nostra.
Pulizzi, ancora, ha affermato che Cataldo Salvatore – in esecuzione delle direttive impartitegli da Pipitone Vincenzo – si era occupato della messa a posto di un imprenditore con il quale aveva intrattenuto rapporti di lavoro. Ha precisato il collaboratore che della circostanza ha avuto personale contezza atteso che il pagamento della somma imposta venne effettuato 33
7 Le acquisizioni comprovanti l’appartenenza di Pipitone Antonino a cosa nostra ed in particolare alla famiglia mafiosa di Carini sono esposte e valutate nella motivazione della ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 4098/06 r.g. g.i.p. emessa dal G.I.P. in sede in data 20.1.2007.
8 L’interrogatorio del 9.6.2009 conferma l’errore in cui è incorso – trascrivendo Pattani anziché Catania – il perito incaricato della trascrizione delle citate dichiarazioni dibattimentali del Franzese del 25.5.2009.
Come si è già avuto modo di evidenziare, l’apporto di conoscenza reso dai collaboratori di giustizia ha consentito, o comunque agevolato, l’identificazione di taluni tra gli estensori delle missive e degli appunti in sequestro nonché di taluni tra i soggetti che, nei medesimi documenti, risultano menzionati mediante l’indicazione del codice numerico o del nominativo convenzionale loro rispettivamente attribuito.
Il Franzese, in particolare, nel dare contezza delle annotazioni inerenti introiti ed esborsi da lui registrati nella qualità di reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello, ha affermato che si identifica in Catania Filippo, odierno indagato, il soggetto convenzionalmente appellato Y cui ha riguardo la voce "uscite 1 bracciale Y". Ha spiegato il collaboratore che la voce in argomento corrisponde all’esborso di una somma di mille euro effettuato per l’acquisto di un bracciale che Lo Piccolo Sandro aveva disposto fosse donato al Catania (v. esame dibattimentale reso in data 25.5.2009 ed interrogatorio al P.M. in data 9.6.2009) 8.
L’indicazione resa dal Franzese risulta pienamente asseverata.
Ed invero, il soggetto convenzionalmente appellato Y è – come detto - interlocutore epistolare di Lo Piccolo Sandro.
Reperto ZF8 – ZF9
La motivazione della richiesta cautelare personale qui in esame dà analitica contezza delle emergenze – e delle correlate verifiche - comprovanti l’identità dell’interlocutore del Lo Piccolo ed è alla stessa, pertanto, che esigenze di economia espositiva e di completezza impongono di fare rinvio.
Quanto alla valenza dell’acquisizione in argomento, va subito evidenziato come già la circostanza che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo e negli appunti manoscritti redatti dal Franzese, l’odierno indagato Catania Filippo sia menzionato mediante il ricorso ad un elemento alfabetico convenzionale (Y), costituisce risultanza idoneamente rappresentativa della intraneità dello stesso all’associazione mafiosa cosa nostra.
Emerge, altresì, che gli interlocutori si sono incontrati ripetutamente ed auspicano prossime occasioni di incontro ("Comunque, a me interessi solo tu o ci vediamo in una reggia, o ci vediamo in uno stallone, io sono sempre onorato e felice", ed ancora: "Spero quanto prima di potervi riabbracciare").
Emerge, ancora, come il destinatario della missiva sia pienamente consapevole delle modalità – all’evidenza tipicamente espressive della forza di intimidazione promanante da cosa nostra – con le quali vengono affrontate, a fini di certa risoluzione, le questioni che egli stesso ha offerto all’attenzione dell’interlocutore. In tal senso è univoco il seguente passo del reperto in esame:
Analogamente rilevante l’ulteriore passo, testuale: "Ho sentito circa una settimana fa, che hai avuto qualche problemino con il costruttore che ti ha venduto la villa. Fammi sapere."; e, nel prosieguo, questo passo: "Riguardo i soldi che PECORARO ti deve, vedi che non me lo sono scordato, solo che sto cercando come poterci arrivare senza che io, mi scopra".
Orbene, le modalità con le quali l’esponente di vertice del mandamento di San Lorenzo si rivolge al Catania e l’attenzione e la disponibilità dichiarate in relazione alle questioni postegli dallo stesso Catania evidenziano – oltre che un forte legame personale - la sussistenza di un vincolo qualificato nell’ambito del quale la reciproca integrazione degli apporti è imprescindibile. Non deve trascurarsi, del resto, che la missiva in esame documenta la pluralità di relazioni intrattenute dal Catania in ambito associativo e la circolarità delle relazioni medesime
Deve rilevarsi, ancora, che ulteriori documenti dimostrano come, in relazione alle questioni di interesse del Catania, l’esponente di vertice di cosa nostra si sia realmente attivato.
I reperti Z21 e ZE15 – costituiti da annotazioni stilate da Lo Piccolo Sandro (qui di seguito trascritte nelle parti di interesse) - sono al riguardo assolutamente univoche. 37
Reperto Z21 (stralcio)
Le dichiarazioni di Franzese Francesco, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio confermano la cennata ampiezza della rete di relazioni intrattenute dal Catania in seno a cosa nostra e danno contezza dela natura e della entità dell’apporto dal predetto indagato concretamente reso.
Elementi di analoga valenza sono stati offerti da Spataro Maurizio il quale, nel corso dell’interrogatorio reso in data 10 febbraio 2009, ha dato contezza di quanto risalenti siano i rapporti di Catania Filippo con l’organizzazione criminale che qui occupa ed in particolare con associati che, nel tempo, hanno acquisito funzioni apicali avvicendandosi al vertice della famiglia mafiosa di Resuttana.
Il collaboratore, invero, ha così dichiarato: "Con riferimento a Filippo CATANIA preciso che lo conosco personalmente da circa 20 anni. Accompagnavo Giovanni BONANNO da lui presso la sua parruccheria in via Del Fante ed a volte quest‟ultimo incontrava al Loca Club, Genova Salvatore ed altri. Questi incontri avvennero dopo la scarcerazione del 2003 del BONANNO a far data dall‟inizio del 2004. Ricordo che in quel periodo (all‟inizio del 2004) Totò INDIA aveva chiesto il pizzo al CATANIA ma il BONANNO mediò per suo conto. Da quel momento iniziò l‟utilizzo della saletta riservata della parruccheria per incontri riservati del BONANNO".
A convalidare ab externo le dichiarazioni accusatorie dello Spataro intervengono le risultanze del servizio di intercettazione eseguito nell’ambito di altro procedimento penale (procedimento n. 5464/05 r.g.n.r. – n. 7445/05 r.g. g.i.p.) che documentano come i locali nei quali il Catania esercita la propria attività (sia i locali del negozio di barbiere di via del Fante sia i locali del "centro benessere" denominato O SOLE MIO CITY SPA sito in via Libertà 4) siano stati utilizzati quali luogo di convegno di associati mafiosi (in data 14.9.2005 Bonanno Giovanni ha incontrato Spataro Maurizio e Cumbo Antonino presso il locale di via del Fante; in data 10 gennaio 2006, Cumbo Antonino e Bonanno Giovanni hanno concordato un incontro presso i locali del "centro benessere" di via Libertà) 11.
Al riguardo lo Spataro ha così affermato:
"In quel periodo, o di lì a poco, si determinò l‟idea di una cointeressenza fra BONANNO e CATANIA per la realizzazione di un solarium in Piazza Castelnuovo. BONANNO avrebbe svolto i lavori edili, il CATANIA avrebbe affrontato le altre spese. Poi ad un certo punto Gerardo PARISI, cognato di CATANIA Filippo, fece sapere che questa società non si doveva fare e vennero restituiti al BONANNO i soldi che aveva investito. Ciò avvenne nel 2005, prima della inaugurazione. Il valore dei lavori svolti dal BONANNO per il solarium di Piazza Castelnuovo era di 100 mila euro circa. ADR: La restituzione avvenne con assegni anche postali. Questa società si ruppe per volontà di terze persone, anche se "O sole mio" rientrava nel territorio di Resuttana e quindi di competenza del BONANNO. Ritengo che chi è intervenuto con il CATANIA per far sciogliere la società con il BONANNO sia stato LO PICCOLO Sandro. Ma è una mia supposizione. Io non ero interessato in alcun modo all‟apertura di questo solarium di Piazza Castelnuovo. Io ero interessato solo a che il BONANNO facesse buoni affari e poi mi aveva promesso un regalo se le cose fossero andate bene" (interrogatorio in data 10.2.2009).
Indiscutibili elementi di conferma in ordine alla occulta partecipazione del Bonanno all’attività d’impresa formalmente riconducibile al Catania si traggono da talune comunicazioni telefoniche captate nel dicembre 2005.
Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che Catania Filippo è titolare di una impresa individuale di parruccheria per donna denominata Ò sole mio avente sede al civico 50 di piazza Castelnuovo; che l’impresa in argomento ha ad oggetto la conduzione di un centro estetico; che l’unità immobiliare ove ha sede l’impresa è condotta in locazione da Catania Filippo e che il canone mensile pattuito ammonta a tremilacinquecento euro (12).
Le acquisizioni in atti danno contezza dello iato che, in relazione alla impresa individuale Ò sole mio, sussiste tra il dato apparente e quello reale nonché la funzione servente cui, sia pure per un determinato arco temporale, Catania Filippo si è consapevolmente prestato.
A convalidare ulteriormente ab externo la prova dichiarativa in argomento interviene il dato documentale costituito da una missiva sequestrata in data 2 agosto 2007, all’atto dell’arresto di Franzese Francesco.
La lettura di contesto – agevolata dalle plurime rilevanti acquisizioni in atti – vieppiù evidenzia la forza dimostrativa degli elementi istruttori qui in esame (13).
I collaboratori hanno riferito circostanze oggetto di diretta percezione.
Corrao Giovanni appartiene al novero dei soggetti che hanno prestato concreto e reiterato ausilio nell’attività di conduzione e tutela della latitanza del medesimo Franzese.
Assolutamente convergente è l’apporto dichiarativo di Bonaccorso Andrea (interrogatorio del 15 maggio 2008).
Gli elementi in atti – più compiutamente illustrati nel corpo della motivazione offerta dall’organo inquirente, alla quale è necessario fare rinvio - efficacemente delineano il contesto delle relazioni intrattenute da Corrao Giovanni in seno all’associazione criminale cosa nostra, relazioni all’evidenza qualificate ed adeguatamente rappresentative di legami significativi con associati ed esponenti di rilievo del citato sodalizio mafioso e, come tali, atte a fondare la contestazione di intraneità formulata in pregiudizio dell’indagato.
Il quadro istruttorio acquisito, in particolare, adeguatamente rappresenta la condotta di ausilio dall’odierno indagato reiteratamente prestata a fini di salvaguardia della condizione di latitanza di Franzese Francesco; il vincolo che è valso a legare il Corrao a Nuccio Antonino; la più ampia rete di relazioni dal Corrao intrattenute nel contesto associativo in esame; l’affidabilità che al medesimo indagato – sia pure in un dato momento – è stata riconosciuta da plurimi esponenti del sodalizio. In tal senso univocamente depongono la circostanza inerente al riferito inserimento del Corrao, con funzioni operative, nell’ambito territoriale di pertinenza del mandamento di Passo di Rigano ed i rapporti dal medesimo Corrao intrattenuti con Greco Vincenzo, esponente di rilievo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano – Boccadifalco.
Pulizzi Gaspare ha indicato il Di Bella quale uomo d‟onore della famiglia mafiosa di Montelepre e lo ha annoverato tra i soggetti presenti alla propria cerimonia di formale "combinazione" (interrogatori del 16.1.2008 e del 18.1.2008). 45
L’annotazione tratta dal reperto ZE8 – annotazione materialmente redatta da Lo Piccolo Salvatore (16), di seguito trascritta – documenta come sia stato conferito a DI BELLA G. l’incarico di riscuotere il pizzo imposto in relazione ai lavori di completamento del sistema fognario di Capaci, lavori realizzati dalla C. & C. Costruzioni s.r.l., società avente sede in Catania, e la cui direzione tecnica risulta affidata a D’Arrigo Domenico, imprenditore di Borgetto.
Reperto ZE8
16 V. relazione in data 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulente tecnico del P.M., cit.
L’apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia Pulizzi Gaspare e Franzese Francesco e la prova documentale (reperti O3, ZE8bis, G9, D22, missiva datata "lunedì 22 ott. 07") danno contezza della appartenenza strutturale dell’indagato DI MAGGIO Giuseppe alla associazione mafiosa cosa nostra.
Di Maggio Giuseppe è figlio di Di Maggio Lorenzo, inteso "Lorenzino", soggetto organico alla famiglia mafiosa di Torretta, pienamente coinvolto – in aperta adesione allo schieramento dei Lo Piccolo - nella complessa problematica del rientro in Italia degli Inzerillo (i c.d. "scappati" della "seconda guerra di mafia"), vicenda rivelatasi assolutamente determinante per gli equilibri interni di Cosa Nostra (17).
Il pizzino catalogato come reperto O3, stilato da Pulizzi Gaspare e rinvenuto in possesso dei Lo Piccolo, riporta l’annotazione "G. Lor. 40 rest. Virg.".
Reperto ZE8 bis
17 V. ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. in sede in data 24.6.2006 nei confronti di Adamo Andrea + 46 (proc. 2474/05 r.g.n.r. – n. 38328/05 r.g. g.i.p.) nonché dispositivo della sentenza, emessa in data 27.7.2009 dal Tribunale in sede, con la quale Di Maggio Lorenzo è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione.
18 V. relazione del consulente grafologo del P.M. dott. Catalano, cit.
Orbene, non v’è dubbio che il "figlio di Lorenzino" – ulteriormente citato con la precisazione, testuale, il "figlio G." di "Lorenzino" - sia da identificare nell’odierno indagato Di Maggio Giuseppe.
Il puntuale riferimento al rapporto esistente tra il soggetto citato con la lettera iniziale del nome di battesimo (G.) e Lorenzino (indicazione nominativa con certezza riferibile a Di Maggio Lorenzo cl. ’51) non lascia alcun dubbio in ordine alla correttezza della identificazione sopra effettuata (19).
19 Oltre a quanto rassegnato nella motivazione della richiesta di custodia cautelare in esame, nel prosieguo interamente riportata, vale richiamare talune acquisizioni compendiate nelle ordinanze de libertate emesse, rispettivamente, il 24.6.2006 (proc. n. 2474/05 r.g.n.r.) ed il 30.7.2007 (proc. n. 3605/06). V., in particolare, conversazioni intercettate all’interno del box in lamiera di Rotolo Antonino (proc. 2474/05 r.g.n.r.) e conversazione tra Di Maio Vincenzo e la moglie in data 24.6.2006 (proc. n. 3605/06 r.g.n.r.).
Vieppiù convergono, al riguardo, i passi della missiva costituente il reperto D22 (missiva attribuita a Cinà Pietro e diretta a Lo Piccolo Sandro) nei quali, alle voci somme da incassare e lavori di cortesia e quindi spese eseguite è riportato i nominativo "GIUSEPPE DI LORENZINO" e "GIUSEPPE DI LORENZ." nonché il passo della missiva datata "lunedì 22 ott. 07" nel quale Lo Piccolo Sandro così scriveva a Serio Nunzio: "Per quanto riguarda il Gustosità, più il problema del tabacchino di tuo zioG. Mandati a chiamare a Giuseppe di Lorenzino (Torretta) etramite lui, come megliopuoi sistemare sia il discorsodi tuo zio G. che il discorso del Gustosità".
A comprovare la certa identificazione in argomento interviene, altresì, la lettera stilata da Gioè Andrea (Chiù Chiù il tuo fratellone", avente data 16 luglio 2007, nella quale il nominativo dell’odierno indagato "GIUSEPPE DI MAGGIO" è riportato per esteso in due distinti passi [reperto G9, nel passo relativo a
"… per quanto riguarda il discorso di Isola frate (…) sa com'e finito frate, che questo Arch. muto muto si e' fatta un altra strada e ando a quanto so nello zio "Caliddu" lo zio di SCIALI, io a mio avviso ho lasciato perdere la cosa non ho voluto fare discorsi ora che anche NINO non c'e, GIUSEPPE DI MAGGIO si viene a lamentare con me di questo ARCH., i prezzi sono bassi mi fa, facci parlare da ROROSARIO PUC??? che lui ci sta bene e lo sente, comunque frate il discorso e' un po lungo, fatto sta che questo i lavori se li sta facendo lui, ma a GIUSEPPE lo detto vedi che se non mi lascia acqua luce e coloritura ci vado io direttamente, diglelo allo zio CALOGERO il lavoro e' molto grosso frate , il padrone e' l'ingegnere FERRARELLO e noi lo possiamo contattare quando vogliamo, a come mi dice GIUSEPPE ora si deve fermare perche' sta facendo una parte dei lavori questo arch. PUCCIO, poi viene tutto il resto, fammi sapere..."; ed altresì, nel passo: "vedi che L'orologio la dato a un certo zu PINUZZU di carini con la VESPA mi dice, ma ne devo parlare meglio con GIUSEPPE DI MAGGIO"].
Analogamente non v’è dubbio, avuto riguardo alla tipologia di argomenti ed incombenze cui risulta associato il nominativo del Di Maggio Giuseppe - "il figlio di Lorenzino", "Giuseppe di Lorenzino (Torretta)" - che si tratti di soggetto pienamente inserito nelle dinamiche relazionali ed organizzative dell’associazione mafiosa cosa nostra.
Le annotazioni di cui ai summenzionati reperti O3, ZE8 bis, G9, D22 sono talmente eloquenti da non esigere esplicazione alcuna. (reperto ZE8 bis "CHIEDERE AL FIGLIO DI LORENZINO X LA COSTRUZIONE DEGLI APPARTAMENTI DI MONTE BIANCO" nonché "X 4 VILLE ACCANTO DI FERDICO" ed inoltre "X I SOLDI DELLA NISSAN" ed ancora "70 – MILA EURO LAVORI DI ENEL A CUSTONACI (TP) CHIEDERE SEMPRE AL FIG…"; lettera datata lunedì 22 ott. 07: Mandati a chiamare a Giuseppe di Lorenzino (Torretta) etramite lui, come megliopuoi sistemare sia il discorsodi tuo zio G. che il discorso del Gustosità").
È altrettanto chiaro, inoltre, che a Di Maggio Giuseppe sono state riconosciute cognizione e competenza in ordine alle medesime questioni di interesse del sodalizio mafioso delle quali il padre, Di Maggio Lorenzo, si era occupato fino al momento dell’arresto.
Univoco, in merito, il seguente appunto stilato da lo Piccolo Salvatore: "… A QUESTA DITTA C‟È L‟AVEVA NELLE MANI LORENZINO, QUINDI CHIEDERE AL FIGLIO G." (reperto ZE8 bis).
Ed al riguardo, va subito evidenziato come l’acquisizione documentale in ultimo citata pienamente asseveri ab esterno le dichiarazioni accusatorie di Franzese Francesco, il quale ha affermato che Di Maggio Giuseppe, figlio di Lorenzino della famiglia mafiosa di Torretta, "dopo l‟arresto del padre, ha mantenuto i suoi contatti" (interrogatorio del 4.4.2008).
Analogamente convergenti, quanto al ruolo concretamente svolto da Di Maggio Giuseppe ed al livello di inserimento dello stesso in seno al sodalizio mafioso in argomento, le rivelazioni di Pulizzi Gaspare. Ed invero, effettuata positiva ricognizione fotografica dell’odierno indagato, il collaboratore ha dichiarato:
"Sono a conoscenza che Giuseppe DI MAGGIO aveva un rapporto epistolare con i LO PICCOLO, tramite "pizzini", anche perché mi risulta che sono imparentati tra loro. DI MAGGIO Giuseppe sicuramente è favorito dai LO PICCOLO nell‟aggiudicazione dei lavori. In sede di verbalizzazione riassuntiva preciso che, poco prima di essere tratti in arresto, vi era stato uno scambio di "pizzini" tra Giuseppe DI MAGGIO e Salvatore LO PICCOLO in merito ad una "messa a posto" per la compravendita di un terreno di proprietà VIRGA, situato tra Carini e Torretta. Mi risulta che la messa a posto a favore della famiglia di Carini ammontava a 60.000 €, versati ad Enzo PIPITONE, che unitamente a Lorenzo DI MAGGIO avevano curato l‟affare. Salvatore LO PICCOLO chiedeva informazioni a DI MAGGIO Giuseppe in merito alla rimanente somma di 40.000 €. DI MAGGIO Giuseppe riferì che se ne sarebbe occupato personalmente ed, una volta riscossa la somma, l‟avrebbe consegnata a Salvatore LO PICCOLO che infine me l‟avrebbe recapitata" (interrogatorio del 3.4.2008).
I rapporti, diretti e circolari, intrattenuti con plurimi associati mafiosi e la peculiarità del ruolo riconosciuto a Di Maggio Giuseppe e dallo stesso svolto nell’ambito della associazione criminale in argomento univocamente connotano la condotta di Di Maggio Giuseppe e dimostrano l’intraneità dello stesso a cosa nostra.
§. Le dichiarazioni di Avitabile Antonino e Franzese Francesco, valutate unitamente a talune rilevanti emergenze investigative acquisite nell’ambito di altro, più risalente, procedimento penale (20) dimostrano l’appartenenza alla associazione mafiosa cosa nostra di LIGA Salvatore cl. ’64 (nipote di Liga Salvatore inteso tatuneddu e cugino di Liga Francesco Paolo cl. ’64 e Liga Federico cl. ) 21.
20 Trattasi del procedimento n. 2898/99 r.g.n.r. – n. 4934/99 r.g. g.i.p. nell’ambito del quale in data 16.10.2001 il G.I.P. in sede ha emesso ordinanza di custodia cautelare acquisita agli atti del presente procedimento.
21 L’ordinanza di custodia cautelare emessa in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35 nell’ambito del procedimento n. 38/08 r.g.n.r. n. 457/08 r.g g.i.p. dà contezza delle acquisizioni inerenti Liga Francesco Paolo e Liga Salvatore inteso tatuneddu, ed in particolare delle plurime annotazioni inerenti la corresponsione di somme al nucleo familiare di tatuneddu riportate dei pizzini sequestrati ai Lo Piccolo in data 5.11.2007 (reperti E2, V5). 50
Avitabile Antonino già in data 25 giugno 2001 individuava in fotografia Liga Salvatore e lo indicava quale "persona a disposizione" (così Avitabile: Riconosco il nipote di LIGA Salvatore che mi ha presentato BIONDO Carmelo. Le riunioni di cui ho parlato si tenevano a casa di questo LIGA, che apriva il cancello e poi andava via. Si trattava di persona a disposizione"; nel passo che precede la dichiarazione accusatoria testé riportata, Avitabile aveva premesso, testualmente: "Confermo le dichiarazioni già rese su LIGA Salvatore e LIGA Francesco Paolo. Nel corso delle riunioni che si svolgevano a casa del LIGA e a cui intervenivano Lino SPATOLA e il CIVILETTI ho conosciuto un altro soggetto, presentatomi da BIONDO Carmelo, che non ricordo se fosse un altro figlio o nipote del LIGA Salvatore").
Franzese Francesco ha riconosciuto in fotografia l’odierno indagato ("riconosco tale Totò il barbone, parente dei Liga, credo di professione autista di autobus. L‟ho conosciuto durante il periodo che frequentavo Federico LIGA"; interrogatorio del 2.5.2008); ha affermato che, allorquando fu tratto in arresto Liga Federico, Lo Piccolo Sandro ebbe ad indicargli "Totò il barbone" quale idoneo interlocutore in relazione alle questioni di interesse del sodalizio inerenti "la zona del Parco dei Principi" (Franzese: "…Sandro LO PICCOLO mi disse di rivolgermi a "Totò il barbone" in quanto questi era il suo referente nella zona del Parco dei Principi"; interrogatorio del 2.5.2008); ha precisato di avere avuto diretta contezza del ruolo concretamente svolto da Liga Salvatore in ambito associativo (così Franzese in data 29.2.2008: "per quanto riguarda il manoscritto F5 (prima pagina) che mi esibite posso dire che si tratta certamente di un manoscritto di Sandro LO PICCOLO […] Vorrei dire che per quanto concerne gli ultimi tre negozi si tratta di tutti esercizi commerciali collocati in Viale regione Siciliano lato monte, zona parco dei Principi. Una persona che certamente si occupava di estorsioni in questa zona nel periodo indicato e forse anche oggi è un tale parente di Tatuneddu LIGA, che chiamavamo "il barbone" perché aveva la barba e so che faceva l‟autista di autobus. Ci ho parlato più volte, anche di estorsioni").
Gli approfondimenti investigativi in atti confermano la correttezza della identificazione dell’odierno indagato (pienamente rispondenti alla realtà fattuale sono le indicazioni del Franzese inerenti sia l’attività lavorativa del Liga - dipendente dell’AMAT Palermo s.p.a. – sia il dato peculiare che giustifica l’appellativo di "barbone" riferito dal collaboratore).
Quanto alle cennate risultanze investigative pregresse, esigenze di economia espositiva e di completezza impongono di rinviare integralmente alla informativa della Squadra Mobile di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata - del 15 gennaio 2009 (pagg. 172- 179). 51
In termini di estrema sintesi, vale qui evidenziare che quelle risultanze confermano il risalente rapporto del Liga con il contesto associativo in argomento. In tal senso certamente depone la condotta dallo stesso tenuta in relazione ad un grave episodio intimidatorio – l’incendio dell’autovettura - patito dal suocero Marino Francesco (il Liga aveva rappresentato al Marino l’esigenza di corrispondere 40 milioni di lire agli autori dell’azione delittuosa).
Significativo è anche il tenore della conversazione intercettata il 10.6.2000 tra Liga Salvatore ed il cugino Liga Federico, risultanza che interviene a confermare quanto riferito da Franzese Francesco in merito al rapporto qualificato esistente tra i due (in un passo Liga Salvatore rende esplicita l’esigenza di preservare il contenuto delle rispettive comunicazioni da temute attività di captazione: "ma tu discorsi per telefono non è che ne devi fare … un amico mio come attummuliò, io non è che parlo mai! Lo so che …incompr…"; in più d’un passaggio, inoltre, il Liga dà atto della comunanza di interessi che lo lega all’interlocutore, della consapevolezza della natura delle trasferte calabresi dello stesso, dei plurimi rapporti che entrambi intrattengono in un circuito relazionale talmente collaudato da consentire loro di evitare l’indicazione nominativa dei soggetti cui fanno riferimento). Rilevante è altresì la circostanza relativa all’accertato utilizzo di una utenza telefonica cellulare intestata a Liga Salvatore da parte di Di Maio Vincenzo [il numero relativo a quella utenza risultava annotato, inoltre, in una delle agende sequestrate nell’anno 1999 a Lo Piccolo Salvatore Mario cl.’58 (22), inteso "il presidente" e convenzionalmente appellato Mercedes nell’ambito della corrispondenza epistolare intrattenuta dai Lo Piccolo durante la latitanza. Ulteriori interessanti elementi di giudizio, indubbiamente confermativi del contesto nel quale Liga Salvatore da anni interagisce, si traggono dalle acquisizioni istruttorie inerenti il tentativo di omicidio dallo stesso patito nella primavera del 2000.
Le risultanze da ultimo cennate, sebbene risalenti, vieppiù convalidano le chiamate in correità, dirette e puntuali, operate da Avitabile Antonino e Franzese Francesco ed intervengono a comporre un quadro indiziario grave, come tale idoneo a legittimare la chiesta applicazione di una misura cautelare personale.
22) * l’istanza cautelare inerente al capo 22) [avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e Razzanelli Giovanni] è stata revocata dal P.M. in data 27 gennaio 2010.
Esaminati gli atti del procedimento;
Rilevato che, in data 27 gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato l’istanza cautelare avanzata nei confronti dell’indagato RAZZANELLI Giovanni nonché nei confronti dell’indagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 2) della rubrica, e dell’indagato BAUCINA Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica;
17.11 LE ESTORSIONI COMMESSE DA BAUCINA SALVATORE
Nell'ambito del presente procedimento è stata inoltre accertata una intensa attività estorsiva facente capo a BAUCINA Salvatore, esponente mafioso appartenente alla famiglia di Pallavicino ed in particolare al gruppo facente capo a TROIA Vincenzo.
Entrambi costoro, unitamente ad altri loro sodali, sono stati colpiti dal provvedimento di fermo emesso in data 14.05.09 nel procedimento n. 5464\05 per i delitto di associazione mafiosa, estorsione ed altro.
Dalle indagini svolte è emerso che il BAUCINA ha spesso agito in collegamento con altri due soggetti, CASSARO Giuseppe223 detto Paolo, anch‘egli recentemente sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di estorsione e D‘ANGELO Guido224. In una circostanza, invece, è emerso il concorso di RAZZANELLI Giovanni225, anch‘egli indagato nell'ambito del procedimento n. 5464\05 per il delitto di estorsione.
Anche al RAZZANELLI il LINO aveva consegnato ulteriori somme di denaro:
"... Un‘altra richiesta di 50,00 mi è stata fatta direttamente da Giovanni RAZZANELLI una mattina al mio arrivo in Ufficio perché aveva la necessità di recarsi a Trapani e non aveva denaro. E‘ chiaro che io ho ceduto a queste pressanti richieste di denaro intimorito e preoccupato dalle reazioni di queste persone nel caso di negazione del denaro richiesto.‖
Il LINO in sede di verbale ha riconosciuto senza esitazioni sia il BAUCINA che il RAZZANELLI, quali autori delle pretese estorsive mosse ai suoi danni:
"…A questo punto l‘Ufficio mostra al Sig. LINO un album fotografico redatto da quest‘Ufficio in data 10.06.2009, contenente nr. 9 fotografie. Dopo averlo attentamente visionato il Sig. LINO dichiara: ―non conosco i soggetti raffigurati nell‘album ad eccezione della foto nr. 2, che riproduce l‘effige di BAUCINA Salvatore, e della foto nr. 9, che riproduce l‘effige di RAZZANELLI Giovanni, quali i soggetti a cui ho consegnato il denaro sotto le costanti minacce dagli stessi mosse‖.
L‘Ufficio da atto che la foto nr. 2 raffigura BAUCINA Salvatore, nato a Palermo il 03.05.1964----//
L‘Ufficio da atto che la foto nr. 9 raffigura RAZZANELLI Giovanni, nato a Palermo il 29.05.1966.-
Dagli elementi rassegnati emerge dunque che il LINO ha consegnato, dal mese di gennaio del 2008 sino a quello di febbraio del 2009, la somma di 2.200 euro alla coppia BAUCINA-RAZZANELLI.
I rapporti con costoro, ha spiegato la persona offesa, traggono origine da una ulteriore vicenda concernente i rapporti con tali TOBIA con i quali, a partire dal giugno del 2006, aveva istaurato rapporti al fine di inserire il giovane TOBIA Fabio, nato a Palermo il 02.11.1987, nel mondo dello spettacolo: 383
verbale di sommarie informazioni rese da LINO Emerico il 10.06.09
Parte 1° segue .............
Addio Pizzo 5, Alamia, Badalamenti, Calliope, Cinà Pietro, Copacabana, Elauto, Franzese, Isola delle Femmine, Lo Pioccolo, Pietro Bruno, Pipitone, Pulizzi, Razzanelli
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