Il Professore : ... ... Giova ricordare , peraltro , IL Che Personaggio Il proprietario del bene confiscato , in partiture OCCASIONE delle elezioni sosteneva Amministrativo Il Candidato della lista "Rinascita Isolana " Rosario Rappa .

martedì 11 gennaio 2011

Ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere 2° Parte

Ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere 2° Parte






ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA  DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE  Parte 2° 

 

22 Lo Piccolo Salvatore Mario, inteso il presidente, già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. con sentenza emessa in data 20.12.2000, destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 457/08 r.g. g.i.p. emessa il 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35 (cit.), ha riportato condanna alla pena detentiva di anni sette di reclusione per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e per un episodio di estorsione aggravata (v. sentenza emessa in data 16.7.2009 nei confronti di Adamo Andrea ed altri nell’ambito del citato procedimento n. 457/08 r.g. g.i.p.).

 

§. Gli elementi in atti provano la persistente appartenenza strutturale di LO PICCOLO Filippo alla associazione mafiosa cosa nostra. 52

Le acquisizioni istruttorie, segnatamente costituite dall’apporto dichiarativo di Franzese Francesco, Nuccio Antonino e Bonaccorso Andrea e dalla prova documentale (reperti E2, F5, T19, V5, ZD13, ZD14, ZD22) dimostrano che Lo Piccolo Filippo ha mantenuto costanti rapporti con l’organizzazione criminale.

Il suo nominativo risulta annotato, unitamente a quello dei componenti la famiglia Liga (Tatuneddu, Francesco, Federico, cui è legato da vincolo di parentela), nei documenti – sequestrati a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro in Giardinello il 5.11.2007 - contrassegnati come reperti E2, F5, ZD13, ZD14, ZD22).

 

Si tratta di annotazioni in parte redatte da Lo Piccolo Sandro (allo stesso è ascritta con certezza la stesura dei documenti E2 ed F5) aventi ad oggetto la corresponsione agli associati, in coincidenza con le festività di Pasqua e Natale, di somme di denaro costituenti evidente provento delle attività delittuose realizzate.

La disamina dei reperti ZD13, ZD14 e ZD22 evidenzia, nel novero dei destinatari delle periodiche erogazioni in argomento, il nominativo, testuale, Filippo LO PICCOLO (reperto ZD13), LO PICCOLO Filippo (reperto ZD14), LO PICCOLO Filippo (reperto ZD22).

 

I riferimenti temporali tratti da quei reperti - rispettivamente natale 2003 (reperto ZD13), natale 2004 (reperto ZD22), pasqua 2004 (reperto D14) – documentano la continuità della corresponsione deliberata dai vertici del mandamento di San Lorenzo in favore dell’odierno indagato Lo Piccolo Filippo, ristretto in regime di detenzione carceraria sin dal 18 ottobre 2001.

Gli ulteriori reperti confermano la successione ininterrotta delle elargizioni suddette, significativamente effettuate anche in epoca successiva alla scarcerazione di Lo Piccolo Filippo, avvenuta il 14 novembre 2006 (REPERTO F5: n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2006 - 3.000 " Filippo L.; n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2005 – 2.500 " Filippo LO P.; n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2005 – 2.500 " Filippo L; n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2006 – 5.000 " Filippo; n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2007 – 2.000 " Filippo; REPERTO E2: pasqua ‟07 FILIPPO 2.000).

Siffatte acquisizioni hanno straordinaria importanza. Univocamente dimostrano, invero, la persistenza della affectio societatis che fermamente vincola Lo Piccolo Filippo alla organizzazione criminale cosa nostra.

Convergente, al riguardo, è l’ulteriore elemento documentale costituito dal reperto T19, una missiva dattiloscritta ricevuta da Lo Piccolo Sandro, recante la data 03-12-06, che di seguito si trascrive limitatamente al passo di interesse: 

 

"…Scrivi presto perché devo dare risposta allo zio G. Fra qualche giorno ti saprò dire a che punto è la situazione di G. DAGOST. a presto un bacione grandissimo per te e papà ti volevo informare che da alcuni giorni Filippo il nipote di TAT. è uscito gli ho detto di non muoversi perché e guardato a vista e oltre tutto sai che è un testa calda spero che mi senta, vi manda tanti saluti ti raccomando dammi subito notizie mi mancate tantissimo vostro 013" (v. reperto T19).

 

L’estensore della missiva ha ritenuto opportuno informare Lo Piccolo Sandro in merito alla recente scarcerazione, realmente avvenuta alcuni giorni prima, di Lo Piccolo Filippo, nipote di tatuneddu ("Filippo il nipote di TAT."). Il passo evidenziato conferma come, appena rimesso in libertà, Lo Piccolo Filippo abbia immediatamente ripreso i rapporti con gli associati mafiosi e si sia premurato di inviare "tanti saluti" agli esponenti di vertice del mandamento di appartenenza ("vi manda tanti saluti").

 

Il quadro testé delineato è dotato di autonoma capacità dimostrativa dell’accusa.

 

Il contributo di conoscenza dei collaboratori di giustizia conferma ed arricchisce il quadro suddetto dando contezza della perdurante attualità del vincolo qualificato che vale a legare Lo Piccolo Filippo a cosa nostra.

Franzese Francesco ha riconosciuto in fotografia l’indagato ed ha affermato che lo stesso "è certamente persona della famiglia mafiosa di Tommaso Natale" (interrogatori del 26.11.2007, del 6.12.2007, del 19.4.2008).

Analoga positiva ricognizione ha effettuato Bonaccorso Andrea il quale, rivelando circostanze oggetto di diretta cognizione, ha riferito che Lo Piccolo Filippo si è concretamente attivato a fini di salvaguardia della latitanza di Adamo Andrea (il Lo Piccolo conosceva il luogo di rifugio del latitante ed essendosi reso conto che in prossimità dello stesso era stata collocata una telecamera – circostanza verificata personalmente dal Bonaccorso - aveva fatto pervenire l’importante informazione all’Adamo che si era determinato, pertanto, ad individuare altro rifugio; v. interrogatorio del 15.5.2008). La circostanza relativa allo stato di latitanza dell’Adamo - protrattosi dal 20 giugno 2006 al 5 novembre 2007 – consente di collocare la condotta in argomento nell’arco temporale compreso tra il 14 novembre 2006 (data della scarcerazione del Lo Piccolo) ed il 5 novembre 2007 (data, come detto, dell’arresto di Adamo).

 

Per completezza, deve rilevarsi che quanto riferito da Bonaccorso Andrea si salda con le dichiarazioni di Nuccio Antonino il quale, pur non avendo conosciuto Lo Piccolo Filippo, ha avuto diretta contezza di una rilevante circostanza relativa all’indagato ed ai suoi rapporti con il contesto associativo che qui occupa. Il Nuccio, invero, ha affermato che Lo Piccolo Filippo era destinatario di un messaggio proveniente da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro e che Bonaccorso Andrea, latore di quel messaggio, eseguendo le direttive di Adamo Andrea, al fine di entrare in contatto con Lo Piccolo Filippo si era rivolto a Serio Domenico ed allo stesso Nuccio (interrogatorio del 7.12.2007; v. trascrizione integrale).

 

§. L’organica appartenenza di MESSINA Giuseppe alla associazione mafiosa cosa nostra è dimostrata sulla scorta del convergente apporto dichiarativo di Nuccio Antonino e Trapani Marcello.

Il Nuccio ha effettuato il riconoscimento fotografico dell’indagato ed ha dichiarato, testualmente:

 

"Nella foto nr. 33 riconosco MESSINA Giuseppe, detto "baby-baby", presentatomi da Mimmo SERIO. Il predetto MESSINA accompagnava in macchina Calogero LO PICCOLO nei suoi spostamenti in quanto privo di patente. MESSINA ha eseguito il sopralluogo, unitamente a Mimmo SERIO, presso una villa sopra la montagna di Sferracavallo, su indicazione di Calogero LO PICCOLO che pretendeva la somma di 100 mila €. Successivamente Domenico CIARAMITARO, Domenico CAVIGLIA e Filippo MANGIONE hanno dato fuoco ad un copertone come atto intimidatorio nel predetto cantiere. Il MESSINA ha operato anche quale intermediario in occasione dell‟estorsione ai danni del deposito di materiale edile TAORMINA di Tommaso Natale. Quest‟ultimo ha inviato il MESSINA da Mimmo SERIO per raggiungere un accordo" (interrogatorio del 16.4.2008).

 

Nell’ambito di ulteriori interrogatori (tutti riportati nelle parti di interesse nella richiesta di custodia del P.M. alla quale si rinvia) l’argomento relativo all’azione intimidatoria realizzata "sopra la montagna di Sferracavallo" su disposizione di Lo Piccolo Calogero risulta ripetutamente ripreso ed è ribadito dal collaboratore il ruolo svolto dal Messina nella commissione dell’azione suddetta.

 

Trapani Marcello ha confermato il rapporto esistente tra Lo Piccolo Calogero e Messina Giuseppe e la piena affidabilità riconosciuta a quest’ultimo ("riconosco MESSINA che accompagnava Calogero LO PICCOLO subito dopo la sua scarcerazione nel dicembre 2006. Era sicuramente una persona di cui Calogero LO PICCOLO si fidava").

Plurime emergenze investigative asseverano la pluralità delle relazioni intrattenute dall’odierno indagato nel contesto associativo mafioso in esame e costituiscono importante momento di convalida ab externo delle puntuali indicazioni accusatorie provenienti dal Nuccio. 55

In particolare, gli esiti dell’attività di intercettazione ambientale e telefonica eseguita nell’ambito del procedimento penale n. 10119/07 r.g.n.r. asseverano la solidità del rapporto esistente tra il Messina e Lo Piccolo Calogero, documentano i rapporti esistenti tra il Messina e Serio Domenico e danno contezza del ruolo concretamente svolto da Messina Giuseppe in relazione al tentativo di estorsione aggravata patito da Taormina Salvatore, titolare di una rivendita di materiale edile (23).

 

23 Speciale rilevanza assume al riguardo la conversazione captata tra i coniugi Messina Salvatore e Lo Cicero Caterina, all’interno dell’abitazione degli stessi, in data 23.7.2007.

 

§. Gli elementi in atti dimostrano l’appartenenza strutturale di MORISCA Gioacchino alla associazione mafiosa cosa nostra e, altresì, l’ascrivibilità allo stesso del delitto di estorsione aggravata oggetto di provvisoria contestazione al capo 17) in epigrafe.

I collaboratori di giustizia Spataro Maurizio (interrogatorio del 17.12.2008) e Briguglio Francesco (interrogatori in data 28.1.2009 e 11.3.2009) hanno indicato il Morisca quale soggetto stabilmente utilizzato dalla famiglia mafiosa di Resuttana nell’attività di imposizione e riscossione del pizzo.

Le indicazioni accusatorie dei predetti collaboratori hanno trovato importanti elementi estrinseci di conferma.

Le convergenti deposizioni di Li Cavoli Gaetano e di Iacopelli Cristofaro, quest’ultimo amministratore unico della Iacopelli Costruzioni s.r.l. danno piena contezza della sussistenza del delitto di estorsione aggravata di cui al capo 17) in epigrafe, estorsione consumata, in relazione ai lavori di restauro del prospetto di un immobile sito in via dei Nebrodi, ad opera di un soggetto apertamente dichiaratosi organico al sodalizio mafioso radicato sul territorio (così Li Cavoli:

 

"Totò Palma usciva allo scoperto dicendomi che era il responsabile di quella zona in quanto apparteneva a quella famiglia"; s.i.t. in data 4.3.2009).

 

La individuazione fotografica effettuata in termini di elevata probabilità dal citato Li Cavoli Gaetano – geometra addetto al cantiere di via dei Nebrodi - nei confronti dell’odierno indagato Morisca Gioacchino (Li Cavoli: "indico nella foto nr.3 un individuo molto somigliante alla persona presentatasi come Totò Palma del quale ho sopra riferito, anche se questi, quando l‟ho visto nel 2006, aveva meno capelli del soggetto raffigurato in foto") vieppiù assevera ab externo la concorde chiamata in reità operata in pregiudizio del medesimo Morisca in ordine al fatto delittuoso in esame dai collaboratori di giustizia Spataro Maurizio e Briguglio Francesco.

Lo Spataro, vale evidenziare, ha riferito che, a seguito dell’arresto di Di Maggio Gaspare, Totò India (pseudonimo utilizzato da Morisca Gioacchino, dallo Spataro riconosciuto in fotografia) aveva ricercato un contatto con Briguglio Francesco al fine di "chiarire una vicenda relativa ad una estorsione in danno del costruttore Iacopelli di Cinisi. La vicenda riguardava in particolare un cantiere in via dei Nebrodi." (interrogatorio in data 12.1.2009).

La circostanza è stata confermata da Briguglio Francesco il quale – eseguita positiva individuazione fotografica del Morisca, dal collaboratore conosciuto quale soggetto che "si occupava di vicende estorsive di competenza della famiglia di Resuttana" – ha rammentato di avere trattato con il predetto indagato "due vicende", entrambe inerenti pretese estorsive avanzate in danno dell’imprenditore edile Iacopelli in relazione a due distinti appalti che lo stesso si era aggiudicato in Palermo.

 

Questo il passo di interesse del verbale dell’interrogatorio di Briguglio Francesco in data 11.3.2009: "foto n.86: Riconosco un soggetto che si occupa di estorsioni e con il quale ho avuto modo di interloquire in relazione a due vicende. La prima riguarda una richiesta estorsiva ai danni dell'imprenditore IACOPELLI, il quale stava facendo un lavoro a Palermo, sicchè il soggetto in questione era venuto a Cinisi per parlare con Gaspare di MAGGIO per la relativa messa a posto. In una altra occasione, avvenuta poco prima del mio arresto, la stessa persona si era adoperata per recuperare una somma di 5000 euro per un altro lavoro che lo IACOPELLI stava facendo a Palermo. Quest'ultimo aveva dato i soldi a me ed io li avevo fatti avere a Gaspare di MAGGIO, il quale li aveva dati a Calogero LO PICCOLO. L‟Ufficio da atto che si tratta di: MORISCA Gioacchino nato a Palermo l‟01.09.1944. Tale persona veniva chiamata " il parrucchino". Non so con precisione in quale famiglia mafiosa operasse ma si occupava di vicende estorsive di competenza della famiglia di Resuttana".

 

A comprovare la fondatezza della contestazione provvisoria in argomento e, in particolare, la riconducibilità della estorsione aggravata ascritta al Morisca all’attività di sistematica e capillare imposizione del pizzo realizzata dai vertici del mandamento mafioso di San Lorenzo interviene anche il dato documentale.

 

Il reperto U10, manoscritto contenente rilevanti annotazioni in ordine alle plurime iniziative delittuose intraprese dalla suindicata articolazione territoriale di cosa nostra, reca il seguente appunto: PROSPETTO PIÙ AVANTI DALLA CHIESA FINITO- JACOPELLI- OK! RISP.

 

L’acquisizione – all’evidenza dotata di indubbia forza dimostrativa – coincide perfettamente sia quanto alla individuazione della persona offesa (Jacopelli) sia quanto alla individuazione dei lavori in relazione ai quali risulta essere stato imposto il pagamento del pizzo (al riguardo estremamente puntuale l’indicazione resa dal geometra Li Cavoli: "Confermo di avere lavorato come capo cantiere per conto dell‟impresa IACOPELLI per rifacimento del 57

prospetto di un condominio sito in questa via Dei Nebrodi nei pressi della chiesa Mater Ecclesia").

 

Orbene, siffatte risultanze, oltre a costituire autonoma prova della responsabilità del Morisca in ordine all’estorsione aggravata patita da Iacopelli Cristofaro, intervengono ad asseverare ulteriormente la affidabilità della più ampia chiamata di correo concordemente operata dallo Spataro e dal Briguglio in pregiudizio del Morisca e consentono di affermare la intraneità dell’indagato al sodalizio mafioso cosa nostra (così Spataro: "So che si occupa di estorsioni. Io mi occupai di accreditarlo presso i vari negozi che pagavano il pizzo al Bonanno"; così Briguglio: "si occupava di vicende estorsive di competenza della famiglia mafiosa di Resuttana").

È appena il caso di rilevare, al riguardo, che il ruolo accertato caratterizza univocamente la condotta dell’indagato, evidenziando la speciale concretezza, la stabilità e la rilevanza dell’apporto dallo stesso prestato alla realizzazione di attività delittuose costituenti le più tipiche espressioni con le quali cosa nostra afferma, ribadisce e consolida la propria pervasiva presenza sul territorio.

 

§. PUCCIO Carlo è soggetto organicamente inserito in cosa nostra. Elementi di prova documentali e dichiarativi convergono nel dimostrare la fondatezza dell’impostazione accusatoria.

Il documento costituente il reperto F5 – attribuito a Lo Piccolo Sandro - annovera il cugino C. o Carlo tra i destinatari delle somme di denaro che, in coincidenza con le festività di Pasqua e Natale, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro provvedevano ad assegnare a loro stessi ("a noi tre") 24 ed a corrispondere agli associati (reperto F5: "n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2006 - 2.500 euro cugino C."; "n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2005 – 2.500 euro Carlo"; "n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2005 – 2.500 euro Carlo."; "n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2006 - 5.000 euro CARLO" "n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2007 – 3.000 euro Carlo").

 

24 L’annotazione in argomento è all’evidenza riferita, oltre che a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, a Lo Piccolo Calogero, anch’egli destinatario della citata ordinanza di custodia emessa in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35. Con sentenza emessa dal G.U.P. in sede in data 16.7.2009, Lo Piccolo Calogero è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione (in continuazione con la precedente condanna riportata) per il delitto di cui all’art. 416 bis co. 1 c.p.

 

Con specifico riguardo a siffatte annotazioni, Franzese Francesco ha affermato: "Cugino C. è Carletto Puccio cugino di Sandro Lo Piccolo che a mio avviso è l‟estensore dello specchietto"; ed ancora: "L‟ultima zona è quella di Tommaso Natale, tanto che ci sono „noi tre‟ (i tre Lo Piccolo), Carlo (che è Carlo Puccio), Andrea B, (Barone), e Mariano (di cui ho già parlato" (interrogatorio del 26.11.2007).

 

E Nuccio Antonino, anch’egli visionando le annotazioni inerenti le periodiche corresponsioni sopra indicate, ha dichiarato: "Cugino C. non so chi sia, ma un cugino di Sandro Lo Piccolo, detenuto a Pasqua 2006, era sicuramente Carlo Puccio" (interrogatorio del 5.3.2008) ed ancora: "…Carlo, sta Carlo Puccio" (interrogatorio del 30.1.2008).

 

La correttezza della identificazione in argomento è asseverata da altro documento, segnatamente costituito dal reperto H19. Si tratta di una missiva con la quale Micalizzi Fabio (convenzionalmente appellato Spagna 25), nel riferire a Lo Piccolo Sandro in ordine agli introiti inerenti alle attività delittuose di sua competenza, ha manifestato il proprio rammarico per quanto accaduto al cugino C. ("Carissimo sono molto dispiaciuto per l‟accaduto ha tuo cugino C e ha tuo compare speriamo che presto tutto si risolva"). La lettera reca la data 09.03.2005. Il cugino C. di Lo Piccolo Sandro è certamente Puccio Carlo, tratto in arresto il giorno precedente, l’8 marzo 2005, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del procedimento 2898/99 r.g.n.r.

 

25 Micalizzi Fabio, destinatario della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Alamia Piero + 35 in data 19.1.2008 nell’ambito del procedimento n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08 r.g. g.i.p., è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e condannato alla pena detentiva di anni 7 di reclusione (v. sentenza del G.U.P. in sede del 16.7.2009, in atti).

 

Quanto alla valenza delle acquisizioni in esame, va osservato che la continuità delle elargizioni disposte dai vertici del mandamento di San Lorenzo in favore dell’odierno indagato Puccio Carlo - significativamente effettuate anche in epoca successiva alla scarcerazione dello stesso (avvenuta il 21 dicembre 2006) – non può che costituire espressione di una affectio societatis ovviamente correlata ad un legame risalente e persistente tra il Puccio Carlo e l’organizzazione criminale cosa nostra.

Analogamente rappresentativa della affectio societatis è la manifestazione di rammarico espressa dal Micalizzi a Lo Piccolo Sandro per l’arresto del cugino C., evento all’evidenza percepito negativamente in ambito associativo non soltanto in ragione del rapporto di parentela che lega il Lo Piccolo al Puccio (al riguardo è significativo che il rammarico del Micalizzi abbia riguardo anche al "compare" del Lo Piccolo, identificato nell’associato mafioso Zito Filippo).

Quanto alla prova dichiarativa, il Franzese ha affermato che Puccio Carlo, soggetto strettamente legato a Nuccio Antonino e coinvolto in rilevanti traffici di stupefacenti gestiti dai vertici delle famiglie mafiose di San Lorenzo e Brancaccio, "si occupava anche di estorsioni nella zona di Cardillo" (interrogatorio del 19.4.2008). 

 

Nuccio Antonino ha riferito di avere personalmente consegnato a Puccio Carlo – affinché la recapitasse a Lo Piccolo Sandro - una somma di denaro costituente provento di una rilevante cessione di cocaina (interrogatorio del 27.11.2007); ha dichiarato che, anche in altra occasione, del Puccio si era avvalso quale essenziale tramite per far pervenire a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro una consistente somma di denaro costituente provento di attività illecita; ha confermato il coinvolgimento del Puccio nei traffici di stupefacenti direttamente riconducibili a Lo Piccolo Sandro (così Nuccio in data 7.12.2007:

 

"Dopo la sua scarcerazione avvenuta nel dicembre 2006 ci eravamo incontrati con lui e Mimmo SERIO per discutere di traffici di cocaina che il PUCCIO gestiva per conto del cugino Sandro LO PICCOLO. Ci aveva detto che era in rapporti epistolari con il cugino, dal quale percepiva, mentre era in carcere, 1000 euro al mese che ha continuato ad avere dopo 2 o 3 mese dalla sua scarcerazione");

ha indicato Puccio Carlo quale fonte delle proprie conoscenze in ordine a vicende indiscutibilmente interne al sodalizio al contempo menzionando gli altri associati mafiosi con i quali il Puccio intratteneva rapporti.

 

Al riguardo il collaboratore ha precisato che, nell’ambito delle conversazioni intrattenute con Puccio Carlo, Lo Brano Antonino, Serio Domenico, Di Maio Rosolino ha avuto contezza della appartenenza a cosa nostra, o della "disponibilità" nei confronti del sodalizio, di una pluralità di persone, talora inserite in articolazioni territoriali diverse da quella di comune appartenenza dei dialoganti (risultano menzionati Cusimano Antonio cl. ’45, Liga Federico, Musso Giuseppe, Gottuso Salvatore, Caporrimo Giulio; v. interrogatori del 20.2.2008, 16.5.2008). Il Nuccio, inoltre, ha direttamente constatato come il Puccio avesse piena cognizione delle estorsioni realizzate in danno degli esercizi commerciali aventi sede nel viale Regione Siciliana ("Ho saputo queste cose da Carlo Puccio e da Mimmo Serio con cui si parlava spesso delle attività estorsive di via Regione Siciliana"; interrogatorio del 20.2.2008, cit.).

Bonaccorso Andrea, confermando la solidità del legame del Puccio con gli esponenti di vertice del mandamento di San Lorenzo, ha affermato che, allorquando furono tratti in arresto Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, in esecuzione delle precise direttive di Lo Piccolo Calogero il Puccio "assunse un ruolo di spicco" in ambito associativo. Conferendo speciale concretezza alla affermazione in argomento, il collaboratore ha precisato che il Puccio "si occupava di estorsioni e di tutte le attività tipiche di Cosa Nostra".

 

Questo il passo di interesse dell’interrogatorio del Bonaccorso in data 15.5.2008:

"Nella foto nr. 39 riconosco Carlo PUCCIO.

L‟Ufficio dà atto che la foto nr. 39 ritrae PUCCIO Carlo, nato a Palermo il 24.12.1981. 60

Lo conosco da tanti anni. È parente, mi pare cugino, di Sandro LO PICCOLO, che costui non voleva io incontrassi, temendo fosse sorvegliato dalla Polizia. Mentre prima non aveva ruoli di primo piano, dopo l‟arresto dei LO PICCOLO assunse un ruolo di spicco, su disposizione di Calogero LO PICCOLO. Fu lui a mettere il predetto MAZZÈ a capo dello Z.E.N. Si occupava di estorsioni e di tutte le attività tipiche di Cosa Nostra".

 

Ulteriori utili elementi di giudizio provengono dall’apporto dichiarativo di Chianello Angelo il quale ha asseverato il coinvolgimento del Puccio nei traffici di stupefacenti organizzati dai Lo Piccolo ed ha indicato lo stesso quale essenziale tramite nei rapporti con i summenzionati esponenti di vertice del mandamento di San Lorenzo (interrogatori in data 28.3.2008 e 5.6.2008). Il Chianello, inoltre, riscontrando pienamente il Nuccio, ha riferito in merito ad un risalente episodio di intimidazione ed assoggettamento, riconducibile alle attività delittuose tipiche del sodalizio, del quale si è dichiarato responsabile unitamente al Nuccio ed a Puccio Carlo (interrogatorio del 5.6.2008).

 

Per completezza deve rilevarsi che in una missiva redatta da Cinà Pietro (convenzionalmente appellato Alfa) avente data 6 agosto 2007 è riportato, riferito a persona all’evidenza pienamente inserita nel contesto associativo mafioso in argomento, il nominativo Carletto (reperto D22). L’organo inquirente, avvalendosi delle dichiarazioni e della individuazione fotografica di Sbeglia Francesco, direttore tecnico del cantiere edile sito in via Tommaso Natale cui hanno riguardo taluni passi della sopra indicata missiva del Cinà, ha concluso affermando che si identifica in Puccio Carlo il Carletto menzionato dal Cinà e che la circostanza costituisce ulteriore elemento di giudizio valutabile a carico del Puccio.

 

Siffatta conclusione non può essere condivisa. Invero, prescindendo al momento dal considerare il tratto di manifesta incoerenza che caratterizza l’impostazione accusatoria allorquando – aderendo alla prospettazione di Sbeglia Francesco - accetta di identificare in quest’ultimo il costruttore 001 menzionato dal Cinà [in contrasto sia con quanto emerge dalla missiva del Cinà (che con chiarezza rappresenta come il costruttore 001 impegnato nei lavori di via Tommaso Natale sia anche proprietario degli immobili) sia con quanto emerge dalla più complessa attività d’indagine effettuata nell’ambito del procedimento penale n. 2474/05 r.g.n.r. (che ha individuato nell’associato mafioso Sbeglia Salvatore, genitore del citato Sbeglia Francesco, l’imprenditore occulto cui sono da riferire la edificazione e la proprietà del complesso immobiliare di via Tommaso Natale)] 26, e prescindendo dallo sviluppare le articolate implicazioni di una eventuale adesione a quella prospettazione, va rilevato che le

 

26 V. richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura della Repubblica in sede in data 23.11.2009 nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. n. 3828/05 r.g. g.i.p. e ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. in sede in data 8.6.2010 (in atti).  

 

dichiarazioni di Sbeglia Francesco sono inutilizzabili nei confronti di Puccio Carlo ex art. 63 co. 2 c.p.p., perché rese da soggetto imputato di reato connesso in assenza delle prescritte garanzie difensive (27).

 

27 Sbeglia Francesco, imputato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., con sentenza non definitiva del Tribunale di Palermo è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt.110 e 416 bis c.p. ed ha riportato condanna.

28 Con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 28 febbraio 2005 Lo Cascio Giuseppe è stato assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis c.p., contestato come commesso "dal settembre 1982 in poi" (la sentenza di condanna del giudice di primo grado è stata emessa in data 16.4.2003).

 

Orbene, ritiene il decidente che la rilevata inutilizzabilità non incida minimamente sulla gravità del quadro indiziario acquisito nei confronti di Puccio Carlo e che la intraneità dello stesso al sodalizio mafioso cosa nostra sia pienamente dimostrata.

Va osservato, infine, che con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 21 dicembre 2006, divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2007, Puccio Carlo è stato assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (al Puccio era contestata l’appartenenza alla associazione cosa nostra) e che, pertanto, fino alla data indicata in quella imputazione ("sino al gennaio 2004"), opera, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., la preclusione del giudicato.

 

§. Gli elementi in atti comprovano l’appartenenza di LO CASCIO Giuseppe, odierno indagato, alla associazione mafiosa cosa nostra (28).

La chiamata in correità operata da Franzese Francesco si salda con la prova documentale e con le risultanze dell’attività di intercettazione ambientale effettuata nell’ambito del procedimento penale n. 2474/05 r.g.n.r n. 3828/05 r. g.i.p.

 

Lo Cascio Giuseppe, secondo la puntuale ricostruzione resa dal Franzese, ha svolto le funzioni di reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello "fino al suo arresto" (l’arresto è del 16.10.2001) e, una volta scarcerato (la scarcerazione è del 2.7.2004), "non riprese il suo posto di reggente che nel frattempo era stato dato a Ciccio DI BLASI, ma rimase a disposizione della famiglia mafiosa ed era in contatto con Sandro LO PICCOLO" (interrogatorio del 6.12.2007).

 

Nell’ambito delle plurime audizioni rese agli inquirenti, il Franzese ha riferito talune circostanze univocamente rappresentative del livello di inserimento del Lo Cascio in cosa nostra. Il collaboratore, in particolare, ha dichiarato che Lo Cascio Giuseppe si è affermato in ambito imprenditoriale perché direttamente supportato dalla organizzazione criminale (Lo Cascio - unitamente ad Alamia Piero, Palumberi Franco e Zito Filippo, tutti soggetti già condannati per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. - è inserito dal Franzese nel novero degli imprenditori cui gli appalti erano affidati "su richiesta della famiglia mafiosa"; interrogatorio del 19.11.2007), ha spiegato che il Lo Cascio godeva di "grande considerazione" in cosa nostra in ragione del vincolo di parentela esistente con Caporrimo Giulio, associato mafioso molto apprezzato da Lo Piccolo Sandro (Franzese:

 

"E‟ il cugino di Giulio CAPORRIMO, essendo figli di due sorelle di cognome SAVOCA (come precisa in sede di verbalizzazione riassuntiva), il che spiega la grande considerazione di cui godeva, proprio per la considerazione che Sandro LO PICCOLO aveva nei confronti dello stesso Giulio CAPORRIMO";

 

interrogatorio del 19.4.2008); ha riferito che Lo Cascio

 

"faceva gruppo con Filippo Zito, Carmelo Militano, Giovanni Sirchia, Fabio Scimone ed Enzo Di Maio" ed ha precisato che "collaborava proprio con Enzo DI MAIO, che lo collaborava nel ruolo di reggente, in merito a questioni relative all‟edilizia, e con Totò DI MAIO, per quanto riguarda le estorsioni; si occupava oltre a quanto detto prima, anche di toto-nero, e di altre attività mafiose della propria zona. So che era amico intimo di Sandro LO PICCOLO" (interrogatori del 25.1.2008 e 19.4.2008);

 

ha riferito un episodio, risalente all’anno 2001, concretamente dimostrativo dell’esercizio, da parte del Lo Cascio, delle prerogative proprie di una funzione apicale (Franzese – direttamente incaricato da Bruno Giuseppe di comporre un contrasto sorto tra Di Maio Vincenzo e Lo Cascio Giuseppe da una parte e Liga Federico, Bruno Andrea e Lo Piccolo Filippo dall’altra – in occasione dell’incontro che ebbe ad organizzare con tutti i soggetti testé menzionati ebbe modo di registrare quanto testualmente si riporta:

 

"… il LO CASCIO impose la sua autorità in merito alla suddetta estorsione, considerata ormai un discorso chiuso, e soprattutto in ordine a future estorsioni, stabilendo il principio per cui era lui ad essere il riferimento di ogni attività estorsiva, e quindi non era tenuto ad informare alcuno di ciò che faceva. Al contrario, il gruppo del LIGA avrebbe potuto continuare a fare estorsioni, riferendone però al medesimo LO CASCIO";

 

la vicenda è ricostruita in termini compiuti nel corso degli interrogatori del 6.12.007 e del 19.4.2008).

Gli elementi di prova documentale ed i passi di talune conversazioni captate all’interno del box in lamiera in uso a Rotolo Antonino (intercettazioni eseguite nell’ambito del citato procedimento n. 2474/05 r.g.n.r n.3828/05 r.g. g.i.p.) convalidano ab externo la chiamata in correità operata dal Franzese.

Sia in un appunto sequestrato a Franzese Francesco (documento n. 3 intestato "entrate zio Pino" nella parte in cui è annotato il nominativo forno e la cifra 1.500) sia in un documento sequestrato ai Lo Piccolo (reperto E4 nella parte riportante l’annotazione "1.500 x forno") si rinvengono annotazioni contabili relative ad un soggetto convenzionalmente appellato forno (29). Franzese, cui è stato esibito il pizzino di sua pertinenza, ha affermato che forno è il nominativo attribuito a Lo Cascio Giuseppe (così Franzese il 19.11.2007:

 

"forno è LO CASCIO Giuseppe. Il denaro era relativo ad una sensaleria di tale zio Pino, che aveva gestito Totò DAVÌ. Tutti i soggetti menzionati sono vicini alla famiglia mafiosa dei LO PICCOLO"; ed il successivo 6.12.2007: "Riconosco LO CASCIO Giuseppe […] Ha un forno e una polleria e infatti io nei pizzini lo indicavo come forno", ed ancora in data 19.4.2008: "In alcuni pizzini è indicato come "forno", perché è titolare di un forno, oltre che di una polleria, in Partanna Mondello").

 

 

29 La trattazione dell’organo inquirente - nel prosieguo integralmente trascritta ed alla quale per completezza si rinvia - dà contezza degli elementi che consentono di riferire entrambe le annotazioni in argomento alla ripartizione di una somma riscossa da Davì Salvatore ed inerente la " sensaleria" di tale zio Pino" (così il Franzese nell’interrogatorio del 19.11.2007).

 

Orbene, già la circostanza che, nelle annotazioni redatte dal Franzese - al tempo reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello - ed in quelle stilate da Lo Piccolo Sandro, indiscusso esponente di vertice del sodalizio, il Lo Cascio sia menzionato mediante il ricorso ad un nominativo convenzionale (atto ad ostacolarne l’identificazione) costituisce elemento univocamente rappresentativo della contestata intraneità dell’indagato all’associazione mafiosa cosa nostra. Ulteriormente confermativa di siffatta conclusione è la circostanza che il Lo Cascio rientri nel novero dei destinatari della spartizione di una somma costituente provento di una estorsione, attività illecita tipica del sodalizio.

 

Delle risultanze in argomento deve rimarcarsi, inoltre, la rilevanza sotto il profilo temporale. Sono risultanze recenti che documentano – in aderenza a quanto affermato dal Franzese – il persistente vincolo qualificato che vale a legare il Lo Cascio a cosa nostra.

 

Analoga forza dimostrativa deve riconoscersi ai reperti E18 e D50.

Esteso ed estremamente chiaro quanto al contenuto, il reperto E18 (missiva datata 05-06-06, sottoscritta da Mario Lucia, diretta a Lo Piccolo Sandro e rinvenuta in possesso di quest’ultimo) documenta: la partecipazione occulta di Lo Cascio Giuseppe, del genitore di questi Lo Cascio Isidoro e di Zito Filippo nella impresa formalmente riconducibile a Lucia Mario e Lucia Antonino e gestita nella forma di una ditta individuale intestata a Lucia Antonino, con sede in via Chimera n. 3, avente ad oggetto "lavori generali di costruzioni" (reperto E18:

 

"…sto scrivendo questo biglietto assieme a mio padre siamo MARIO E NINO LUCIA […] come saprai mio padre e io negli anni passati lavoravamo in società con FILIPPO ZITO e LO CASCIO. Pero! Questa società esistita solo a parole. Noi abbiamo aperto la ditta l‟abbiamo messa a disposizione ma a noi pagavano le giornate, e i soldi che rimanevano dai lavori non abbiamo mai visto un solo euro");

 

le molteplici attività di edificazione e ristrutturazione realizzate da quella impresa e l’ammontare approssimativo dei ricavi e degli utili conseguiti; i prelievi che dagli utili aziendali entrambi i Lo Cascio avrebbero effettuato assumendone la destinazione in favore di Lo Piccolo Sandro; il ruolo attivo di Lo Cascio Isidoro nella gestione dell’impresa fittiziamente intestata a Lucia Antonino; i tentativi dei Lucia di affrancarsi dai Lo Cascio, asseritamente responsabili di reiterate sopraffazioni in pregiudizio dei Lucia e, soprattutto, di una continuativa integrale appropriazione degli utili aziendali conseguiti negli anni; l’esistenza di rapporti privilegiati tra Lucia Antonio e Collesano Vincenzo, soggetto organico alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello; l’esigenza di una risolutiva determinazione del Lo Piccolo volta a consentire ai Lucia di svincolarsi dai Lo Cascio, di porre a disposizione del medesimo Lo Piccolo l’impresa loro riconducibile, di acquisire lavori (reperto E18:

 

"…con LO CASCIO non ci vogliamo più avere a che fare […] fai fare dei lavori alla nostra famiglia e così ti dimostriamo chi siamo […] puoi fare in modo che non lavoriamo più con i LO CASCIO? […] puoi intervenire con ENZO COLESANO per il lavoro della struttura DI SALVINO se la fa finire a noi dato che abbiamo iniziato…");

 

la sottomissione e la incondizionata disponibilità dai Lucia dichiarata, peraltro in termini non suscettibili di migliore esplicazione, a Lo Piccolo Sandro (reperto E18:

 

"…sappi che siamo a tua disposizione" ed ancora: "Ti prego anche se non ci conosciamo, di metterci alla prova, fai fare dei lavori alla nostra famiglia e così ti dimostriamo chi siamo, per dimostrarti la nostra amicizia la nostra onestà e lealtà").

 

Del rapporto esistente tra Lo Cascio ed i Lucia vi è traccia in altro documento rinvenuto in possesso dei Lo Piccolo in Giardinello il 5 novembre 2007. Si tratta di una missiva datata 27 luglio 2007, catalogata reperto D50, con la quale a Lo Piccolo Sandro viene resa, tra le altre, la seguente informazione:

 

"…un‟altra cosa le "ESCAVATORE" cela "LO CASCIO" e non " come è finita con "LUCIANINO" io ha loro gli avevo chiesto come sono combinati e rispondevano tutto a posto".

 

Gli approfondimenti investigativi effettuati (per la compiuta disamina dei quali si rinvia alla trattazione del P.M. nel prosieguo trascritta) hanno verificato la rispondenza a dati di realtà delle rilevanti circostanze desumibili dai documenti testé richiamati.

 

A fronte di siffatte convergenti e forti risultanze non può ritenersi elemento a favore dell’indagato la dichiarazione di Nuccio Antonino il quale, nel confermare l’appartenenza di Lo Cascio Giuseppe alla associazione cosa nostra ed il ruolo apicale dallo stesso svolto in seno alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello (circostanza che riferisce appresa da Serio Domenico e Lo Brano Antonino; interrogatori del 7.12.2007 e 28.3.2009), ha precisato di non avere contezza di vicende in relazione alle quali il Lo Cascio, dopo la scarcerazione,

 

"si muoveva" ed ha affermato testualmente: "… quel periodo dal 2005 in poi nella zona di Partanna conosco tutti quelli che erano organici, cioè di lui non mi risulta che era... che era organico".

 

Un ulteriore rilevante tassello investigativo vieppiù comprova la piena attendibilità della chiamata di correo operata dal Franzese nei confronti di Lo Cascio Giuseppe. Come anticipato, nell’ambito del servizio di ascolto attivato all’interno del box in lamiera in uso a Rotolo Antonino (capo del mandamento di Pagliarelli), nell’ottobre 2005 sono state colte due conversazioni che confermano la organica appartenenza di Lo Cascio Giuseppe alla famiglia mafiosa di Partanna (così Cinà Antonino al Rotolo: "…quello di Partanna, con il fornaio, con Lo Cascio", e nel prosieguo: "…siccome il fornaio di Partanna è collegato … ha fatto il nome di [incompr], perciò io a Totuccio ora glielo racconto questo discorso") e la occulta partecipazione dello stesso nella attività d’impresa formalmente riconducibile ai Lucia (così Stassi Francesco rivolto al Rotolo: "questo Pinuzzu LO CASCIO ci ha infilato i muratori suoi che ha l‟impresa di costruzioni e ci ha infilato a lui un certo chiamato LUCIA").

 

Le risultanze istruttorie superiormente delineate certamente depongono per la attuale appartenenza strutturale di Lo Cascio Giuseppe a cosa nostra.

Le medesime risultanze dimostrano, inoltre, la sussistenza del delitto di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92 contestato al capo 3) in epigrafe e la ascrivibilità dello stesso, in concorso tra loro, agli indagati Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Isidoro, Lucia Antonino e Lucia Mario.

Al riguardo, vale rimarcare, la prova documentale (reperti E18 e D50) e gli esiti dell’attività di intercettazione coerentemente si saldano con il puntuale apporto dichiarativo di Franzese Francesco il quale ha indicato Lucia Nino e Mario quali soci di Lo Cascio Giuseppe e Zito Filippo (interrogatorio del 5.5.2008) ed ha affermato di avere avuto contezza dei contrasti tra i Lucia ed i Lo Cascio; il collaboratore, in particolare, proprio con riferimento al contenuto della missiva redatta dai Lucia ed indirizzata a Lo Piccolo Sandro (reperto E18, cit.), ha riferito:

 

"Dell‟argomento di questa lettera io ho parlato con i LUCIA che si rivolsero ai LO PICCOLO per risolvere i loro problemi" (interrogatorio del 18.4.2008).

Non si ravvisano, di contro, elementi idonei ad ascrivere il fatto delittuoso in argomento a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro. La circostanza - sopra evidenziata - che i Lucia si siano rivolti a Lo Piccolo Sandro auspicando sia un intervento risolutore del Lo Piccolo nel contrasto insorto con i soci occulti sia la costituzione con lo stesso di un rapporto di compartecipazione certamente dimostra la piena consapevolezza, da parte dei Lucia, del contesto nel quale – e per il quale – hanno prestato la loro disponibilità alla accertata 66

interposizione fittizia e dà contezza, pertanto, sia della specifica finalità di elusione contemplata dalla norma incriminatrice sia del deliberato perseguimento degli obiettivi di incremento patrimoniale che cosa nostra sistematicamente ricerca e realizza sul territorio mediante il collaudato ricorso alla interposizione fittizia. Come detto, tuttavia, la medesima circostanza non è idonea, in difetto di elementi ulteriori (allo stato non ravvisabili né allegati dall’organo inquirente), a dimostrare la cointeressenza dei Lo Piccolo nella gestione della attività d’impresa formalmente riconducibile a Lucia Antonino e Lucia Mario. Nulla ha riferito in merito il Franzese (il quale si è limitato ad affermare che ai Lo Piccolo i Lucia si rivolsero "per risolvere i loro problemi"), né la dazione di denaro ("il pensiero" dell’ammontare di euro 2.000) della quale è fatta menzione nella missiva redatta da Lucia Mario legittima un convincimento in tal senso. L’istanza cautelare avanzata nei confronti di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro in ordine al fatto delittuoso loro contestato al capo 3) della rubrica deve, pertanto, essere rigettata.

 

Quanto al delitto di illecito reimpiego ascritto a Lo Cascio Giuseppe, Lucia Mario, Lucia Antonino, Zito Filippo, Lo Cascio Isidoro, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro al capo 4) della rubrica ritiene questo Giudice che non vi siano in atti elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato.

Nella fattispecie, la contestazione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. appare fondata – avuto riguardo alla conclusione resa dall’organo inquirente - sulle medesime acquisizioni comprovanti la occulta partecipazione di Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Isidoro, Zito Filippo alla attività d’impresa riconducibile ad entrambi i Lucia e gestita nella forma di ditta individuale intestata a Lucia Antonino.

 

La disamina di dette acquisizioni, tuttavia, non evidenzia elementi comprovanti condotte ulteriori atte ad integrare l’autonomo reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita oggetto di contestazione. Difettano nel caso in esame concreti elementi rappresentativi della ipotizzata immissione nel circuito economico della ditta individuale di risorse finanziarie di origine delittuosa. Non è data contezza di conferimenti esorbitanti, né di ingiustificati rilevanti incrementi del complesso dei beni aziendali, né di investimenti incompatibili con la capacità finanziaria dell’impresa. Il difetto di emergenze di tal genere confina la contestazione in esame nell’ambito delle ipotesi certamente percorribili ma non sviluppate e, pertanto, allo stato inidonee a fondare il giudizio di gravità indiziaria.

 

Non è in questione la possibilità di individuare, rispetto al delitto di interposizione fittizia accertato, situazioni ulteriori che possano integrare altrettanto autonome ipotesi di reato 67

(riconducibili sia alla fattispecie di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92 sia alla fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p. sia alla fattispecie all’art. 648 ter c.p.).

La questione è strettamente inerente alle emergenze fattuali, allo stato non rinvenibili in atti.

 

Ne consegue che l’istanza cautelare avanzata nei confronti di Lo Cascio Giuseppe, Lucia Mario, Lucia Antonino, Zito Filippo, Lo Cascio Isidoro, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro in ordine al fatto delittuoso loro contestato al capo 4) della rubrica deve, pertanto, essere rigettata.

 

 

§. Il convergente apporto dichiarativo di Nuccio Antonino e Bonaccorso Andrea dimostra che l’odierno indagato FAZZONE Lorenzo ha svolto la funzione di collettore di pizzini destinati ai latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea.

 

Nuccio, sin dall’interrogatorio del 28 novembre 2007, aveva indicato quale soggetto utilizzato per la trasmissione dei "bigliettini" provenienti da Adamo Andrea ed al medesimo latitante destinati un "pescivendolo che opera con un furgone solitamente posteggiato in viale Campania, di fronte ad un supermercato, ad un bar e ad un panificio". Nell’ambito di un successivo interrogatorio, il Nuccio ha individuato in Fazzone Lorenzo il "pescivendolo di viale Campania" presentatogli da Bonaccorso Andrea e, quanto al ruolo del Fazzone, ha affermato, testualmente: "Il predetto Lorenzo fungeva da deposito dei pizzini per conto dei LO PICCOLO ed ADAMO. A ritirare i pizzini era Andrea Bonaccorso" (interrogatorio del 16.4.2008).

 

Le rivelazioni del Nuccio risultano pienamente asseverate da Bonaccorso Andrea il quale ha così dichiarato: "Nella foto nr. 28 riconosco FAZZONE Lorenzo (…) Lo conosco sin da quando eravamo bambini. Vende pesce in viale Campania. Un suo cugino, Giacomo CALIFFI, è imparentato con i LO PICCOLO in quanto cognato di Piero ALAMIA. Mi rivolgevo a lui per fare avere dei biglietti ai LO PICCOLO ed anche il CALIFFI mi faceva contattare da lui per analogo scopo; in sostanza, lui faceva da tramite tra me e CALIFFI al fine anzidetto.Conosceva anche Nino NUCCIO e Mimmo SERIO e a volte ci si prendeva insieme il caffè. Non mi risulta fosse coinvolto in alcun altra situazione illecita e non prendeva parte alle nostre discussioni" (interrogatorio del 15.5.2008).

 

Il quadro acquisito è assolutamente coerente e piano. Gli approfondimenti investigativi, inoltre, hanno positivamente verificato la circostanza – riferita dal Bonaccorso – relativa ai rapporti esistenti tra Fazzone Lorenzo e Galiffi Giacomo (cugini tra loro) e tra quest’ultimo e   Alamia Piero (cognati tra loro). Ma ancor più vale evidenziare l’importante esito di un servizio di osservazione effettuato da personale della Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo in data 29 settembre 2007. Nel corso di quella attività, invero, sono stati registrati, in sequenza: l’arrivo, in viale Campania, a bordo di un motociclo, di Bonaccorso Andrea; la consegna al Bonaccorso, da parte del Fazzone che in viale Campania già sostava, di un pacco di medie dimensioni custodito all’interno di una busta in plastica; l’allontanamento del Bonaccorso. Il contemporaneo servizio di intercettazione telefonica ha documentato come l’arrivo del Bonaccorso in viale Campania sia stato preceduto da meri squilli pervenuti sull’utenza in uso al Fazzone e provenienti dall’utenza in uso al Bonaccorso.

 

Quanto alla qualificazione giuridica della condotta accertata ed ascritta al Fazzone, va preliminarmente evidenziato come, in seno a Cosa Nostra, la trasmissione dei pizzini costituisca essenziale e sperimentato sistema di comunicazione con i latitanti e tra i latitanti medesimi e come, nell’intento di garantire idonea copertura ai nominativi degli associati, si sia altresì consolidato il ricorso a codici numerici ed appellativi convenzionali.

 

Plurime e convergenti, in particolare, sono le acquisizioni che rappresentano le peculiarità del sistema di comunicazione suddetto nonché gli affinamenti nel tempo studiati ed univocamente orientati, come è ovvio, a parcellizzare le cognizioni e rendere sempre meno agevole, anche per gli stessi componenti la catena epistolare, la compiuta ricostruzione della medesima e la identificazione dei tramiti ultimi. Il compendio istruttorio dà contezza delle risultanze inerenti ai temi testé cennati; dà contezza, inoltre, delle complesse investigazioni che hanno consentito la progressiva individuazione dei soggetti ammessi ai rapporti epistolari con i latitanti Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro e, ancora, della molteplicità e della tipologia degli argomenti trattati nei pizzini, tutti inerenti le plurime attività riconducibili alle finalità illecite del sodalizio.

 

È evidente, pertanto, che il ruolo di componente la catena epistolare caratterizza univocamente la condotta e documenta l’intraneità al sodalizio, in particolare evidenziando l’impegno reciproco e costante nel quale trova concreta espressione l’affectio societatis.

Orbene, Fazzone ha svolto la peculiare funzione di anello della catena epistolare in virtù della quale è stata garantita ai latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro ed Adamno Andrea persistente capacità operativa ed è stato consentito ai predetti di acquisire tempestiva e piena cognizione delle questioni di interesse dell’associazione mafiosa e di esercitare le prerogative di valutazione e decisione correlate alla riconosciuta funzione di vertice.

 

Il contributo che l’indagato ha reso e garantito nel tempo è certamente apprezzabile e concreto ed appare, altresì, consapevolmente e deliberatamente orientato al perseguimento degli obiettivi e delle strategie di cosa nostra e, in quanto tale, certamente qualificante l’appartenenza al sodalizio medesimo.

 

Al fatto ascritto a Fazzone Lorenzo al capo 6) in epigrafe - ai fini e per gli effetti del procedimento incidentale de libertate – deve, pertanto, attribuirsi il diverso nomen juris del delitto previsto dall’art. 416 bis c.p.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il giudice cautelare, fermo restando il principio della immutabilità del fatto materiale contestato, può mutarne la qualificazione giuridica, senza per ciò incidere sull’autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero (v. in tal senso Cass. S.U., 19 giugno 1996, Di Francesco e, più recentemente, Cass. Pen., Sez. III, 4 dicembre 2007, Giustacchini).

 

§. Le acquisizioni documentali provano che ENEA Giuseppe ha aiutato Lo Piccolo Sandro, soggetto organico a cosa nostra con funzioni di vertice in seno al mandamento mafioso di San Lorenzo a sottrarsi alla esecuzione di ordini di carcerazione e di provvedimenti di custodia cautelare (ordine di carcerazione n. 725/2004 Reg. Es. del 5 novembre 2004; ordine di carcerazione n. 427/2002 Reg. Es. del 4 aprile 2002; ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 4934/05 r.g. g.i.p. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 8 marzo 2005).

 

Allorquando è stato tratto in arresto in Giardinello, in data 5 novembre 2007, Lo Piccolo Sandro è stato trovato in possesso di documenti originali rilasciati ad Enea Giuseppe e recanti la fotografia del detto Lo Piccolo. Di tali documenti – passaporto rilasciato dal competente ufficio della Questura di Palermo in data 18.11.2004 e carta di identità rilasciata dal Comune di Palermo il 14.6.2006 - l’Enea non ha mai denunciato lo smarrimento o il furto.

Con specifico riguardo alla carta d’identità, gli approfondimenti investigativi puntualmente effettuati dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo hanno accertato quanto di seguito testualmente si riporta:

"…la carta d’identità nr° AN1720077 è stata rilasciata dal Comune di Palermo, delegazione Tommaso Natale-Sferracavallo, il 14.06.2006 ad ENEA Giuseppe, previa sua richiesta, in sostituzione di quella nr. AH6747232, allo stato custodita presso il suddetto ufficio Comunale. Ancora, risulta che il 10.04.2008, la suddetta delegazione aveva rilasciato all’ENEA la carta d’identità nr. AR0832939, in sostituzione di quella nr. AN1720077, trovata in possesso di Sandro LO PICCOLO, in quanto ENEA ne aveva richiesto la sostituzione avendo esibito un documento deteriorato in tutte le parti, in modo tale da non permettere l’identificazione del numero e dei dati anagrafici dell’intestatario, dichiarando che si trattava di quella recante il nr. AN1720077. L’analisi della carta d’identità "deteriorata", custodita presso la delegazione comunale, permetteva di appurare che la stessa non poteva essere quella avente il nr. AN1720077 rilasciata in data 14.06.2006 all’ENEA e trovata in possesso del LO PICCOLO, in quanto il timbro del delegato presente sul documento danneggiato (Mazzurco Agostina) è diverso da quello presente sul modulo che ne aveva generato il rilascio (Arcidiacono M. Antonietta). Appare di tutta evidenza che ENEA Giuseppe ha consegnato, dichiarandone il deterioramento, non la carta di identità avente il nr. AN1720077, a suo tempo rilasciatagli, bensì un documento, dolosamente, abraso nelle parti che ne avrebbero consentito l’identificazione, al fine di impedire un corretto accertamento dei fatti…".

 

In possesso di Lo Piccolo Sandro, inoltre, è stato rinvenuto il duplicato della patente di guida rilasciata ad Enea Giuseppe il 7.1.2005; anche tale documento riportava la fotografia del latitante anziché quella dell’effettivo titolare del documento.

 

La condotta in argomento certamente integra gli estremi di un ausilio concreto e rilevante prestato a fini di salvaguardia della condizione di latitanza di Lo Piccolo Sandro.

 

Le stesse modalità con le quali l’ausilio è stato reso (fornendo plurimi documenti tutti autentici), il tentativo di inquinamento probatorio realizzato posteriormente all’arresto del latitante (indiscutibilmente evidenziato dall’esito delle verifiche effettuate presso la delegazione Tommaso Natale – Sferracavallo degli uffici del comune di Palermo) ed il rapporto di affinità che lega Enea Giuseppe a Di Trapani Rosalia, madre di Lo Piccolo Sandro, inducono a ritenere indubitabile la consapevolezza, da parte di Enea Giuseppe, della condizione di latitanza di Lo Piccolo Sandro nonché della appartenenza dello stesso, quale esponente di vertice, alla associazione mafiosa cosa nostra.

 

Ad asseverare siffatto convincimento intervengono i documentati rapporti di Enea Giuseppe con altri associati mafiosi (30) ed il contributo di conoscenza di Trapani Marcello. Procedendo alla individuazione fotografica dell’odierno indagato, così ha dichiarato il Trapani in data 3 dicembre 2008:

 

"Nella foto nr. 31 riconosco ENEA Giuseppe persona molto vicina a Nunzio SERIO, utilizzata per bonificare il territorio".

 

30 V. informativa della Squadra Mobile di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata – del 15.1.2009, cit.

 

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ritiene il decidente che nella condotta ascrivibile ad Enea Giuseppe siano da ravvisare gli elementi costitutivi del concorrente delitto di cui all’art. 390 c.p., risultando Lo Piccolo Sandro latitante sia rispetto alla esecuzione di un provvedimento applicativo di misura cautelare emesso nell’anno 2005 sia – ed ancor prima - rispetto alla esecuzione di due ordini di carcerazione rispettivamente emessi nell’anno 2002 e nell’anno 2004.

 

Sussistente deve ritenersi la contestata aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, allorquando la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di rilievo di un’associazione di tipo mafioso, essa ha per ciò solo una diretta influenza sulla esistenza stessa dell’organizzazione criminale (in questo senso Cass., sez. V, 6.10.2004, Monteriso; conformi Cass., sez. VI, 14.3.1997, Vasile; Cass., sez. I, 25.6.1996, Piazzese). Non deve trascurarsi, infine, come la perdurante salvaguardia dello stato di latitanza di esponenti di vertice ed adepti costituisca ulteriore, concreta espressione della capacità di affermazione dell’associazione criminale cosa nostra.

 

§. Gli elementi in atti danno contezza della ascrivibilità a NICOLETTI Giuseppe del delitto di favoreggiamento aggravato descritto al capo 8) in epigrafe.

La trattazione dell’organo inquirente – nel prosieguo testualmente riportata ed alla quale pare opportuno fare rinvio – dà analitica contezza delle risultanze comprovanti la condotta di ausilio consapevolmente prestata dal Nicoletti in favore del latitante Franzese Francesco, soggetto organico a cosa nostra con funzioni di vertice in seno alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello.

 

In termini di estrema sintesi vale qui osservare come, quanto alle emergenze obiettive, risulta che il Franzese, all’atto dell’arresto, avvenuto in Palermo il 2 agosto 2007, era in possesso di una patente di guida – rivelatasi non originale – recante la sua fotografia e riportante i dati anagrafici di Nicoletti Giuseppe e gli estremi identificativi della patente di guida richiesta ed ottenuta in duplicato il 9.11.2006 dal citato Nicoletti; che il medesimo latitante era in possesso di un ciclomotore Vespa marca Piaggio intestato a Nicoletti Giuseppe; che presso l’agenzia che ha curato l’immatricolazione del motoveicolo in argomento, nel fascicolo inerente la procedura di detta immatricolazione, è stata rinvenuta in fotocopia quella stessa carta di identità (documento n. AM8530954) che Nicoletti Giuseppe risulta avere esibito in data 2 novembre 2006 all’addetto all’ufficio anagrafe del comune di Palermo cui ha richiesto l’autentica della fotografia che gli era necessaria per ottenere il chiesto rilascio del duplicato della patente di guida; che le sottoscrizioni "Giuseppe Nicoletti" apposte sui documenti inerenti la procedura di immatricolazione del motociclo sono da ritenersi autentiche sulla scorta dell’affidabile giudizio di comparazione effettuato dal consulente grafologo nominato dal P.M. (v. la relazione in data 14.11.2009 del dott. Elio Catalano che ha rassegnato un giudizio di elevata probabilità in ordine alla identità delle sottoscrizioni)..

 

L’apporto dichiarativo di Franzese Francesco e Nuccio Antonino ben delinea il contesto nel quale il Nicoletti è stato individuato ed ha prestato il proprio importante contributo nell’ambito della articolata attività finalizzata alla conduzione ed alla salvaguardia della latitanza del Franzese. 72

Alla dichiarazione del Franzese – che ha citato Nuccio Antonino quale soggetto incaricato di individuare il soggetto idoneo (Franzese: "… qualcuno che suppergiù potesse avere la mia stessa età, diciamo … mi potesse, insomma, assomigliare, così, almeno anagraficamente…") ben si salda quanto riferito dal Nuccio il quale ha indicato in Nicoletti Giovanni la persona con cui ha avuto diretti contatti per "creare dei falsi documenti a nome di FRANZESE" (interrogatorio del 16.4.2008).

 

La consapevole disponibilità del Nicoletti era stata già affermata dal Nuccio nel corso di uno dei primi interrogatori resi al P.M. Ed invero, in data 28 novembre 2007, riferendo in ordine all’utilizzo, da parte del Franzese, di un "vespone nero", il collaboratore ha così dichiarato: "…sono andato a prendere a Franco, nella casa di mia sorella, Franco è venuto dietro di me con un vespone…eh nero…che l‟avevo acquistato io sempre da Giuseppe GERACI, eh a nome di… di uno che si era prestato a, a darci le fotocopie del documento per…fare i documenti… NICOLETTI Giuseppe".

 

Quanto alle modalità della individuazione del Nicoletti, il Nuccio ha affermato che Giuseppe Nicoletti gli fu presentato da Corrao Giovanni, anch’egli odierno indagato (procedendo alla ricognizione fotografica del Corrao, così Nuccio il 16.4.2008: "E' Giovanni CORRAO, detto il testone, che mi ha assistito in uno spostamento dei familiari del FRANZESE. Il predetto CORRAO mi ha presentato Giuseppe NICOLETTI al quale mi ero rivolto per creare dei falsi documenti a nome di FRANZESE"). Il particolare allegato dal Nuccio ha trovato un interessante elemento di conferma, risultando accertato che Nicoletti Giuseppe abita nel medesimo stabile, ed al medesimo piano, ove abita Corrao Giuseppe, fratello di Corrao Giovanni.

 

La condotta ascrivibile al Nicoletti (peraltro realizzata con un modo di procedere che ricalca – quanto al metodo della richiesta di duplicati - quello visto per Enea) ed il contesto nel quale la disponibilità in favore del latitante Franzese Francesco è stata ricercata (attraverso Corrao Giovanni, ritenuto gravemente indiziato di organica appartenenza a cosa nostra) e dal Nicoletti prestata (mediante contatti diretti con Nuccio Antonino, associato mafioso e principale responsabile della conduzione della latitanza del Franzese) integrano appieno il delitto di favoreggiamento aggravato oggetto di contestazione. Quanto alla sussistenza della speciale aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, devono qui intendersi trascritte le medesime argomentazioni svolte nel paragrafo che precede.

 

§. Gli elementi documentali dimostrano la responsabilità di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro in ordine alle estorsioni aggravate, consumate o tentate, rispettivamente commesse in pregiudizio di Ancione Antonio (capo 9), Fecarotta Armando (capo 10), Azzolini Francesco, Azzolini Gioacchino e Azzolini Mariano nella qualità di proprietari e gestori dell’hotel Azzolini sito in Villagrazia di Carini e di soci della SITA s.r.l. (capo 11), Candela Antonino e Candela Salvatore (capo 12), Spallina Luigi, nella qualità di amministratore unico della Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c. (capo 13), Viviano Giacomo e Viviano Giuseppe nelle rispettive qualità di socio e gestore della Nautica Viviano s.r.l. (capo 15), Cracolici Antonino, nella qualità di amministratore unico della EDIL.CO s.r.l. (capo 16), Purpura Saverio (capi 18 e 19), Conigliaro Giulio, Conigliaro Matteo e Conigliaro Stefania nelle rispettive qualità di gestore, il primo, e di soci gli altri due della CO.MAT. s.r.l. (capo 20).

 

Gli appunti manoscritti e le missive sequestrate in Giardinello il 5 novembre 2007 nonché gli ulteriori testi dattiloscritti ricostruiti a seguito dell’analisi del nastro di una macchina da scrivere in quel sito pure ritrovato provano, in termini di assoluta chiarezza, l’attività di capillare direzione e conduzione, da parte di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, delle plurime attività delittuose realizzate nel territorio di pertinenza del mandamento mafioso di San Lorenzo e, nello specifico, l’ascrivibilità ai predetti indagati, in qualità di mandanti, dei fatti oggetto di provvisoria contestazione ai capi della rubrica testé richiamati.

 

In tal senso indiscutibilmente depongono:

 

 le dettagliate annotazioni relative all’ammontare delle somme estorte ad Ancione ed alla Antego s.r.l., società della quale Ancione Antonio è compartecipe e gestore di fatto (reperto ZB6 nella parte recante l’appunto ANCIONE "DA RIVEDERE" 500 e reperto ZD12 nelle parti riportanti, rispettivamente, gli appunti 24-01 ANTEGO 2580 – 10-8 ANCIONE MOBILI 500 - 30-7 ANCIONE MOBILI 500);

 l’appunto manoscritto avente ad oggetto lavori inerenti "Villa AMARI" affidati alla "EDILPASPA" e di "diretto interesse" dell’ingegnere FICAROTTA, soggetto identificato in Fecarotta Armando, amministratore delegato della EDILPA s.p.a. [reperto ZB3 riportante l’annotazione * Villa AMARI – lavori "EDILPASPA" Diretto interessato l‟ngegnere FICAROTTA (700.00 mila Euro) per Il "paese" (25.000) (777)] e l’ulteriore dettagliata annotazione relativa all’ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto nel novembre 2006 dal citato Fecarotta Armando in relazione ai lavori inerenti il medesimo immobile già sopra indicato (reperto F5 nella parte riportante l’appunto 5.000 " x acc. Villa antica BUONOCUORE nov. 06);  

 la missiva redatta da Di Maggio Gaspare (31) con la quale il "Carissimo padrino" è informato in dettaglio in ordine alle "entrate" ed alle "uscite" inerenti all’anno 2006 per un ammontare complessivo di euro 66.170 e, in particolare, in ordine all’introito di euro 1.500 costituito dalla somma estorta agli Azzolini (reperto D12 nelle parti recanti l’annotazione, all’evidenza non suscettibile di migliore esplicazione: "Carissimo padrino [… Ti scrivo l‟ntrate e uscite di tutto l‟nno 2006" nonché, per quanto qui di immediato interesse, l’appunto * Azzolini euro 1.500*):

 la missiva con la quale Di Maggio Gaspare (32) informa i Lo Piccolo di avere affrontato con Candela, imprenditore di Fulgatore, sia "il discorso di Cinisi" sia l’ulteriore inerente "la caserma", di avere sollecitato il Candela a mantenere gli impegni assunti, di avere concesso al predetto le "2 settimane di tempo" richiestegli (reperto D11 nel passo relativo a 4) sono andato da Candela (Fulgatore) per il discorso di Cinisi e quello vostro della caserma. Ha masticato un po‟ gli ho detto che aveva assunto impegni e li deve mantenere, se ha problemi gli dico sa dove andare. Mi ha chiesto 2 settimane di tempo e già sono passati");

 la missiva redatta da Di Maggio Gaspare (33) con la quale il "Carissimo padrino" è informato in dettaglio in ordine alle "entrate" ed alle "uscite" inerenti all’anno 2006 per un ammontare complessivo di euro 66.170 e, in particolare, in ordine all’introito di euro 1.500 costituito dalla somma estorta agli Azzolini (reperto D12 nelle parti recanti l’annotazione, all’evidenza non suscettibile di migliore esplicazione: "Carissimo padrino [… Ti scrivo l‟ntrate e uscite di tutto l‟nno 2006" nonché, per quanto qui di immediato interesse, l’appunto * Azzolini euro 1.500*);

 il manoscritto costituente il reperto P7 - attribuito a Lo Piccolo Sandro – nel quale l’estensore ha annotato, ovviamente perché ritenuto di interesse, l’argomento "CINISI – SCUOLA"; siffatto appunto coerentemente si salda con il dato tratto dalla missiva stilata da Di Maggio Gaspare ("Tanti saluti vostro GASPARE") – già citata - con la quale i Lo Piccolo risultano aggiornati in dettaglio in ordine alle "entrate" ed alle "uscite" relative a "tutto l‟nno 2006" e, per il profilo qui di specifico interesse, puntualmente informati in ordine all’avvenuta riscossione, quale acconto in relazione al lavoro scuola, della somma di euro 8.500 (* euro 8.500 acconto lavoro scuola *; v. reperto D12 cit.);

 

31 Al riguardo si rinvia alle conclusioni rese dal consulente tecnico del P.M., il grafologo dott. Elio Catalano (v. relazione di c.t. del 16.7.2008, pag. 185).

32 Al riguardo si rinvia alle conclusioni rese dal consulente tecnico del P.M., il grafologo dott. Elio Catalano (v. relazione di c.t. del 16.7.2008, pag. 185).

33 Al riguardo si rinvia alle conclusioni rese dal consulente tecnico del P.M., il grafologo dott. Elio Catalano (v. relazione di c.t. del 16.7.2008, pag. 185). 

 

 l’annotazione "VIVIANO 600" tratta dal reperto D44 nonché l’ulteriore annotazione, all’evidenza non suscettibile di migliore esplicazione, attribuita a Lo Piccolo Salvatore, qui di seguito testualmente riportata: "Ho ricevuto un acconto di 2500 euro – per Cinisi – dei pontili di VIVIANO (reperto Q19); documenta il risalente assoggettamento al pizzo dell’attività d’impresa in argomento il reperto P5 laddove – nella parte stilata da Lo Piccolo Sandro - riporta il dato, testuale: "lavoro fuori" anno 2001 – 12.000.000 conteggiare pontili". Esigenze di completezza impongono di evidenziare che siffatti elementi documentali – già dotati di autonoma valenza probante in ordine al fatto delittuoso di cui al capo 15) in epigrafe – confermano la piena attendibilità della chiamata di correo effettuata da Briguglio Francesco in data 5.2.2009 (così Briguglio: "VIVIANO titolare di un pontile nel porto di Terrasini, ma di fatto in territorio di Cinisi, che ha pagato a me personalmente il pizzo, non ricordo se per l‟mporto di tre o sei milioni di lire in due diverse occasioni. Si trattava di pagamenti annuali effettuati a termine della relativa stagione. Preciso che detti pagamenti sono stati effettuati a Salvatore LO PICCOLO che mi ha consegnato le somme in quanto io tenevo la cassa di Cinisi").

 la missiva redatta in data 3.12.2006 dall’associato mafioso 013 nella parte in cui affronta l’argomento inerente l’assoggettamento al pizzo dell’imprenditore edile CRAC. – correttamente identificato in Cracolici Antonino - in relazione alla attività di edificazione di undici appartamenti (reperto T19: "2) lo zio G. mi ha detto che CRAC. per il paese vuole dare solo 20 mila euro, considera che sono 11 appart. verrebbero 55mila vuole saper per quanto la può chiudere poi mi dice che AMATO deve iniziare un secondo fabbricato a V.Amari gli avrebbe detto che vorrebbe dare come quello precedente 20mila ed un appart. cosa gli devo dire?OMISSIS Scrivi presto perché devo dare risposta allo zio G. OMISSIS ti raccomando dammi subito notizie mi mancate tantissimo vostro 013.

la missiva datata "lunedì 22 ott. 07" (il cui contenuto risulta estratto dal nastro per macchina da scrivere sequestrato in Giardinello), attribuita a Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio (x 20) 34, nel passo in cui l’estensore sollecita il perfezionamento dell’attività di imposizione del pagamento del pizzo all’evidenza avviata in pregiudizio di Cracolocio, correttamente identificato nell’imprenditore edile Cracolici Antonino (Filiò, ma con i 50 Miladi Cracolocio, come è finita? Vedi se la puoi porta re importo questa cosa, che ora ha molto che aspetiamo a q . Attendo.);

 

34 Le acquisizioni documentali (reperto ZB13) ed il contributo di conoscenza di Franzese Francesco e Nuccio Antonino hanno consentito di identificare in Serio Nunzio il soggetto cui, nell’ambito della corrispondenza epistolare intrattenuta dai latitanti Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro è attribuito il codice numerico convenzionale 20. 

 

 l’annotazione, tra gli importi delle "ENTRATE" registrate posteriormente al 4 agosto 2004, della somma di denaro estorta a Purpura Saverio (reperto D 26: 1000 PURPURA DISTRIB. 22-01-05) e le ulteriori indicazioni, nei riepiloghi inerenti gli introiti illeciti relativi al medesimo ed a successivi periodi, dell’ammontare della pretesa estorsiva in argomento e della cadenza periodica della riscossione (reperto D42: DISTRIBUTORE PURPURA 1000 22/01/05; reperto D45: 1.000,00 DISTRIB.PURP. PASQ. 2007.; reperto D46: €500 DISTRIBUTORE PURP., annotazione riferita alle entrate del mese di ottobre: ENT – OTT -; reperto D47: SAVERIO 1000 Benzina, tra gli importi ENTRATI, annotati in data 16.1.2006); la puntuale indicazione, accompagnata da un commento circa l’esiguità della dazione (Per via dell‟limpo da una miseria, 1000 A Natakl lee 1000 A Pas), della somma annualmente corrisposta dal Purpura in relazione all’esercizio della attività economica avente sede in via dell’Olimpo (missiva datata "lunedì 22 ott. 07, attribuita – come detto - a Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio [x 20] 35 ed il cui contenuto risulta estratto dal nastro per macchina da scrivere sequestrato in Giardinello: "Argomento Purpura: Poi per quanto concerne il Bar, io, nonmiricordo se OMISSIS mene aveva parlato. Cmq lui, con il Bar, cosavuole fare?Teniamo pure presente che OMISSIS, è tutto per noi. E mi dispiacerebbe tanto sgarbarlo. Per via dell‟limpo da una miseria, 1000 A Natakl lee 1000 A Pas Gli ho ricordato giorni fa aM. Il discorsodel posteggio, e aspettoda un momento all‟ltro una sua risposta"). Esigenze di completezza impongono di evidenziare che rispetto a siffatti elementi documentali – già dotati di autonoma valenza probante in ordine al fatto delittuoso contestato a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro al capo 18) in epigrafe – un ulteriore tassello è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Franzese Francesco che ha confermato l’assoggettamento al pizzo di Purpura Saverio, titolare di "un grosso distributore sito in via dell‟limpo nei pressi di Giorgia" (interrogatorio in data 5.2.2008).

 l’annotazione, attribuita a Lo Piccolo Salvatore, "CONIGLIARO G. deve dare soldi x Capaci E x Partanna" (reperto ZE8) e gli ulteriori appunti, anche questi materialmente redatti da Lo Piccolo Salvatore, qui di seguito testualmente riportati:

 

35 Le acquisizioni documentali (reperto ZB13) ed il contributo di conoscenza di Franzese Francesco e Nuccio Antonino hanno consentito di identificare in Serio Nunzio il soggetto cui, nell’ambito della corrispondenza epistolare intrattenuta dai latitanti Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro è attribuito il codice numerico convenzionale 20.

 

Giulio CONIGLIARO acconto 5.000,00 euro –

per la cooperativa di

Capaci – un altro acconto di 5.000

fine - agosto – 2005, ancora un

altro acconto di 5.000,00 euro 77

gennaio 2006 un altro

acconto di 5.000,00

euro –

 

Alla luce delle superiori acquisizioni non è chi non veda come la responsabilità dei Lo Piccolo in ordine ai fatti delittuosi di cui ai capi sopra richiamati trovi fondamento nella posizione di vertice dagli stessi rivestita e nella strutturata attività di direzione ed organizzazione dai medesimi concretamente svolta.

 

I prevenuti, infatti, venivano costantemente e minuziosamente aggiornati in merito alle molteplici e variegate questioni di interesse del sodalizio criminale. Ricevevano conferma dell’avvenuta esecuzione delle puntuali direttive da loro impartite in ordine alla "messa a posto" di ben individuate attività d’impresa. Prendevano appunti in ordine alla evoluzione di vicende in merito alle quali avevano assunto, come è evidente, iniziative. Annotavano, prevalentemente associati ai rispettivi esattori, i nominativi degli imprenditori e le denominazioni delle aziende e degli esercizi commerciali soggetti al pizzo, l’entità di ciascuna pretesa estorsiva e l’epoca dell’avvenuta riscossione, in tal modo dando compiuta contezza della deliberata e consapevole partecipazione a tutte le attività delittuose oggetto di rendiconto nonché della relativa puntuale registrazione accertata.

Provvedevano a corrispondere agli associati e ad assegnare a loro stessi ("a noi tre") 36, in coincidenza con le festività di Pasqua e Natale, consistenti somme di denaro all’evidenza costituenti provento delle attività delittuose realizzate (reperto F5: "n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2006 - 184.000,00 natale 2006"; "n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2007 – 100.000,00 pasqua 2007"), così ulteriormente confermando la funzione apicale rivestita ed in fatto svolta in seno al mandamento.

 

36 L’annotazione in argomento è all’evidenza riferita, oltre che a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, a Lo Piccolo Calogero, anch’egli indagato nel presente procedimento e destinatario della citata ordinanza di custodia emessa in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35.

 

§. In ordine a taluni dei fatti di estorsione aggravata, consumata o tentata, descritti in epigrafe, sono state acquisite le dichiarazioni delle persone offese.

Ancione Antonio, Fecarotta Armando, Azzolini Francesco, Azzolini Mariano, Azzolini Gioacchino, Candela Antonino, Candela Salvatore, Spallina Luigi, Chiappara Carmelo, Chiappara Massimiliano, Cracolici Antonino, Iacopelli Cristofaro, Conigliaro Giulio, Barbaro Marcello hanno reso dichiarazioni in ordine alle intimidazioni patite, alle modalità di proposizione delle pretese estorsive, al tenore delle medesime nonché, nelle ipotesi di 78

perfezionato assoggettamento, alla entità ed alla cadenza periodica delle corresponsioni effettuate.

 

Alcuni tra i predetti hanno riferito di avere compiuta contezza della identità degli autori dei fatti delittuosi suddetti.

La motivazione della istanza cautelare avanzata dall’organo inquirente – che sarà di seguito testualmente riportata - dà analitica contezza del contenuto delle escussioni delle persone offese ed è alla stessa, pertanto, che, in adesione ad una esigenza di completezza, deve farsi rinvio.

E, tuttavia, un ulteriore profilo merita di essere rimarcato.

Costituisce un dato di indiscutibile valenza probante, infatti, la circostanza che alcuni imprenditori, oltre a riferire compiutamente in ordine alle estorsioni, consumate o tentate, da loro patite, hanno indicato nominativamente ed hanno proceduto alla individuazione fotografica di taluni tra gli autori delle azioni delittuose medesime.

 

§. Ancione Antonio, persona offesa del delitto di estorsione aggravata e continuata descritta al capo 9) in epigrafe, ha indicato in Niosi Giovanni (37) ed in Liga Salvatore di Francesco (38), i soggetti che, nell’arco di tempo compreso tra il 2002 ed il 2007, si sono avvicendati nella riscossione del pizzo a lui imposto con cadenza semestrale e per un importo annuale complessivo di 1000 euro (s.i.t. in data 22.4.2008). L’Ancione, confermando la rispondenza a dati di realtà delle annotazioni relative all’esercizio commerciale gestito dalla Antego s.r.l. riportate nei documenti ZB6 e ZD12 [ANCIONE "DA RIVEDERE" 500 - 24-01 ANTEGO 2580 – 10-8 ANCIONE MOBILI 500 - 30-7 ANCIONE MOBILI 500], ha ammesso di aver corrisposto nell’arco temporale compreso tra il dicembre 2002 e le festività pasquali del 2007 "mille euro l‟nno sempre in due soluzioni" nonché la ulteriore somma di "5000 euro per le famiglie". Quanto all’identità degli esattori materiali l’Ancione ha così affermato: "Dopo l‟rresto di LIGA Federico per qualche anno nessuno si è presentato a farmi delle richieste. Un giorno nella mia azienda si è presentato NIOSI Giovanni. Ricordo che questi era perfettamente a conoscenza della cifra che corrispondevo al LIGA. Il NIOSI mi disse che dovevo iniziare a pagare 1000 euro l‟nno in due soluzioni da consegnargli a ridosso delle

 

37 Niosi Giovanni, in atto detenuto, è stato tratto in arresto con ordinanza del G.I.P. in sede dell’8.3.2005 perché gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. ed è stato per tale fatto condannato alla pena di anni cinque di reclusione con sentenza in data 21.12.2006 confermata in grado di appello.

38 Liga Salvatore, in atto detenuto, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. in sede in data 21.3.2008 perché gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91 ed è stato per tali fatto condannato alla pena di anni **** di reclusione con sentenza del G.U.P. in sede in data *****. 

 

festività pasquali e natalizie (… A dicembre del 2002 ho iniziato a pagare il NIOSI. Ricordo di avere corrisposto al NIOSI oltre le 500 euro della tratta semestrale anche la somma di 2.080 euro come anticipo dei 5000 euro. Ho pagato il NIOSI fino al suo arresto che se non ricordo male è avvenuto intorno al 2005. Fino al mese di marzo del 2006 nessuno si è presentato a farmi richieste di alcun genere. Un giorno del mese di marzo o aprile del 2006 sono stato contattato da LIGA Salvatore, recentemente da voi arrestato, il quale mi chiedeva di mettermi a posto in quanto, a suo dire, era stato incaricato da altri per la riscossione. Ho pagato le 500 euro a LIGA Salvatore nel periodo natalizio del 2006 e poco prima di Pasqua del 2007. Da allora nessuno si è più presentato". Ancione Antonio, inoltre, presa visione del fascicolo fotografico predisposto dalla Squadra Mobile, ha riconosciuto gli indagati Niosi Giovanni e Liga Salvatore, effigiati nelle fotografie rispettivamente contrassegnate con i numeri 3 e 4, quali autori delle richieste estorsive qui in argomento ed esattori della periodica dazione di denaro a lui imposta (così Ancione Antonio: "riconosco NIOSI Giovanni del quale ho sopra riferito in merito al pagamento del pizzo" e, nel prosieguo, "riconosco LIGA Salvatore al quale ho pagato l‟storsione per ultimo" ; v. verbale del 22.4.2008). Esigenze di completezza impongono di evidenziare che le dichiarazioni di Ancione Antonio coerentemente si saldano con le indicazioni accusatorie rese nei confronti di Niosi Giovanni dai collaboratori Nuccio Antonino e Franzese Francesco i quali hanno concordemente riferito in ordine al fattivo inserimento del Niosi nelle dinamiche del contesto associativo mafioso che qui occupa (v. interrogatori del Franzese in data 26.11.2007 e del Nuccio in data 5.3.2008).

 

§. Analogamente rilevante deve ritenersi la deposizione resa da Fecarotta Armando, amministratore delegato della Edilpa s.p.a., il quale ha ammesso di essere stato assoggettato al pagamento del pizzo in relazione all’avvio dei lavori di ristrutturazione della villa "Amari Bonocore Maletto" ed ha indicato in Macchiarella Tommaso (39) - persona da lui conosciuta perché titolare di una ditta di scavi e movimento terra della quale si era avvalso nella esecuzione di taluni lavori all’interno dell’aeroporto di Palermo - il soggetto che ebbe ad avanzare la precisa ed univoca richiesta di "un regalo" ed al quale, in adesione a detta richiesta, il Fecarotta ebbe personalmente a corrispondere "in due o tre rate, l‟mporto totale

 

39 Macchiarella Tommaso, in atto detenuto, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. in sede in data 21.3.2008 perché gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91. Il Macchiarella, con sentenza emessa dal G.U.P. in sede all’esito del giudizio abbreviato ha riportato condanna, in ordine al solo delitto di estorsione aggravata, alla pena (già ridotta per il rito) di anni cinque di reclusione.

 

di euro 12.500,00" e, più in particolare, a consegnare "poco prima delle festività natalizie del 2005" una "prima rata di euro 5.000".

Fecarotta Armando ha così dichiarato: "…l MACCHIARELLA mi diceva che se io avessi fatto un „egalo‟ intendendo chiaramente il versamento di una somma di denaro, lui poteva adoperarsi per fare sbloccare la situazione e farmi montare la gru. Io mi resi disponibile a versare del denaro che nella circostanza non fu quantificato, né fu messo in relazione ad una percentuale dell‟mporto dell‟ppalto. Dopo la mia promessa del „egalo‟fatta a MACCHIARELLA Tommaso, di lì a pochi giorni mi veniva montata la gru e pertanto fui messo in condizioni di proseguire il lavoro. Di seguito, nell‟rco di alcuni mesi, non ricordo le date precise, ho consegnato a MACCHIARELLA Tommaso, in due o tre rate, l‟mporto totale di euro 12.500,00. ricordo senz‟ltro che la prima rata di euro 5.000,00 fu corrisposta al MACCHIARELLA poco prima delle festività natalizie del 2005. Il denaro, in contanti, è stato da me consegnato in cantiere direttamente al MACCHIARELLA, il quale si premurava di avvertirmi telefonicamente qualche giorno prima che si sarebbe presentato. Io capivo a che cosa si riferisse e mi procuravo il denaro in contanti"; s.i.t. in data 10.11.2008).

 

Il Fecarotta, inoltre, richiesto di procedere ad individuazione fotografica, ha riconosciuto in Macchiarella Tommaso nato a Palermo il 22.6.1954, odierno indagato, il Macchiarella Tommaso – soggetto a lui già noto - cui ha provveduto a consegnare le somme di denaro sopra specificate.

L’acquisizione, come è evidente, radicalmente esclude margini di errore nella identificazione in ipotesi imputabili alla esistenza di un omonimo dell’indagato (omonimia dallo stesso Fecarotta conosciuta e riferita in sede di escussione).

 

Gli elementi documentali costituiscono fattore di indiscutibile conferma delle fondatezza delle accuse formulate nei confronti dell’odierno indagato Macchiarella Tommaso in ordine al fatto delittuoso patito da Fecarotta Armando.

 

Il reperto ZB3, sopra riportato nella parte di interesse, accosta alla questione dei lavori inerenti a "Villa AMARI" affidati alla "EDILPASPA" il soggetto indicato con il codice numerico convenzionale 777, con certezza riferibile a Macchiarella Tommaso. Ed invero, in un appunto manoscritto sequestrato a Franzese Francesco al momento dell’arresto, il medesimo codice (777) è utilizzato per individuare l’esattore del pizzo imposto agli imprenditori Razzanelli Carlo e Razzanelli Giuseppe (razza) i quali, assunti a testimonianza in sede di incidente probatorio nell’ambito di altro procedimento penale (n. 38/08 r.g.n.r. d.d.a. – n. 457/08 r.g. g.i.p.), hanno affermato di essere stati assoggettati ad estorsione secondo il collaudato schema in uso alla associazione mafiosa cosa nostra ed hanno indicato in 81

Macchiarella Tommaso, persona da loro conosciuta, il soggetto che, nell’arco temporale di un triennio, ha curato la periodica riscossione del pizzo loro imposto (la responsabilità di Macchiarella Tommaso in ordine alla estorsione aggravata in argomento è stata già riconosciuta con sentenza emessa in data 16.7.2009, all’esito del giudizio abbreviato, dal G.U.P. in sede) 40.

 

40 V. sentenza citata alla nota 7) che precede.

41 Le ordinanze di custodia cautelare e la sentenza emesse nell’ambito del procedimento n. 38/08 r.g.n.r. – d.d.a. (tutte in atti) danno contezza della pluralità di elementi che hanno consentito di individuare in Alamia Pietro il soggetto convenzionalmente appellato Transalp.

42 V. annotazione della Squadra Mobile di Palermo del 15.1.2009).

 

Il reperto U7 – costituito da appunti manoscritti redatti dai Lo Piccolo e sequestrati in Giardinello il 5 novembre 2007 – riporta, tra le plurime, un’ulteriore annotazione nella quale 777 è menzionato quale soggetto cui, in relazione ai lavori di costruzione di due villette da realizzare in via Venere ad opera di Alamia Pietro, sono stati affidati gli scavi (Transalp: dovrebbe fare 2 villette in via Venere una è di un dentista e l‟ltra non so di chi sia. Ha lo scavo 777) 41. Le puntuali verifiche cui ha proceduto la Squadra Mobile di Palermo hanno consentito di accertare che le opere edili in argomento (costruzione di due villette in via Venere di proprietà di Marsana Giuseppe, odontoiatra, e di Guccione Ignazio, commerciante) sono state realizzate dall’impresa edile di cui è titolare Alamia Giuseppe, padre del citato Alamia Pietro, e che gli scavi sono stati in quel sito effettuati dall’odierno indagato Macchiarella Tommaso (42).

 

Il reperto F5 – manoscritto che riporta dettagliate annotazioni dei Lo Piccolo in ordine all’ammontare delle somme costituenti provento di estorsione – reca l’appunto 5.000 " x acc. Villa Antica BUONOCUORE nov. 06", appunto che indiscutibilmente comprova il perfezionato assoggettamento al pizzo di Fecarotta Armando in ordine ai lavori di ristrutturazione relativi a Villa Amari Boncore Maletto.

 

A convalidare vieppiù la correttezza della ricostruzione operata dagli inquirenti in ordine al fatto delittuoso in argomento intervengono le risultanze del servizio tecnico di intercettazione ambientale autorizzate e disposte nell’ambito di altro procedimento penale (procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. d.d.a. – n. 3828/05 r.g. g.i.p.).

Le conversazioni intercettate all’interno del box in lamiera in uso al capo mandamento di Pagliarelli Rotolo Antonino – interamente riportate nelle parti di interesse nella trattazione dell’organo inquirente nel prosieguo testualmente trascritta – documentano la materialità del fatto delittuoso in argomento, evidenziano la matrice mafiosa della pretesa avanzata in pregiudizio di Fecarotta Armando in ordine ai lavori di ristrutturazione di Villa Maletto che lo stesso si apprestava ad eseguire, individuano in "quello delle pale" – fondatamente 82

identificabile nell’odierno indagato Macchiarella Tommaso – uno dei responsabili degli atti di ostruzionismo funzionali all’assoggettamento al pizzo patiti da Fecarotta Armando nella fase di avvio dei lavori ed oggetto di dettagliata narrazione da parte dello stesso in sede di escussione.

 

§. Le deposizioni di Azzolini Francesco, Azzolini Mariano e Azzolini Gioacchino, gli elementi documentali e l’apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia Briguglio Francesco danno contezza della sussistenza del fatto di estorsione aggravata e continuata descritto al capo 11) in epigrafe nonché della ascrivibilità dello stesso agli odierni indagati Conigliaro Angelo e Di Maggio Gaspare (oltre che, nella qualità sopra descritta a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.

 

Le summenzionate persone offese hanno riferito di avere piena cognizione della identità di coloro che, nell’interesse della famiglia mafiosa di Cinisi, lungo un arco temporale di notevole estensione, si sono succeduti nella materiale riscossione del pizzo loro imposto quali soci e gestori delle strutture alberghiere Hotel Azzolini di Villagrazia di Carini ed Hotel Azzolini Palm Beach di Terrasini.

 

Dalle convergenti ricostruzioni dei fratelli Azzolini emerge che Conigliaro Angelo è il soggetto al quale, sin dagli anni ’80 e fino al 2006, Azzolini Mariano ha personalmente effettuato periodiche dazioni di denaro e che Di Maggio Gaspare, figlio di Procopio, è l’esattore avvicendatosi al Conigliaro (43).

 

43 V. s.i.t. rese il 2.4.2009 ed il 3.4.2009 (verbali allegati alla annotazione della Squadra Mobile di Palermo del 15.1.2009 , cit.

 

Azzolini Gioacchino, in particolare, nel corso della escussione resa in data 3 aprile 2009, ha così affermato: "Nel mese di giugno del 2006 l‟ddetto al ricevimento mi disse due volte che era venuto a cercarmi DI MAGGIO. Un giorno rientrando in albergo trovai il figlio di Procopio DI MAGGIO, Gaspare ad attendermi. Quest‟ltimo mi disse testualmente "Da oggi per il pagamento lo ZU ANGELO non se ne occupa più, ce ne occupiamo noi". Il DI MAGGIO mi diceva anche che voleva gli arretrati che non erano stati corrisposti negli anni passati. Nella circostanza dicevo al DI MAGGIO che io ero uscito dalla società, che avevo seri problemi di salute e che comunque pensavo che con i soldi usciti nel 2004 la vicenda fosse definitivamente chiusa. Il DI MAGGIO andava via senza replicare. Io per circa 15 giorni ero terrorizzato. Dopo 15 giorni ho prelevato 1500 euro dal mio conto personale e li ho portati in busta chiusa al rifornimento del DI MAGGIO, consegnandoli ad un dipendente dicendogli di riferire che li aveva portati AZZOLINI per il signor DI MAGGIO.

 

Da allora non ho più pagato. Qualche anno dopo ho visto sul giornale che Gaspare DI MAGGIO era stato arrestato".

Le puntuali indicazioni nominative rese dagli Azzolini quanto alla identità degli esattori non sono suscettibili di equivoci. Ed invero, Azzolini Francesco, primo escusso tra i fratelli, ha effettuato positiva individuazione fotografica nei confronti di Conigliaro Angelo e Di Maggio Gaspare (così dal verbale di sommarie informazioni in data 2 aprile 2009: "Riconosco nella foto n. 1 tale DI MAGGIO gestore di un rifornimento di carburante nel quale venivano consegnati i soldi relativi al pagamento del pizzo dell‟otel Azzolini Palm Beach. L‟fficio da atto che si tratta di DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961"; e nel prosieguo: "Riconosco nella foto n. 4 il soggetto a cui mio fratello Mariano consegnava il pizzo relativo all‟otel Azzolini. L‟fficio da atto che si tratta di CONIGLIARO Angelo nato a Carini il 21.10.1935".

 

Il contributo di conoscenza reso da Briguglio Francesco converge nell’indicare Di Maggio Gaspare quale destinatario della somma di denaro periodicamente corrisposta dagli Azzolini e dai medesimi materialmente consegnata presso il distributore di carburanti gestito da Viola Piero, cognato del Di Maggio.

Gli elementi documentali confermano il perfezionato assoggettamento al pizzo degli Azzolini e, in particolare, il ruolo di esattore dei proventi illeciti della estorsione in argomento assunto da Di Maggio Gaspare nell’interesse del mandamento mafioso di San Lorenzo.

 

In tal senso univocamente depone la missiva costituente il reperto D12 – stilata dal Di Maggio (44) - con la quale i Lo Piccolo risultano aggiornati in dettaglio in ordine alle "entrate" ed alle "uscite" relative a "tutto l‟nno 2006" e, per il profilo qui di specifico interesse, puntualmente informati in ordine all’avvenuta riscossione della somma di euro 1.500 presso gli Azzolini (Azzolini euro 1500*; v. reperto D12 cit.)

 

44 V. relazione del 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulente tecnico del P.M. (v. pag. 185).

45 V. verbale allegato alla annotazione della Squadra Mobile di Palermo del 16.4.2009.

 

§. Candela Antonino, persona offesa del delitto di estorsione aggravata e continuata descritta al capo 12) in epigrafe, ha indicato in tale Roberto ed in Di Maggio Gaspare i soggetti cui ha corrisposto il pizzo in relazione alle opere che la Sicania Servizi s.r.l., impresa edile della quale è amministratore unico il figlio Candela Salvatore, aveva in corso di esecuzione nell’anno 2001 all’interno dell’aeroporto di Palermo (s.i.t. in data 7.4.2009) 45.

Il Candela ha riferito di avere corrisposto in due soluzioni una somma del complessivo ammontare di settemila euro ad un uomo presentatosi con il nome Roberto che lo aveva reiteratamente invitato, per conto di "amici" a "mettersi in regola con l‟rganizzazione  mafiosa"; ha affermato di avere nel prosieguo consegnato a Di Maggio Gaspare, in adesione ad analoga esplicita pretesa da quest’ultimo direttamente avanzata, la somma di tremilacinquecento euro; ha dichiarato di essere stato destinatario, nell’anno 2006, di una ulteriore richiesta estorsiva proveniente dal medesimo Di Maggio e relativa, rispettivamente, ai lavori realizzati in Palermo presso la caserma militare Beghelli (appalto aggiudicato alla ditta intestata a Candela Nicolò, fratello di Candela Antonino) ed ai lavori di manutenzione straordinaria di un tratto stradale affidati alla Sicania servizi s.r.l. ed appena avviati.

Candela Antonino, inoltre, presa visione del fascicolo fotografico predisposto dalla Squadra Mobile, ha riconosciuto con certezza gli indagati Palazzolo Vito e Di Maggio Gaspare, effigiati nelle fotografie rispettivamente contrassegnate con i numeri 3 e 7, quali autori delle richieste estorsive qui in argomento ed esattori delle dazioni di denaro da lui effettuate (così Candela Antonino con riferimento alle fotografie riproducenti, rispettivamente, Palazzolo Vito e Di Maggio Gaspare: "riconosco con certezza l‟omo presentatosi a nome Roberto al quale ho consegnato per ben due volte i soldi del pizzo" e, nel prosieguo, "riconosco senza alcun dubbio il soggetto che è venuto a trovarmi per ben due volte a Fulgatore, al quale ho consegnato una volta i soldi del pizzo e che nel 2006 ha reiterato una ulteriore richiesta" ; v. verbale del 7.4.2009, cit.).

 

Positiva ricognizione fotografica Candela Antonino ha effettuato anche nei confronti di Evola Alberto, titolare della bottega di fabbro presso la quale, aderendo alla precisa direttiva loro impartita, Candela Salvatore e Candela Antonino hanno incontrato il Di Maggio nella circostanza in cui – secondo la più dettagliata ricostruzione resa da Candela Antonino – hanno provveduto a consegnare al predetto la somma in contanti di tremilacinquecento euro.

L’accertato utilizzo dei locali della bottega dell’Evola da parte del Di Maggio quale luogo di riscossione del pizzo indubbiamente rappresenta la piena disponibilità del citato Evola nei confronti dell’associato mafioso Di Maggio. La medesima circostanza, tuttavia, non consente di affermare la consapevole cooperazione dell’Evola alla specifica attività delittuosa materialmente realizzata in pregiudizio degli imprenditori Candela. Evola non si trovava sul luogo allorquando avvenne la dazione, né soccorrono ulteriori elementi atti a porre l’indagato in relazione con l’estorsione in argomento. L’istanza cautelare avanzata nei confronti di Evola Alberto in ordine al fatto delittuoso allo stesso contestato al capo 12 della rubrica deve, pertanto, essere rigettata.

 

A differente conclusione si perviene con riguardo all’indagato Vitale Salvatore.

La condotta del Vitale – che, in prima battuta, ha condotto Di Maggio Gaspare da Candela Antonino annunciandolo quale "amico" che aveva esigenza di parlare all’imprenditore e, nel  prosieguo, si è presentato presso l’abitazione del Candela unitamente al Di Maggio – certamente integra gli estremi del concorso nella estorsione aggravata consumata in danno dei Candela. Né la circostanza che il Vitale – postosi in disparte - non abbia presenziato alla formulazione ed alla reiterazione della richiesta estorsiva vale ad escluderne la contestata partecipazione. Le modalità stesse della condotta di agevolazione e supporto realizzata e la indubbia cognizione della veste e del ruolo del Di Maggio in quel territorio inducono ad affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la piena consapevolezza del Vitale in ordine agli argomenti trattati dal Di Maggio con il Candela nell’ambito dei plurimi incontri ricercati.

 

Sia quanto alla materialità del fatto, sia quanto alla identificazione di Di Maggio Gaspare quale uno degli esattori della illecita imposizione in argomento, sia quanto al ruolo dell’indagato Evola Alberto, dichiarazioni sostanzialmente convergenti ha reso Candela Salvatore (s.i.t. del 3.4.2010) 46.

 

Esigenze di completezza impongono di evidenziare che le dichiarazioni dei Candela coerentemente si saldano con le indicazioni accusatorie rese nei confronti di Di Maggio Gaspare dal collaboratore Briguglio Francesco il quale ha confermato l’assoggettamento al pizzo dei Candela in relazione a taluni "lavori di consistente importo effettuati all‟nterno dell‟eroporto" ed ha indicato nel Di Maggio il soggetto cui i Lo Piccolo avevano conferito l’incarico di sollecitare il Candela a "mettersi a posto" anche in relazione ad altro lavoro in corso di esecuzione a Palermo nell’ambito territoriale di pertinenza del mandamento di San Lorenzo. (v. interrogatorio del Briguglio in data 5.2.2009).

 

Gli elementi di prova documentali ulteriormente asseverano la fondatezza delle accuse formulate nei confronti del Di Maggio. L’annotazione tratta dal reperto ZB10 – di seguito riportata – costituisce prova dell’interesse dei Lo Piccolo per l’appalto dell’importo di euro 329.000,00 "vinto da Candela" segnatamente inerente il "lavoro caserma militare" da eseguire in territorio di San Lorenzo.

 

 

 

46 V. verbale allegato alla annotazione della Squadra Mobile cit.

47 V. relazione del 16.7.2008, cit.

 

Analoga indiscutibile valenza probante assume, in pregiudizio di Di Maggio Gaspare in ordine alla contestazione qui in esame, il passo della missiva costituente il reperto D11 della documentazione sequestrata ai Lo Piccolo ed attribuita – sulla scorta delle convincenti motivazioni rese dal consulente grafologo del P.M. - a Di Maggio Gaspare (47)

 

 

 

 

Le acquisizioni in argomento sono di eloquenza e valenza tali da non esigere commento alcuno. Già dotate di autonoma capacità rappresentativa del fatto delittuoso patito dai Candela e della matrice mafiosa che lo connota, ulteriormente asseverano la solidità degli elementi istruttori fondanti la provvisoria contestazione di cui al capo 12) della rubrica.

 

§. Spallina Luigi, amministratore unico della Spallina Costruzioni di Spallina Luigi e C. s.n.c., nel riferire in ordine alle reiterate imposizioni di imprese subappaltanti e di corresponsione di somme di denaro da lui patite in Cinisi nell’anno 2004 in relazione alla edificazione di una scuola, ha indicato negli odierni indagati Di Maggio Gaspare, Puglisi Francesco e Di Maggio Lorenzo - – altresì individuandoli in fotografia - gli autori delle pretese delittuose in argomento.

 

Al riguardo l’imprenditore, indicando la fotografia n. 1 riproducente le fattezze di Di Maggio Gaspare, ha così precisato: "Riconosco DI MAGGIO Gaspare, soggetto presentatosi a chiedere l‟assunzione di qualche operaio e di fare lavorare qualche artigiano di sua conoscenza. Ricordo che su consiglio del DI MAGGIO ho affidato i lavori degli infissi a tale EVOLA Alberto di Cinisi. Io non ricordo se su consiglio del DI MAGGIO mi sono rivolto ad altri fornitori della zona. Faccio presente che il cantiere era adiacente ad una proprietà di Procopio DI MAGGIO e quando ho appreso che erano soggetti poco affidabili ho cercato di evitarli il più possibile"; e nel prosieguo, indicando la fotografia n. 13 raffigurante Puglisi Francesco : "Lo conosco si tratta di tale PUGLISI Franco, soggetto al quale ho consegnato 20 mila euro in diverse soluzioni. Il predetto si muoveva con una Fiat Punto o un fuoristrada di colore scuro. Frequentava spesso il mio cantiere in quanto saltuariamente lavorava per la ditta di PUGLISI Baldassare. Apprendo solo adesso il predetto è figlio di Baldassare"; ed ancora, indicando la fotografia n. 12 raffigurante Di Maggio Lorenzo: "Riconosco DI MAGGIO Lorenzo, si tratta del soggetto che ha affiancato il PUGLISI nella realizzazione dei lavori di movimento terra nel cantiere di Cinisi. Faccio presente che io avevo rapporti con il predetto DI MAGGIO, anche l‟impresa era intestata al figlio. Ricordo che il DI MAGGIO mi ha imposto che le opere di elettricità venissero svolte da CINÀ Pietro di Palermo" (s.i.t. in data 16.4.2009).

 

Quanto alle modalità con le quali i summenzionati indagati hanno imposto imprese subappaltanti e preteso il pagamento del pizzo, lo Spallina ha reso dichiarazioni puntuali in ordine al tenore delle pretese avanzate da Di Maggio Gaspare, Puglisi Francesco e Di Maggio Lorenzo; alla attività di ostruzionismo patita presso il cantiere e realizzata in rapporto di significativa contiguità temporale rispetto sia alle richieste di Di Maggio Gaspare sia alla comparsa del Puglisi ("…mentre mi trovavo a Piacenza, alcuni soggetti si sono presentati in cantiere con dei camion bloccando l‟accesso ai miei mezzi. Sono stato contattato qualche ora dopo dai miei operai i quali mi riferivano che gli avevano impedito di lavorare in quanto pretendevano che i lavori di movimento terra venissero affidati a loro. I miei dipendenti hanno ricominciato a lavorare nel pomeriggio, mentre la ditta alla quale avevo affidato i movimenti terra è andata via…"); al complessivo ammontare delle somme materialmente consegnate al Puglisi ("20.000 euro che gli ho consegnato in diverse soluzioni, se non ricordo male in 5/6 soluzioni"); alle ulteriori condizioni cui è stato costretto a sottomettersi in adesione alle esplicite richieste avanzate dagli indagati Di Maggio Gaspare ("…venivo contattato da un soggetto identificato successivamente per DI MAGGIO Gaspare, il quale mi chiedeva di fare lavorare imprese del paese. Ricordo che nella circostanza prendevo del tempo anche per capire con chi in effetti avevo da fare. Nei giorni seguenti quando lo incontravo, il DI MAGGIO mi chiedeva di far lavorare qualcuno di sua conoscenza" e nel prosieguo: "… DI MAGGIO Gaspare, soggetto presentatosi a chiedere l‟assunzione di qualche operaio e di fare lavorare qualche artigiano di sua conoscenza. Ricordo che su consiglio del DI MAGGIO ho affidato i lavori degli infissi a tale EVOLA Alberto di Cinisi"), Puglisi Francesco ("Il PUGLISI mi imponeva che i lavori di movimentazione terra venissero concessi in sub appalto all‟impresa PUGLISI. Per tale motivo anziché il 3% ho pagato solo 20 mila euro"; e nel prosieguo: "Ho affidato i lavori al PUGLISI, il quale dopo qualche settimana ha portato anche il DI MAGGIO [Lorenzo n.d.r.] ed insieme hanno realizzato i lavori"), Di Maggio Lorenzo: "…DI MAGGIO Lorenzo, si tratta del soggetto che ha affiancato il PUGLISI nella realizzazione dei lavori di movimento terra nel cantiere di Cinisi. Faccio presente che io avevo rapporti con il predetto DI MAGGIO, anche l‟impresa era intestata al figlio. Ricordo che il DI MAGGIO mi ha imposto che le opere di elettricità venissero svolte da CINÀ Pietro di Palermo").

 

Le acquisizioni in argomento certamente integrano un quadro indiziario grave nei confronti degli indagati Di Maggio Gaspare, Puglisi Francesco, Evola Alberto, Di Maggio Lorenzo e Cinà Pietro (oltre che, nella qualità sopra evidenziata di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro) in ordine alla estorsione aggravata e continuata in esame. È appena il caso di evidenziare come non sia in alcun modo ipotizzabile l’estraneità ai fatti di Evola Alberto e Cinà Pietro. Le modalità stesse della condotta, l’esistenza di un rapporto collaudato tra Di Maggio Gaspare ed Evola Alberto (dotata di speciale forza dimostrativa, in merito, la circostanza riferita da Candela Antonino e Candela Salvatore, sopra cennata), l’appartenenza strutturale a cosa nostra di Cinà Pietro (48) indiscutibilmente convergono nell’evidenziare la consapevole piena adesione dei predetti indagati alle illecite imposizioni contrattuali realizzate in pregiudizio dell’imprenditore Spallina Luigi. Analoga valutazione concerne Di Maggio Lorenzo, autore di una delle illecite imposizioni in argomento e, al contempo, beneficiario, unitamente al figlio Di Maggio Giuseppe che lo ha coadiuvato nelle esecuzione dei lavori, della estorsione contrattuale ascrivibile a Puglisi Francesco.

 

48 Sono in atti i provvedimenti giudiziari (ordinanza de libertate e sentenza) che danno contezza dell’organico inserimento di Cinà Pietro in cosa nostra. Sono illustrati e valutati, in particolare, gli elementi di prova dichiarativi e documentali dai quali emerge come siano da ricondurre alla sfera patrimoniale di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, esponenti di vertice del mandamento mafioso di San Lorenzo, l’attività d’impresa formalmente intestata a Cinà Pietro ed altresì quella intestata a Visconti Giuseppe e dal Cinà in fatto gestita.

 

Spallina Luigi – che ha individuato in fotografia Di Maggio Giuseppe – ha affermato di averlo conosciuto "in quanto figlio del DI MAGGIO che ha realizzato il movimento terra presso il cantiere di Cinisi". Va dato atto che lo Spallina ha precisato di avere intrattenuto con Di Maggio Giuseppe "solo rapporti di lavoro". Ma la accertata intraneità di Di Maggio Giuseppe al sodalizio mafioso e, per il profilo che qui maggiormente rileva, la piena condivisione da parte dello stesso delle attività delittuose realizzate dal genitore Di Maggio Lorenzo consentono di concludere per la consapevole adesione del suddetto indagato alla illecita imposizione della quale l’impresa riconducibile al nucleo familiare di appartenenza ha beneficiato.

Vale qui rimarcare, al riguardo, che – come evidenziato in sede di disamina degli elementi comprovanti l’appartenenza di Di Maggio Giuseppe a cosa nostra – che al predetto indagato sono state riconosciute cognizione e competenza in ordine alle medesime questioni di interesse del sodalizio mafioso delle quali il padre, Di Maggio Lorenzo, si era occupato fino al momento dell’arresto. Univoco, in merito, il seguente appunto stilato da lo Piccolo Salvatore:

 

"… A QUESTA DITTA C‟È L‟AVEVA NELLE MANI LORENZINO, QUINDI CHIEDERE AL FIGLIO G." (reperto ZE8 bis). Va evidenziato, inoltre, come l’acquisizione documentale in ultimo citata pienamente asseveri ab esterno le dichiarazioni accusatorie di Franzese Francesco, il quale ha affermato che Di Maggio Giuseppe, figlio di Lorenzino della famiglia mafiosa di Torretta, "dopo l‟arresto del padre, ha mantenuto i suoi contatti" (interrogatorio del 4.4.2008).

 

La qualificazione giuridica dei fatti deve ritenersi correttamente effettuata.

Ed invero, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, "nella estorsione contrattuale, quella cioè che si realizza attraverso l‟imposizione al soggetto passivo di entrare in un rapporto negoziale di natura patrimoniale con l‟agente, o anche con altri soggetti, l‟elemento dell‟ingiusto profitto è in re ipsa, in quanto la vittima del reato è costretta a tale rapporto in violazione della sua autonomia negoziale, venendo impedita di perseguire i suoi interessi economici nel modo che le aggrada" (così Cass. pen., Sez. VI, 5 febbraio 2001, Brancaccio). Con la statuizione in argomento, inoltre, la Corte ha precisato che:

 

"La deminutio patrimonii consiste infatti in ogni svantaggio che pregiudica il livello o il godimento della condizione patrimoniale del soggetto passivo; sicché il danno patrimoniale si realizza non solo in caso di perdita di un bene o nella rinuncia ad una posizione creditoria ma anche nell‟assunzione (coatta) di una obbligazione".

 

Orbene, l’affidamento dei lavori di realizzazione degli infissi alla ditta di Evola Alberto, dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici alla ditta di Cinà Pietro, dei lavori inerenti gli scavi ed il trasporto inerti alle ditte in fatto gestite da Puglisi Francesco e Di Maggio Lorenzo certamente costituisce manifestazione fattuale ulteriore della condizione di assoggettamento da cosa nostra indotta nell’amministratore unico della Spallina Costruzioni di Spallina Luigi e C. s.n.c.

 

Gli elementi documentali confermano il perfezionato assoggettamento al pizzo dello Spallina e, in particolare, il ruolo attivo svolto da Di Maggio Gaspare nell’interesse del mandamento mafioso di San Lorenzo.

In tal senso univocamente depone la missiva costituente il reperto D12 – stilata dal Di Maggio (49) - con la quale i Lo Piccolo risultano aggiornati in dettaglio in ordine alle "entrate" ed alle "uscite" relative a "tutto l‟anno 2006" e, per il profilo qui di specifico interesse, puntualmente informati in ordine all’avvenuta riscossione, quale acconto in relazione al lavoro scuola, della somma di euro 8.500 (* euro 8.500 acconto lavoro scuola *; v. reperto D12 cit.) Analogamente rappresentativa del fatto nella sua materialità è il reperto

 

49 V. relazione del 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulente tecnico del P.M. (v. pag. 185).

 

P7 – manoscritto attribuito a Lo Piccolo Sandro - nel passo riportante la seguente annotazione CINISI – SCUOLA.

L’apporto di conoscenza reso da Briguglio Francesco ulteriormente comprova la sottoposizione al pagamento del pizzo dello Spallina. Il collaboratore, pur non avendo contezza della identità dell’imprenditore estorto, ha affermato che l’appunto tratto dal citato reperto D12 (* euro 8.500 acconto lavoro scuola *) ha riguardo ai lavori – eseguiti da "una ditta di fuori" – inerenti la costruzione di "una scuola materna sita in Cinisi, alle spalle della vecchia scuola elementare"; che gli risulta riscossa la somma di ottomila euro quale "parziale pagamento del pizzo"; che ad occuparsi della messa a posto fu Evola Alberto (v. interrogatori in data 5.2.2009 e 6.2.2009).

 

§. Le deposizioni di Chiappara Carmelo e Chiappara Massimiliano, oltre a confermare la sussistenza del tentativo di estorsione aggravata descritto al capo 14) in epigrafe, costituiscono valido elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni accusatorie rese da Briguglio Francesco nei confronti dell’indagato Di Maggio Gaspare in ordine al fatto delittuoso in argomento (Briguglio: "… non so attraverso chi, ma Gaspare mi risse… finalmente u Chiappara u misimu a posto… per 6000 euro all‟anno […] ma poi l‟anno si chiuiu e fu l‟ultimo anno quannu arristaru a Totuccio Lo Piccolo, e materialmente non abbiamo incassato, però … mi aveva detto …che … dice ci siamo accordati per 6000 euro"; v. trascrizione integrale dell’interrogatorio reso da Briguglio Francesco al P.M. in data 5.2.2009).

 

Delle circostanze relative ai gravi atti di intimidazione e di violenza fisica patiti dai Chiappara il Briguglio ha avuto diretta contezza (Briguglio: "…pontile per barche da diporto… Giuseppe CHIAPPARA però con questo abbiamo avuto sempre…mali discorsi, a questo ci sono stati fatti dei danni, e non ha voluto pagare mai, e danni pure a livello personale perché una sira che Sandro LO PICCOLO ci mannò picciotti di Palermo…una sera duocu iddu…dove c‟è il pontile…praticamente c‟è una casetta sul pontile, per loro starci … i ragazzi non è che conoscevano a lui personalmente, o titolare CHIAPPARA, c‟era il fratello, là dentro … e l‟hanno … ci hanno fatto trovare diciamo … con bastoni … sì appe pure una frattura sto ragazzo […] il fratello disse in giro … che era caduto con la moto, perché loro non l‟hanno denunziato … o la spalla o un braccio sicuramente ") 50.

 

50 Le peculiari e riscontrate circostanze rivelate dal Briguglio consentono di affermare che per mero errore il collaboratore ha attribuito il nome Giuseppe al Chiappara titolare del pontile e del rimessaggio barche.

 

Quanto alla entità della pretesa estorsiva a quegli episodi delittuosi correlata, Briguglio Francesco ha avuto contezza da Di Maggio Gaspare. Vale evidenziare che dell’argomento il Di Maggio ha trattato con il Briguglio in quanto fatto di comune e rilevante interesse per entrambi (così, in termini univoci, Briguglio: "…pontile per barche da diporto… Giuseppe Chiappara però con questo abbiamo avuto sempre…mali discorsi").

 

Orbene, entrambi i Chiappara hanno riferito che, allorquando ebbero a patire l’atto intimidatorio dell’incendio della barca di loro proprietà, ricevettero da persona del luogo – tale Alfano, proprietario del magazzino che conducevano in locazione – una precisa indicazione in ordine alla identità dei soggetti da ricercare quali idonei interlocutori.

 

Così ha affermato Chiappara Carmelo: "Ricordo che qualche giorno dopo sono stato avvicinato dal proprietario del magazzino, tale ALFANO, il quale mi consigliava di farmi un giro in paese, di passare a trovare tale Procopio alla "pompa", alludendo che questi episodi si erano verificati per qualcosa che avevano o non avevamo fatto. Nella circostanza rispondevo all‟ALFANO che non avevo intenzione di cercare nessuno" (s.i.t. del 4.4.2009).

Del medesimo tenore la circostanza rammentata da Chiappara Massimiliano: "Mio fratello Carmelo dopo questi episodi è stato avvicinato da alcuni soggetti, in particolare dal proprietario del magazzino, tale ALFANO, il quale gli consigliava di farsi un giro in paese dai DI MAGGIO al rifornimento di carburante. Io personalmente ho assistito a queste discussioni in quanto ero solito accompagnare mio fratello. Ricordo che subito dopo abbiamo commentato la situazione con i miei fratelli decidendo di non cercare mai nessuno che ci avrebbe potuti costringere a pagare il pizzo" (s.i.t. del 4.4.2009).

 

Il dato nominativo offerto dai Chiappara – univocamente riferibile, anche in ragione della imprescindibile lettura di contesto, agli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Cinisi - certamente si salda con la indicazione accusatoria resa dal Briguglio nei confronti di Di Maggio Gaspare.

Elementi di analoga valenza non possono dirsi acquisiti nei confronti di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro. La chiamata in reità effettuata dal Briguglio in pregiudizio di Lo Piccolo Sandro – segnatamente indicato quale mandante della gravissima aggressione consumata nell’anno 2005 in danno di Chiappara Massimiliano - sebbene intrinsecamente dotata di elevatissima affidabilità non appare adeguatamente convalidata ab externo e, pertanto, allo stato, non è idonea a legittimare l’istanza cautelare formulata dal P.M. nei confronti dei predetti indagati.

 

§. Gli elementi documentali - segnatamente costituiti dal reperto T19 e dalla missiva datata "lunedì 22 ott. 07", redatta da Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio (x 20) 51 - ed il

 

51 La missiva è stata estratta dall’analisi del nastro da macchina da scrivere sequestrato in Giardinello il 5.11.2007.   

 

contributo di conoscenza della persona offesa Cracolici Antonino e di Prati Giuseppe dimostrano che il tentativo di estorsione aggravata descritto al capo 9) in epigrafe è da ascrivere, oltre che, nella qualità sopra evidenziata, a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, anche agli odierni indagati Cusimano Giovanni, Ciaramitaro Domenico, Lo Verde Giuseppe e Serio Nunzio, quest’ultimo destinatario – nell’ottobre 2007 - della sollecitazione resa per iscritto da Lo Piccolo Sandro ("Filiò, ma con i 50 Miladi Cracolocio, come è finita? Vedi se la puoi porta re importo questa cosa, che ora ha molto che aspetiamo a q . Attendo.").

 

Cracolici Antonino, amministratore unico della EDIL.CO s.r.l., nel riferire in ordine alla richiesta di corresponsione di una somma di denaro dell’ammontare di sessantamila euro patita nel novembre 2006, ha indicato in Cusimano Giovanni – persona da lui conosciuta - l’autore della pretesa delittuosa in argomento ed ha così precisato:

 

"…Ultimo lavoro che ho effettuato a Palermo è la costruzione di un immobile costituito da 11 appartamenti sito in via Luigi Di Barca nr.12/14. I lavori sono iniziati nell‟anno 2005 e sono terminati nel mese di gennaio del 2008. In relazione a tale immobile, durante la fase di costruzione esattamente in data 10 novembre 2006, mentre mio fratello Giuseppe usciva dal Bar Gardenia veniva avvicinato da una persona da lui e da me conosciuta come Giovanni CUSIMANO il quale gli diceva che voleva parlare con me. Mio fratello che è titolare di un vivaio sito in questa via Monreale, gli rispondeva che qualora avesse voluto parlare come me, mi avrebbe potuto trovare al vivaio. In effetti, il giorno dopo Giovanni CUSIMANO venne al vivaio dicendomi che per la costruzione di via Luigi Di Barca per la cosiddetta "messa a posto", ovvero per non avere problemi, volevano sessantamila euro, lasciando intendere che egli era mandato da altri. Io rispondevo al CUSIMANO che al massimo avrei potuto consegnare loro ventimila euro dilazionati nel corso della costruzione. Il CUSIMANO mi rispose che la cifra era una "meschinità", intendendo che era troppo bassa, e mi diceva che comunque mi avrebbe fatto sapere. Nel mese di gennaio del 2007, sempre al vivaio di mio fratello, mi veniva a trovare nuovamente CUSIMANO Giovanni che mi diceva che la cifra da me indicata era troppo bassa e che mi avrebbero potuto fare al massimo uno sconto di 5000 euro, pretendendo come pizzo in totale 55000 euro. Io rispondevo che non ero intenzionato a pagare, anzi dicevo al CUSIMANO che ne avrei parlato con tutti i miei familiari ed i miei avvocati in modo tale che se mi fosse successo qualcosa erano al corrente dei fatti. Il CUSIMANO prima di andare via mi diceva che allora mi sarei dovuto andare "ad aggiustare le patate", non so a cosa si riferisse ma sicuramente dal tono minaccioso voleva riferirsi al fatto che mi sarei dovuto mettere a posto con l‟organizzazione mafiosa" (s.it. in data 28.5.2009). 93

 

La ricognizione fotografica positivamente effettuata da Cracolici Antonino nei confronti di Cusimano Giovanni nato a Palermo l’1.1.1941 assevera la corretta identificazione dell’odierno indagato quale responsabile del tentativo di imposizione del pizzo che qui occupa.

 

Il Cracolici ha individuato in fotografia, inoltre, Ciaramitaro Domenico - che ha indicato quale autore della grave azione intimidatoria patita presso il medesimo cantiere di via Di Barca in data 1 giugno 2007 ("Riconosco nella foto nr. 3 il giovane che in data 1 giugno 2007 è venuto in cantiere minacciando di fare volare dal ponteggio gli operai e che ho appreso dai giornali chiamarsi CIARAMITARO"; s.i.t. del 28.5.2009, cit.).

Con specifico riguardo all’azione realizzata dal Ciaramitaro, il Cracolici ha affermato: "In data 1.06.2007, verso le ore 11.00, si presentava in cantiere un giovane a bordo di uno scooter scuro, successivamente da me riconosciuto dalla foto vista sul giornale per tale CIARAMITARO, il quale mi chiamava per cognome "sig. Cracolici", invitandomi a scendere visto che io mi trovavo a secondo piano. Scendevo ed il giovane mi diceva di andarmi a mettere a posto perché altrimenti dopo mezzora gli operai sarebbero stati buttati fuori dal ponteggio. Dopo tale minaccia se ne andava. Io per precauzione da quel giorno chiudevo il cancello principale posto nei pressi del vivaio di mio fratello e per circa sei mesi lo abbiamo tenuto chiuso ed aperto soltanto al bisogno. Il giovane era alto, abbronzato, capelli corti di colore rossiccio probabilmente ossigenati" (s.i.t. del 28.5.2009, cit.).

 

Analoga positiva individuazione il Cracolici – e, altresì, Prati Giuseppe, cognato del Cracolici - hanno effettuato nei confronti di Lo Verde Giuseppe, indicato quale autore dell’ulteriore richiesta di pagamento del pizzo, ultima in ordine di tempo, al Cracolici rivolta per tramite del Prati.

Questo il passo della deposizione del Cracolici in ordine al segmento di condotta ascritto al Lo Verde:

 

"Verso la fine di ottobre 2007, mio cognato PRATI Giuseppe, anch‟egli imprenditore edile, presso il suo cantiere sito in Via Delle Ferrovie, riceveva la visita di un rappresentante di ceramiche accompagnato nell‟occasione da un soggetto da me e da mio cognato conosciuto come LO VERDE Giuseppe. Quest‟ultimo riferiva a mio cognato di farmi sapere che dovevo provvedere al pagamento di una somma di denaro per la messa a posto. Mio cognato gli rispondeva che non voleva sapere nulla di questi fatti e che se aveva qualcosa da dirmi, di venirmi a parlare di presenza. Dopo i fatti sopra esposti non ho ricevuto ulteriori richieste di denaro a titolo di pizzo e non ho corrisposto ad alcuno somme di denaro non dovute"

 

La circostanza risulta confermata da Prati Giuseppe, il quale ha riferito, testualmente: "Nel mese di ottobre del 2007, mentre mi trovavo presso il cantiere di via Delle Ferrovie nr.35, ove stavo svolgendo l‟attività di Direttore dei lavori per conto dell‟impresa di mia moglie impegnata nella costruzione di una villetta, si presentava un soggetto da me conosciuto come LO VERDE Giuseppe con dei cataloghi di ceramiche. Questi, ancora prima di farmi visionare il catalogo, mi diceva che era dispiaciuto di quello che avrebbe dovuto dirmi, ma si giustificava dicendo che era stato mandato da altri. Dopo tale premessa mi diceva che avrei dovuto riferire a mio cognato "Nino" che si sarebbe dovuto mettere a posto in quanto aveva preso degli impegni che ancora non aveva mantenuto. A questo punto mi alteravo e gli rispondevo che non volevo sapere nulla di queste faccende e che da me non doveva venire nessun‟altro. Aggiungevo che se avesse voluto parlare con mio cognato sapeva dove andarlo a trovare. Indispettito, il LO VERDE se ne andava senza salutare" (s.i.t. del 4.6.2009).

 

Nel prosieguo, il Prati, oltre a dare contezza del probabile motivo della lieve discrasia ravvisata tra la propria ricostruzione e quella del Cracolici (così Prati:

 

"Il LO VERDE si presentava in cantiere da solo, presentandosi per rappresentante di ceramiche. Probabilmente mio cognato, al quale raccontavo immediatamente l‟accaduto, ha compreso che fosse venuto assieme ad un rappresentante di ceramiche, mentre in realtà si presentava da solo"), ha confermato la piena cognizione della indicazione nominativa resa ("Il LO VERDE Giuseppe in passato aveva effettivamente un negozio di ceramiche in questo viale Resurrezione, che so essergli stato sequestrato. Conosco il LO VERDE in quanto, quando era titolare del negozio di ceramiche, mi aveva chiesto di servirmi da lui, richiesta da me mai accettata. Inoltre lo conosco in quanto abitante del mio stesso quartiere") e, come detto, ha asseverato la correttezza della indicazione in argomento operando positiva ricognizione fotografica (Riconosco nella foto nr.12 LO VERDE Giuseppe che nel mese di ottobre 2007 veniva a trovarmi in qualità di rappresentante di ceramiche per sollecitare il pagamento da parte di mio cognato").

 

La ricostruzione operata dal Cracolici e dal Prati coerentemente si salda – anche in ordine al profilo della sequenza temporale degli eventi riferiti - con gli elementi documentali.

 

La missiva in data 3 dicembre 2006 (reperto T19 citato) dà contezza della iniziale conduzione delle trattative da parte dello zio G. – indicazione nominativa certamente riferibile, perché coincidente con la dichiarazione accusatoria del Cracolici, a Cusimano Giovanni – nonché dell’ammontare della somma pretesa dal sodalizio mafioso ("…sono 11 appart. verrebbero 55mila"; v. reperto T19), dato anche questo corrispondente a quello rivelato dal Cracolici. 

 

La missiva datata "lunedì 22 ott. 07" – e pertanto redatta in epoca anteriore e prossima all’arresto sia del suo estensore Lo Piccolo Sandro (avvenuto il successivo 5.11.2007) sia del destinatario Serio Nunzio (sottoposto a fermo il 12.11.2007) - documenta il persistente interesse dei vertici del mandamento mafioso di San Lorenzo al perfezionamento dell’estorsione e la correlata esigenza di sollecitare il Serio alla riscossione della somma imposta (così Lo Piccolo Sandro: "Vedi se la puoi porta re importo questa cosa, che ora ha molto che aspetiamo a q .").

 

Il rapporto di strettissima contiguità temporale che vale a legare la sollecitazione in argomento alla reiterazione della richiesta estorsiva da parte di Lo Verde Giuseppe (dal Cracolici collocata "verso la fine di ottobre 2007") fondatamente consente di affermare che il Lo Verde ha agito in esecuzione di una precisa direttiva impartita dall’interlocutore epistolare del Lo Piccolo, identificato, come detto, in Serio Nunzio.

 

§. Gli elementi documentali – segnatamente il reperto U10 e la missiva datata "lunedì 22 ott. 07" redatta da Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio (x 20) 52 - e le dichiarazioni del collaboratore Franzese Francesco dimostrano, pur in difetto del contributo della persona offesa, che l’estorsione aggravata descritta al capo 19) in epigrafe è da ascrivere, oltre che a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, nella qualità sopra reiteratamente evidenziata, anche all’odierno indagato Troia Massimo Giuseppe.

Il manoscritto costituente il reperto U10 documenta l’avvenuta riscossione (OK), da parte del soggetto convenzionalmente appellato con il termine SCURO, di una somma dell’importo di ventimila euro la cui dazione è stata imposta a Purpura Saverio (nel quale correttamente è identificata la persona menzionata, con abbreviazione, PURP.) in relazione ad un impianto di distribuzione di carburanti (20 MILA € DISTRIBUTORE).

Questo il testo dell’annotazione in argomento:

 

 

 

 

 

52 La missiva è stata estratta dall’analisi del nastro da macchina da scrivere sequestrato in Giardinello il 5.11.2007. 

 

Va subito rilevato che, nell’ambito della corrispondenza epistolare intrattenuta dai latitanti Lo Piccolo, SCURO è il nominativo convenzionale attribuito al reggente della famiglia mafiosa di San Lorenzo Troia Massimo Giuseppe (53).

 

53 Delle acquisizioni comprovanti l’appartenenza di Troia Massimo Giuseppe alla associazione mafiosa Cosa Nostra con funzioni di vertice in seno alla famiglia mafiosa di San Lorenzo dà contezza la motivazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. in sede in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35, in atti.

54 V. ordinanza di custodia cautelare in carcere di cui alla nota che precede e sentenza

55 V. interrogatorio reso da Franzese Francesco al P.M. in data 29.2.2008.

 

La circostanza, disvelata da Franzese Francesco nell’immediatezza dell’avvio della sua collaborazione e - particolare rilevante – proprio con riguardo ad un appunto manoscritto sequestrato al collaboratore allorquando è stato tratto in arresto, risulta comprovata sulla scorta di plurime, convergenti acquisizioni già reiteratamente valutate sia in sede cautelare sia in sede di merito (54).

Questo il passo di interesse dell’interrogatorio reso dal Franzese in data 14.11.2007:

 

Con riferimento a nomi identificativi emergenti dalla documentazione sequestratami posso dire: (…) scuro èMassimo TROIA…. Ed ancora, il successivo 10.12.2007, procedendo a ricognizione fotografica dell’indagato, Franzese ha così affermato: "questo èMassimo TROIA. Eh…nel…in alcuni biglietti…diciamo èidentificato Scuro.

 

Più recentemente, inoltre, prendendo visione dell’appunto manoscritto sequestrato ai Lo Piccolo costituente il citato reperto U10 e recante l’annotazione PURP. X 20 mila € distributore - (SCURO) OK., il collaboratore ha dichiarato, testualmente: Per il terzo punto posso dire PURP. èsicuramente PURPURA titolare di un distributore di benzina in Via dell‟limpo che stava facendo due villette di fronte allo stabilimento della coca cola. Da quanto scrive Sandro LO PICCOLO si capisce che èuna cosa che interessa Massimo TROIA (scuro). La cifra mi fa supporre che o stava aprendo un nuovo distributore oppure i 20.000 erano l‟storsione sulla costruzione delle due ville (55).

 

Il medesimo tema – come evidenziano le coincidenti indicazioni relative al destinatario della imposizione (Purpura), all’ammontare della somma pretesa (20milaEs euro), alla iniziativa imprenditoriale cui la dazione ha riguardo (per la „cquisto della pompa di Buttitta) – risulta trattato nella citata missiva datata lunedì22 ott. 07 redatta da Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio, qui di seguito trascritta nel passo di interesse.

 

Argomento Purpura: Sono a conoscenza di tutto, anche perchéènostro fratell M. Ha fatto tutto dietro mio suggerimento. Peri 20MilaEs uro che dovràuscire per la „cquisto della pompa di Buttita, M. inmerito gli ha giàdato delle direttive. Per una combinazione che 97

Purpura sa. E quindi digli che non si sposta da quello che gli disse M. E che continua a dandare avanti con luiu.(…)

 

I puntuali approfondimenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile hanno consentito di accertare che nel luglio 2007 Purpura Saverio ha rilevato da Verga Elvira, vedova Buttitta, un impianto di distribuzione di carburanti sito in via Ugo La Malfa n. 9127.

 

La risultanza assevera la corretta identificazione del destinatario della pretesa estorsiva dell’ammontare di ventimila euro documentata da entrambi i reperti qui in esame e con assoluta chiarezza individua l’iniziativa economica – l’acquisto di un impianto di distruzione di carburanti – cui è correlata l’imposizione del suddetto rilevante importo.

 

Ove poi si abbia riguardo all’ambito territoriale nel quale ricade la sede dell’impianto (ambito di pertinenza della famiglia mafiosa di San Lorenzo) pienamente coerente risulta il dato documentale che attribuisce allo scuro – e cioè a Troia Massimo, reggente della famiglia mafiosa di San Lorenzo - la conduzione della vicenda estorsiva in esame. L’ulteriore indicazione nostro fratello M. tratta dal passo sopra riportato della missiva datata lunedì22 ott. 07 redatta da Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio si allinea perfettamente con la ricostruzione in argomento.

 

In ordine al fatto estorsivo in argomento, è appena il caso di evidenziare che, avuto riguardo alla indiscutibile valenza probante della documentazione in sequestro (reperto U10 e missiva datata lunedì22 ott. 07) ed alle dichiarazioni di Franzese Francesco, la circostanza che Purpura Saverio non abbia reso adeguata conferma (v. s.i.t. del 10.6.2009) non è certamente suscettibile di valutazione in senso favorevole all’indagato. , trattandosi di deposizione palesemente omertosa, all’evidenza indotta dallo stato di soggezione generato dalla peculiare forza intimidatrice che dalla associazione mafiosa Cosa Nostra persistentemente promana.

 

§. La sussistenza del fatto delittuoso descritto al capo 20) in epigrafe - da ritenersi comprovata sulla scorta delle acquisizioni documentali, e segnatamente dei reperti Q25 e ZE8 - risulta vieppiù confermata sulla scorta delle dichiarazioni di Conigliaro Giulio, genitore di Conigliaro Matteo, quest’ultimo socio ed amministratore unico della CO.MAT s.r.l.

Le annotazioni tratte dai reperti Q25 e ZE8 – annotazioni materialmente redatte da Lo Piccolo Salvatore (56) – danno contezza del perfezionato assoggettamento dei Conigliaro ad estorsione anche con specifico riguardo ai lavori di edificazione di un complesso immobiliare dagli stessi eseguiti in Capaci.

 

56 V. relazione in data 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulente tecnico del P.M., cit.

 

Il reperto ZE8 contiene l’annotazione CONIGLIARO G. deve dare soldi x Capaci E x Partanna.

 

Il reperto Q25 riporta plurime annotazioni la cui capacità rappresentativa è tale da non esigere argomentazione alcuna.

 

Questo il testo:

Giulio CONIGLIARO acconto 5.000,00 euro –

per la cooperativa di

Capaci – un altro acconto di 5.000

fine - agosto – 2005, ancora un

altro acconto di 5.000,00 euro

gennaio 2006 un altro

acconto di 5.000,00

euro –

 

Conigliaro Giulio ha ammesso l’assoggettamento al pizzo in relazione alla attività di edificazione realizzata dalla CO.MAT s.r.l. in Capaci per conto di una società cooperativa, ha riferito in ordine alle modalità di proposizione della pretesa estorsiva ed alla entità della somma corrisposta nell’arco temporale di un triennio ed ha indicato in Pipitone Vincenzo (57), soggetto da lui conosciuto, l’autore della illecita imposizione patita e l’esattore della somma oggetto delle periodiche dazioni effettuate.

 

57 Delle acquisizioni comprovanti l’appartenenza di Pipitone Vincenzo alla associazione mafiosa Cosa Nostra con funzioni di vertice in seno alla famiglia mafiosa di Carini dà contezza la motivazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito del procedimento n. 4006/06 r.g.n.r. – 4098/06 r.g. g.i.p. in data .1.2008 nei confronti di Altadonna Lorenzo + 47, in atti.

 

Il Conigliaro ha così affermato: … tra il 2002 ed il 2005, abbiamo realizzato un complesso di 45 alloggi a Capaci, in Via Tazio Nuvolari, per conto della cooperativa edilizia Stratos […] Per quanto riguarda il cantiere di Capaci, poco dopo l‟nizio di lavori, ancora una volta, sono stato avvicinato, questa volta da Enzo PIPITONE, soggetto che abita in una villa ubicata sulla strada statale, appena fuori il paese di Villagrazia, il quale mi disse che avrei dovuto pagare una somma per le opere che stavo realizzando. Gli dissi che nel corso dei lavori avrei fatto avere quanto possibile, temendo che un mio rifiuto avrebbe potuto procurarmi ritorsioni al cantiere. Periodicamente, ma senza una scadenza fissa, ho consegnato, sempre a Enzo PIPITONE in totale circa 20.000/25.000 euro, nel corso della durata del cantiere, ovvero, ritengo, tra il 2002 ed il 2005 (s.i.t. del 31.1.2008).

 

L’acquisizione in argomento è certamente idonea ad ascrivere a Pipitone Vincenzo, in concorso con Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro nella qualità di mandanti, il delitto di estorsione aggravata e continuata in argomento. 99

 

Per completezza, va poi rilevato che l’ulteriore fatto di estorsione aggravata consumata in pregiudizio della CO.MAT s.r.l. e relativa alle opere edili realizzate in via Aspasia, in territorio di Partanna Mondello (fatto in ordine al quale ha pure riferito Conigliaro Giulio e cui sono inerenti, secondo la puntuale indicazione di Franzese Francesco , i reperti D41 e D45) è già stata contestata a Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Pulizzi Gaspare e Gallina Ferdinando con ordinanza di custodia cautelare emessa in data 19 gennaio 2008 nell’ambito del procedimento n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08 r.g. g.i.p. (capo 15 dell’ordinanza emessa nei confronti di Alamia Piero + 35, in atti, cit.).

 

§. Elementi fondanti la responsabilità di Baucina Salvatore in ordine al fatto delittuoso descritto al capo 21) in epigrafe sono le dichiarazioni accusatorie di Mauro Calogero, titolare della impresa edile Santa Fortunata Costruzioni, e le risultanze del servizio di intercettazione telefonica eseguito nell’ambito del presente procedimento.

 

Mauro Calogero, mutando la posizione di reticenza inizialmente assunta, in data 6 giugno 2009 si è determinato ad ammettere l’assoggettamento al pizzo in relazione a taluni lavori in corso di esecuzione in via Ammiraglio Cagni, in Palermo ed ha indicato in Baucina Salvatore il soggetto che ebbe ad avanzare e reiterare la richiesta di soldi per le famiglie dei bisognosi (manifestamente rappresentativa della capillare attività di imposizione del pizzo che cosa nostra realizza sul territorio in pregiudizio delle iniziative economiche in esso intraprese) nonché il soggetto al quale ebbe a corrispondere, a titolo di acconto, la somma di denaro inerente a quel discorso degli amici miei (così Baucina nel corso della comunicazione telefonica del 2.2.2009) la cui esiguità il Baucina ha censurato nell’ambito del dialogo captato dal servizio di intercettazione in data 3 febbraio 2009 (così Baucina: Cinque … lo hai capito […] Cinque e, nel prosieguo, al Mauro che osservava: e acconto Tonino io non èche posso fare miracoli Tonino, il Baucina replicava: No perchéio a te avevo detto una cosa).

 

La motivazione della richiesta di custodia cautelare dà contezza integrale sia del contenuto delle escussioni della persona offesa sia delle ulteriori convergenti acquisizioni (i rilevanti passi delle comunicazioni telefoniche captate in data 2.2.2009 e 3.2.2009) che con le deposizioni in argomento si saldano ed è alla stessa, pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia espositiva, deve farsi rinvio.

È in atti, altresì, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa in data 16.5.2009 anche nei confronti di Baucina Salvatore perché gravemente indiziato di appartenere alla associazione mafiosa cosa nostra.

 

Vale qui ribadire che gli elementi istruttori acquisiti sono certamente caratterizzati dal requisito della gravità idoneo a legittimare la istanza cautelare avanzata nei confronti di Baucina Salvatore in ordine alla estorsione aggravata oggetto di provvisoria contestazione al capo 21) in epigrafe.

 

§. Le dichiarazioni di Nuccio Antonino e Franzese Francesco e l’elemento di prova documentale (reperto D58) danno contezza – pur in difetto dell’apporto di conoscenza della persona offesa - della ascrivibilità a Pillitteri Calogero (58) del delitto di estorsione aggravata e continuata descritta al capo 23) in epigrafe.

 

58 Pillitteri Calogero, destinatario della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 19.1.2008 nell’ambito del procedimento penale n. 38/08 r.g.n.r. – 457/08 r.g. g.i.p. per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., con sentenza del 16.7.2009 emessa dal G.U.P. in sede all’esito del giudizio abbreviato è stato dichiarato colpevole del delitto sopra indicato e condannato alla pena di anni sei di reclusione (ordinanza e sentenza in atti).

59 Bonanno Giovanni, divenuto reggente della famiglia mafiosa di Resuttana dopo la scarcerazione (avvenuta nell’agosto 2003) è scomparso nel gennaio 2006. L’omicidio del Bonanno risulta deliberato in seno a cosa nostra (v. faldone XXI).

 

Nel corso degli interrogatori resi in data 28 dicembre 2007, 7 dicembre 2007 e 12 ottobre 2009, il Nuccio ha indicato Pillitteri Calogero quale autore di una estorsione consumata in danno di un imprenditore della Noce, suo parente, che stava ristrutturando un villino a Villa Scalea appartenente ad un magistrato (interrogatorio del 7.12.2007); ha affermato che il Pillitteri aveva preteso ed ottenuto dal detto imprenditore la dazione di una somma di denaro dell’importo di euro 3.000; ha precisato che la richiesta estorsiva era stata supportata da gravi atti di intimidazione (…gli ha scritto delle lettere intimidatorie, bidoni con la benzina, nel magazzino, che questo signore ha un magazzino alla Noce … e quello gli ha dato 3000 euro); ha aggiunto che il Pillitteri – richiesto da Lo Piccolo Sandro di dare contezza della destinazione della somma ricevuta – si era giustificato asserendo di aver conferito a Bonanno Giovanni (59) il provento di quella estorsione (Nuccio: …questa persona poi, tramite Giuseppe GERACI, è arrivato da noi dicendoci: u sai questo è venuto…da me… [incompr.] e ha voluto questi soldi…gli ho detto Calogero PILLITTERI? Ma come fa a venire …in una zona che cade a Partanna? Scopriamo questo discorso…ne parlo con Nino MANCUSO, ma dimmi una cosa, a te ti ha fatto avere i soldi? Dice a me no. Franco FRANZESE non ne sapeva niente, e come questo per chi li ha fatto avere? Si fa sapere questo discorso, a Sandro LO PICCOLO…Sandro LO PICCOLO ci fa sapere a noi: dice…lui dice ha fatto sapere…che questi soldi li ha consegnati a Giovanni BONANNO, dice èvero che a me mi sembrano tutti… mi scusi…la parola… minchiate…perchéconosceva giàla persona… e si doveva portare questo discorso avanti, per vedere la fine di questi soldi…cosa che poi non si èfatto, perchéci hanno arrestato; interrogatorio del 28.11.2007). 

 

Sostanzialmente convergenti le dichiarazioni di Franzese Francesco il quale ha indicato Pillitteri Calogero quale esattore di una somma estorta ad un imprenditore edile che stava costruendo làin Villa Scalea.

Il Franzese, riferendo circostanze oggetto di diretta percezione, ha offerto idonea conferma alle indicazioni accusatorie del Nuccio ed ha inoltre rammentato che Lo Piccolo Sandro aveva preteso chiarimenti dal Pillitteri e che tra i due, in merito alla vicenda in argomento, era intercorsa corrispondenza (Franzese: No, ne ho parlato con.. con Nino NUCCIO e poi ne ho parlato con Sandro LO PICCOLO.. per dirgli se magari erano arrivati a lui questi soldi.. magari direttamente. Eh.. lui non ne sapeva niente Sandro LO PICCOLO.. peròin effetti che cosa èsuccesso? Che poi si sono sentiti.. eh.. si sono messi in contatto.. non so se per lettera o di presenza.. Calogero PILLITTERI con Sandro LO PICCOLO.. Sandro LO PICCOLO comunque mi ha detto che l‟veva chiarita questa situazione che.. in ogni caso però. eh.. continuava.. continuava ad avere a che fare con questo costruttore.. ecco perchémi ricordo che erano forse mezzi parenti.. che c‟ra qualche cosa dietro.. dice: Vabbè facciamo continuare ad andare sempre lìa.. dici a Nino NUCCIO che non ci và. che ci va sempre PILLITTERI.. perchécon questo costruttore già. insomma.. eh.. eh.. e poi se la sbrigava lui.. glieli mandava a lui direttamente i soldi. In quella prima occasione mi sembra che il Costruttore disse a Nino NUCCIO di avergli giàdato 5 mila euro.. ora non mi ricordo se sono 4 mila o 5 mila.. comunque una cifra giàgliel‟veva data.. solo che.. eh.. poi Nino NUCCIO si.. quando si è informato con me.. c‟o detto: No, a me.. non.. non mi è arrivato niente.. perché sta.. e stava costruendo la in Villa Scalea; interrogatorio del 13.10.2009).

 

Il dato documentale – costituito dal citato reperto D58 - ulteriormente assevera la affermata valenza probante delle chiamate in reità testé sinteticamente delineate. È una missiva redatta da Pillitteri Calogero (60) e diretta a Lo Piccolo Sandro (cui è stata sequestrata in Giardinello il 5.11.2007) che – nel dare piena contezza delle giustificazioni articolate dal Pillitteri a fronte di una evidente pretesa di chiarimenti avanzata dal Lo Piccolo (così Pillitteri: …cercano sempre di mettere infamitàcome e quello che mi sono preso i sordi ma stiamo scherzando sono cose che puòfare un carabbiniere prendersi i sordi dei carcerati…) – conferma la fondatezza della ricostruzione operata dal Nuccio e dal Franzese in termini di sostanziale piena convergenza.

 

60 V. relazione in data 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulenza tecnica cit.

 

Avuto riguardo alla indiscutibile forza dimostrativa delle acquisizioni probatorie testé sinteticamente delineate, la circostanza che Gallo Giovanni non abbia reso adeguata 102

conferma (v. s.i.t. del 23.4.2008) non costituisce certamente elemento suscettibile di valutazione in senso favorevole all’indagato.

 

§. La ricostruzione operata dall’organo inquirente nell’ambito del presente procedimento propone Rizzacasa Vincenzo, socio ed amministratore unico della Aedilia Venusta s.r.l., quale persona offesa dei delitti di estorsione aggravata e tenta estorsione aggravata descritti, rispettivamente, ai capi 24) e 25) in epigrafe e contestati, in concorso tra loro, a Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro e Cinà Pietro.

Fondanti, nell’ambito della ricostruzione in argomento, sono state ritenute le dichiarazioni rese dal citato Rizzacasa e da Sbeglia Francesco, quest’ultimo direttore tecnico del cantiere edile sito in via Tommaso Natale in relazione al quale i fatti di estorsione sopra indicati sono ipotizzati.

Va subito rilevato – ribadendo un principio già espresso in sede di disamina degli elementi allegati a carico dell’indagato Puccio Carlo – che le dichiarazioni di Rizzacasa Vincenzo e Sbeglia Francesco sono inutilizzabili ex art. 63 co. 2 c.p.p. perché rese in assenza delle prescritte garanzie difensive da soggetti aventi la veste, rispettivamente, di indagato di reato connesso (il primo) e di imputato di reato connesso (il secondo). Rizzacasa Vincenzo, già allorquando ha reso spontanee dichiarazioni al P.M. in data 18 marzo 2010, era sottoposto ad indagini in ordine a delitti di cui agli artt. 12 quinquies L. 356/92 e 7 D.L. 152/91. Sbeglia Francesco, analogamente presentatosi al P.M. il 18 marzo 2010 per rendere spontanee dichiarazioni e nel prosieguo escusso a sommarie informazioni, con sentenza non definitiva del Tribunale di Palermo è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt.110 e 416 bis c.p., così diversamente qualificata l’originaria imputazione di partecipazione alla associazione mafiosa cosa nostra.

 

Sviluppare un itinerario valutativo di dichiarazioni inutilizzabili erga omnes è certamente superfluo.

 

Ciò nonostante, esigenze di chiarezza e completezza impongono di svolgere, sia pure in termini di estrema sintesi, talune considerazioni.

Invero, l’impostazione accusatoria qui in esame oblitera integralmente le importanti acquisizioni istruttorie compendiate nella richiesta di custodia cautelare dal medesimo organo inquirente avanzata nell’ambito di altro procedimento penale anche nei confronti di Rizzacasa Vincenzo (61) ed attribuisce valore di prova a dichiarazioni che - a prescindere dalla rilevata

 

61 V. richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura della Repubblica in sede in data 23.11.2009 nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. n. 3828/05 r.g. g.i.p. e ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. in sede in data 8.6.2010 (in atti, faldone XVIII). V., altresì, richiesta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dal P.M. nei confronti di Rizzacasa Vincenzo in data 10.8.2010 e decreto di sequestro emesso ai sensi della L. 575/65 dal Tribunale di Palermo – sezione misure di prevenzione – in data 26.8.2010 (in atti, faldone XVIII).

 

inutilizzabilità – in sede di proposizione della istanza cautelare testé cennata sono state valutate mistificatorie e strumentali (tra i passi argomentativi resi dal P.M. in sede di proposizione della citata richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Rizzacasa Vincenzo e Sbeglia Salvatore in ordine ai delitti di cui agli artt. 12 quinquies L. 356/92 e 7 D.L. 152/91 pare opportuno richiamare il seguente: Nel corso delle loro ripetute dichiarazioni sul punto, sia il RIZZACASA che lo SBEGLIA Francesco dipingevano se stessi come vittime della mafia, tacendo sapientemente che l‟ffare di via Tommaso Natale era stato gestito sin dall‟nizio da SBEGLIA Salvatore e che questi era il socio occulto della ARBOLANDIA s.r.l e della AEDILIA VENUSTA s.r.l. Circostanza questa che, come risulta dalle intercettazioni sopra riportate, era nota in tutto l‟mbiente mafioso, tanto che tutti i protagonisti delle vicende sin qui esposte, nel parlare dei lavori in via Tommaso Natale facevano esclusivo riferimento a SBEGLIA Salvatore. […] Tacendo la realtàcriminale sottesa alla occulta partecipazione di SBEGLIA Salvatore alle societàsopra menzionate, SBEGLIA Francesco e RIZZACASA Vincenzo tentano di accreditarsi come vittime della mafia; anzi di più come esponenti di una nuova imprenditoria che trova il coraggio di denunciare i mafiosi. Anche se si tratta di un coraggio postdatato, tenuto conto che tutti i soggetti denunciati erano stati tratti in arresto ed erano incastrati da inoppugnabili prove documentali, o erano defunti come INGARAO Nicolòe LO PRESTI Gaetano, indicati come autori di estorsioni in altri cantieri (v. s.i.t rese il 9 e 15 settembre 2009). Acquisita una tale patente di insospettabilità RIZZACASA Vincenzo, il suo socio occulto SBEGLIA Salvatore ed il loro braccio operativo SBEGLIA Francesco avrebbero ben potuto continuare a condurre i loro lucrosi affari e ad inquinare il mercato legale. In assenza delle intercettazioni e delle risultanze esposte in precedenza che hanno consentito di lumeggiare la realtàda costoro accuratamente celata alla magistratura, tale accorta manovra camaleontica sarebbe probabilmente riuscita; v. richiesta di custodia cautelare del 23.11.2009, cit.).

 

Rileva poi questo Giudice che l’organo inquirente – determinatosi a valutare dichiarazioni inutilizzabili – non ha comunque dato corso alla valutazione critica delle dichiarazioni accusatorie di Rizzacasa Vincenzo e Sbeglia Francesco nel rispetto del canone di cui all’art. 192 co. 3 c.p.p.

Ove effettuato, quel vaglio non avrebbe che condotto ad un giudizio negativo. 

 

L’iniziativa imprenditoriale realizzata in via Tommaso Natale n. 120 dalla Aedilia Venusta s.r.l. è da ricondurre a Sbeglia Salvatore.

Sbeglia Salvatore – la cui appartenenza strutturale a cosa nostra è stata accertata con sentenza irrevocabile – risulta persistentemente legato alla associazione mafiosa in argomento. La permanenza di siffatto vincolo qualificato è stata dichiarata da Cinà Antonino, esponente di vertice del mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale, in termini di assoluta chiarezza. Invero, il Cinà ha rammentato a Rotolo Antonino, capo del mandamento di Pagliarelli, che Totò Sbeglia èun nostro caro amico, espressione indubbiamente evocativa della attualità del legame qualificato del citato Sbeglia con il sodalizio criminale di comune appartenenza dei dialoganti (così Cinà a Rotolo: …mi sono visto con Totò Sbeglia pure, che èun nostro caro amico Totò…; v. intercettazione ambientale del 7.7.2005 testualmente riportata nella richiesta di custodia cautelare del 23.11.2009, cit.).

 

Rizzacasa Vincenzo è interposto fittizio dell’associato mafioso Sbeglia Salvatore sia in relazione alla Aedilia Venusta s.r.l., impresa edile che ha realizzato il complesso immobiliare di via Tommaso Natale, sia in relazione alla Arbolandia s.r.l., società proprietaria dell’area edificabile e dello stesso complesso immobiliare.

 

Nella conduzione e nella positiva conclusione delle trattative inerenti l’acquisto dell’area edificabile sita in territorio di Tommaso Natale, Sbeglia Salvatore è stato direttamente supportato da Cinà Antonino.

Siffatta risultanza esprime in maniera concreta la natura e l’intensità delle relazioni intrattenute dallo Sbeglia in seno alla associazione criminale. Il personale intervento del Cinà a supporto dello Sbeglia ha riguardato perfino il ridimensionamento dell’ammontare del corrispettivo allo Sbeglia richiesto per la stipula del "compromesso" (così Cinà al Rotolo: Stamattina non l‟o convinto? Quello voleva duecentoquarantamila euro sennò compromesso non gliene faceva a Totò; v. conversazione tra Cinà e Rotolo del 2.9.2005).

 

La natura e l’intensità delle relazioni in argomento sono ulteriormente evidenziate dalla circostanza che, nella acquisizione di quell’area edificabile, Sbeglia Salvatore ha infine prevalso non soltanto rispetto al fratello Sbeglia Francesco Paolo (che con i medesimi Cinà e Rotolo condivideva interessi in relazione a plurime iniziative imprenditoriali e che pure vantava, in relazione a quella specifica iniziativa imprenditoriale, un accordo preso davanti a cristiani; v. conversazione tra Sbeglia Francesco Paolo e Bonura Francesco del 21.6.2005) ma anche rispetto a Sansone Gaetano, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Uditore (…Tanino voleva un pezzo di terreno là a Tommaso Natale […] Poi ci andòil fratello di Sbeglia e se lo è

andato a comprare…; v. conversazione tra Bonura Francesco e Marcianò Vincenzo del 7.7.2005).

 

E non deve trascurarsi che l’iniziativa inerente l’acquisizione e la edificazione dell’area sita in zona Tommaso Natale non è l’unica iniziativa imprenditoriale edile riconducibile a Sbeglia Salvatore nella veste di imprenditore occulto. Gli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. danno contezza della iniziativa imprenditoriale inerente la ristrutturazione dell’immobile che costituiva sede del Monopolio Tabacchi e che, dismesso, era stato acquistato dalla Gruppo Venti s.r.l. Ed ancora, in merito alla persistente ampia operatività di Sbeglia Salvatore è stato particolarmente esplicito Cinà Antonino (così Cinà a Rotolo: …èun nostro caro amico Totò Minchia, e succhia come … peggio di prima guadagna!). Altrettanto esplicito è stato poi Sbeglia Francesco Paolo (gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. nell’ambito del citato procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. e destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere) allorquando ha menzionato a Bonura Francesco alcuni lavori che Sbeglia Salvatore (mio fratello), Sbeglia Francesco di Salvatore (mio nipote) e soci avevano in corso di esecuzione nel quartiere Capo della città di Palermo (così Sbeglia Francesco Paolo a Bonura: …Lì più sopra, sta facendo qualche cosa mio fratello, mio nipote e soci (incompr.) e gli hanno fatto la „afiata‟…; v. intercettazione ambientale del 9.2.2005).

 

E sempre Sbeglia Francesco Paolo ha dimostrato l’esistenza di rapporti costanti con il fratello Sbeglia Salvatore (nel prosieguo del dialogo del 9.2.2005 sopra richiamato Sbeglia Francesco Paolo ha rassegnato al Bonura le proprie doglianze per la cafiata patita dal fratello, dal nipote e dai soci nel cantiere del quartiere Capo). E Bonura Francesco, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Uditore, ha dato atto di avere direttamente acquisito lo sta bene in relazione ai lavori che Sbeglia Salvatore, Sbeglia Francesco di Salvatore e soci stavano realizzando nel quartiere Capo (v. intercettazione ambientale del 9.2.2005, cit.).

 

Già le risultanze testé sinteticamente cennate evidenziano come Sbeglia Salvatore sia imprenditore occulto pienamente integrato ed incluso nel sistema di controllo e ripartizione delle iniziative imprenditoriali edili organizzato e gestito da cosa nostra emerso sulla scorta delle ponderose e complesse acquisizioni del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r.

La piena integrazione ed inclusione di Sbeglia in quel sistema induce ad escludere che le corresponsioni dallo stesso pur effettuate nei confronti dei Lo Piccolo (oggetto di annotazione nel manoscritto costituente il reperto F5) siano frutto di una coartazione. Ancor meno sostenibile è che lo Sbeglia sia vittima di una coartazione realizzata mediante il ricorso alla forza intimidatrice promanante da cosa nostra.

 

Sbeglia Salvatore di quel sistema si è avvalso condividendone metodi e canoni comportamentali e nell’ambito di quel sistema, in adesione ad uno schema collaudato e risalente in cosa nostra, "ha fatto il dovere che c’è da fare".

 

Proprio nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. plurime risultanze confermano come pure le imprese riconducibili agli associati mafiosi siano tenute a "fare il dovere che c’è da fare".

 

Assolutamente esplicito, al riguardo, Rotolo Antonino il quale, nell’ambito della conversazione intrattenuta con Inzerillo Rosario in data 23 ottobre 2005, riferendosi alla impresa riconducibile all’associato mafioso Cancemi Vincenzo e dallo stesso Rotolo direttamente supportata, ha così affermato: Poi finito tutto, diciamo… questo èun pensiero mio che… si fa un lavoro, si fa un lavoro per… chiaramente io lì tu capisci, la ditta che lo faràèun picciotto dei Pagliarelli che ègenero di Enzo che poi ècugino di un parente mio eccetera, eccetera e naturalmente non glielo faranno gratis ma neanche ci saranno vacche grasse, diciamo per il lavoro, perògli utili siccome li avranno loro faranno il dovere che c‟èda fare (la conversazione è riportata nella sua interezza nella ordinanza di custodia cautelare emessa in data 8.6.2010 nell’ambito del citato procedimento n. 2474/05 r.g.n.r.). Altrettanto esplicito, sul tema, Cinà Antonino il quale, trattando con il Rotolo l’argomento dell’appalto dei lavori relativi al parco d’Orleans, ha dato atto che anche in ordine a siffatto appalto era dovuta la corresponsione del "pizzo" da parte delle imprese aggiudicatarie ed ha posto al Rotolo la questione relativa alla entità della quota da essi stessi eventualmente dovuta (così Cinà rivolto a Rotolo:

 

Tu l‟ltro ieri che hai detto: lìlui lo sa il discorso che deve uscire il 3% per la villa d‟rleans? E allora Nino, il 3%… calcolando due soci, una ditta di Catania, una ditta di Gela, mi pare di Gela e, diciamo, noi E che dobbiamo fare, gli facciamo uscire il 2% a loro? Noi quanto gli dobbiamo dare?; intercettazione ambientale del 30.8.2005 riportata nella sua interezza nella citata ordinanza di custodia cautelare dell’8.6.2010).

 

È appena il caso di evidenziare come correttamente non sia mai stata formulata alcuna ipotesi di estorsione in danno di Cancemi Vincenzo, né degli stessi Cinà e Rotolo.

 

E quanto a Sbeglia Salvatore, all’evidenza costituisce una insanabile antinomia affermare che in pregiudizio dello stesso – costruttore e proprietario del complesso immobiliare di via Tommaso Natale n. 120 – sia stata consumata una estorsione connotata dal ricorso al metodo mafioso e sostenere, pertanto, che Sbeglia Salvatore sia stato intimidito dal medesimo sodalizio criminale cui appartiene. 

 

Piuttosto, la prova documentale e la prova dichiarativa acquisite nell’ambito del più volte citato procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. danno contezza della ben più articolata natura del rapporto esistente tra Sbeglia Salvatore ed i Lo Piccolo.

 

Invero, Sbeglia Salvatore (indicato con il nominativo di copertura orologio) è certamente autore delle plurime corresponsioni annotate nel manoscritto costituente il reperto F5 rinvenuto in possesso dei Lo Piccolo ma altro appunto manoscritto – segnatamente catalogato come reperto Z9 – documenta l’esborso, da parte dei Lo Piccolo, di una somma destinata allo Sbeglia ed allo stesso recapitata direttamente dall’associato mafioso individuato con il codice numerico convenzionale 09 (v. reperto Z9 nella parte relativa a Totale 41.750 12.000 (09) x orologio ecc. ecc. Tot. 29.750; la detrazione operata rispetto al "totale" e l’indicazione x orologio non appaiono, allo stato, suscettibili di diversa interpretazione).

Il medesimo Sbeglia, inoltre, è diretto interlocutore del reggente del mandamento di Cruillas Seidita Giancarlo (reperto Z6) e di Gioè Andrea, soggetto organico al mandamento di San Lorenzo (reperto G9) ed agli stessi ha reiteratamente rassegnato l’esistenza di personali ragioni di conflitto con Cinà Pietro. Ed è in seno alla organizzazione criminale cosa nostra che lo Sbeglia ha richiesto di individuare i responsabili e recuperare il denaro ed i titoli oggetto di un violento spoglio patito – così come testualmente scritto da Gioè Andrea – da l‟rchitetto il titolare socio di Sbeglia e cioè da Rizzacasa Vincenzo (v. reperto G9, cit).

 

Alla luce delle considerazioni superiormente svolte si impone il rigetto della richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro e Cinà Pietro in ordine ai fatti di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata descritti ai capi 24) e 25) in epigrafe.

 

Parte 1°

 

Parte 2° segue .............

 
ACQUISTO,BAUCINA,BIONDO,BRUNO,. CATALDO,CATANIA,CIARAMITARO,CINÀ,CONIGLIARO,CORRAO,CUSIMANO,D’ANNA, DI BELLA, DI MAGGIO, ENEA,EVOLA,FAZZONE,LIGA,LO CASCIO,LO PICCOLO,LO VERDE,LUCIA,MACCHIARELLA,MESSINA,MORISCA,NICOLETTI,NIOSI, PALAZZOLO, PILLITTERI,PIPITONE,PUCCIO,PUGLISI,RANDAZZO,SERIO,TROIA,VITALE,ZITO, BOTTA, BARONE,Razzanelli,DI PIAZZA,SPINA,COSENZA,CAVIGLIA,FERRAZZANO,MANGIONE,MANGIONE,MESSERI,LA MATTINA,CUSIMANO,CUSIMANO,DARICCA,CIARAMITARO,DE LUCA,TOGNETTI,MARINO,Isola delle Femmine,Pomiero,Calliope,Copacabana,Alamia,Elauto,Badalamenti


 

 

 


Addio Pizzo 5, Alamia, Badalamenti, Calliope, Cinà Pietro, Copacabana, Elauto, Franzese, Isola delle Femmine, Lo Pioccolo, Pietro Bruno, Pipitone, Pulizzi, Razzanelli

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