Il Professore : ... ... Giova ricordare , peraltro , IL Che Personaggio Il proprietario del bene confiscato , in partiture OCCASIONE delle elezioni sosteneva Amministrativo Il Candidato della lista "Rinascita Isolana " Rosario Rappa .

domenica 30 gennaio 2011

LA FORZA DELLA DISPERAZIONE






Vana è stata per l'attesa di un     pronunciamento  della CGIL di Isola delle Femmine su quanto di grave si è verificato il giorno 26 all’interno del Comune, un pronunciamento sul gesto estremo, di Nino Tolomei, sulle cause che ha scatenato il folle gesto e gli eventuali responsabili morali di un omesso intervento pacificatorio. Un Dipendente che per difendere un diritto si dispone  a sacrificare la Sua vita e quella degli altri.
E’ GRAVISSIMO per Tutti gli isolani.
Si denuncia il GRAVISSIMO silenzio del  circolo locale del Partito Democratico pronto ad una difesa d’ufficio del NIPOTE ma omissivo di una qualsiasi posizione su quanto di grave si è verificato all’interno degli Uffici Comunali. Forse i possibili responsabili morali sono aderenti del Partito democratico? Sono forse quei stessi personaggi che con un colpo di mano per vincere le primarie del circolo del Partito democratico hanno omaggiato   parenti ed amici della card del Partito Democratico "lasciapassare" al  diritto di voto alle primarie.











Decreto Brunetta - organismo indipendente di valutazione - Adeguamento degli Enti Locali.

CARLO RAPICAVOLI*

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche, con un parere del 29 aprile scorso, ha chiarito il rapporto tra il Nucleo di Valutazione e l’Organismo Indipendente di Valutazione e gli obblighi di adeguamento degli Enti Locali.

Con un apposito quesito, un Comune ha richiesto se per effetto dell’abrogazione espressa, disposta dall’art. 30, co. 4, del dlg. n. 150/2009, delle norme di cui all’art. 6, co. 2 e 3, del dlg. n. 286/1999, il Nucleo di valutazione in carica decada a partire dal 30 aprile 2010.

In secondo luogo, il Comune ha richiesto se è necessario provvedere alla nomina del nuovo Organismo entro il 30 aprile 2010, in ragione della decadenza di quello attuale, o se è possibile adempiere entro il 31 dicembre 2010, posta la permanenza dell’attuale Nucleo di valutazione fino alla nomina del nuovo.

La Commissione ha precisato che “l’art. 14 del dlg. n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Con la delibera n. 4/2010, la Commissione ha, comunque, chiarito che non tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg. n. 165/2001, sono tenute a un siffatto adempimento.

Le amministrazioni soggette all’obbligo di nomina, entro il 30 aprile 2010 (ex articolo 30, comma 2, del dlg. n. 150/2009), dei membri degli OIV sono state individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al dlg. n. 300/1999, con esclusione dell’Agenzia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.

Per le regioni e gli enti locali, invece, l’art. 16 del dlg. n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza.

Le regioni e gli enti locali sono, comunque, tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dlg. n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell’art. 16.

Alla luce delle suddette norme, si ricava, pertanto, che i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell’OIV.

Si aggiunge, peraltro, che è in corso la definizione di un Protocollo di intesa tra la Commissione e l’ANCI, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del dlg. n. 150/2009, al quale gli enti locali dovranno attenersi nell’attuazione delle previsioni di cui al suddetto decreto”.

Alla luce dunque delle indicazioni finora pervenute dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13 del decreto), in particolare con la delibera n. 04/2010 oggi confermata dal parere sopra riportato, gli Enti Locali devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, assumendo le disposizioni previste e vincolanti per le amministrazioni statali relativi all’Organismo Indipendente di Valutazione come “linee guida per l’adeguamento del proprio ordinamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.



Articolo 16 comma 2 dlg. n. 150/2009 efficienza e trasparenza nella P.A.

Art. 16.  comma  2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri  ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5,  comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.


Art. 3.  Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO II  Il ciclo di gestione della performance
Art. 4.  Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
    a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
    b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
    c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
    d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
    e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
    f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 5.  Obiettivi e indicatori
1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
    a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
    b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
    c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
    d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
    e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
    f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
    g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.


Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
    a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
    b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
    c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
    d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
    e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
    f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
    g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
    h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
http://www.anagrafeprestazioni.it/
http://www.consoc.it/

  1. Il Consigliere che era EX
  



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